Sentenza n. 11/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5 della
legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 2°
grado di Milano sul ricorso proposto da Ribolzi Cesare contro il 1°
Ufficio Distrettuale II.DD. di Milano, iscritta al n. 248 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Ribolzi Cesare nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avvocato Enrico Romanelli per Ribolzi Cesare e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la deducibilità
dal reddito percepito nel 1978 delle spese di assistenza erogate a
favore di un congiunto in stato di bisogno, la Commissione tributaria
di secondo grado di Milano, con ordinanza in data 3 ottobre 1986,
pervenuta a questa Corte il 2 maggio 1989 (r.o. n. 248 del 1989), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 2 e 38
della Costituzione.
Rileva il giudice a quo che, nella fattispecie sottoposta al suo
esame, il contribuente, avendo titolo alla successione legittima nei
confronti della propria zia, era tenuto, ai sensi dell'art. 1 della
legge 3 dicembre 1931, n. 1580, a rimborsare le spese di ricovero di
quest'ultima e, quindi, obbligato a provvedervi direttamente a
prescindere dalla procedura di rivalsa esperibile dall'ente
ospedaliero.
Essendo però deducibili soltanto gli oneri tassativamente
indicati dalla norma impugnata (che, peraltro, come sostituita
dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, non contempla le
spese di ricovero di congiunti che non abbiano diritto agli
alimenti), la Commissione remittente osserva che la corresponsione di
assegni a favore di parenti in terzo grado che versino in stato di
bisogno e necessitino di ricovero definitivo in istituto
specializzato per difetto di autosufficienza fisica costituirebbe,
pur sempre, adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà
(art. 2 della
Costituzione), nonché di un preciso obbligo giuridico che l'art. 1
della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, pone a carico dei soggetti
aventi titolo alla successione mortis causa dell'assistito.
L'esclusione di tali assegni dal novero degli oneri deducibili si
porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 2 e 38 della
Costituzione, in quanto ostacolerebbe l'adempimento dei doveri di
solidarietà e degli obblighi di assistenza sociale, incombenti,
nella specie, ad un soggetto privato.
2. - Si è costituita la parte privata rilevando come, in base ad
un'interpretazione estensiva già adottata in precedenti occasioni
dal giudice tributario, sia possibile comprendere l'onere in
questione fra quelli contemplati dalla disposizione censurata,
inquadrandolo nelle ipotesi di spese per prestazioni di assistenza
specifica (lett. d) o assimilandolo, per identità di ratio, agli
assegni alimentari (lett. h).
Per quanto attiene, più strettamente, al merito della questione,
il contribuente ha invece ribadito le argomentazioni svolte dal
giudice a quo, precisando che "con l'assunzione convenzionale
dell'impegno della retta, l'interessato non avrebbe fatto altro che
adempiere in anticipo a ciò che, alla morte del parente, sarebbe
diventato un obbligo a tutti gli effetti".
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato che in
base all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sussista un
obbligo, a carico dei successibili ex lege del ricoverato, al
pagamento delle spese di spedalità: secondo il tenore della norma,
infatti, l'obbligo di rivalsa è direttamente sancito nei confronti
dei ricoverati che non si trovano in condizioni di povertà e,
soltanto in caso di morte di quest'ultimi, si trasmette iure
successionis in capo agli eredi legittimi o testamentari. Non tanto
l'astratta possibilità di una delazione di eredità, ma il concreto
acquisto di quest'ultima costituirebbe dunque il presupposto
dell'assoggettamento all'obbligo di corrispondere quanto già dovuto
dal de cuius.
L'interveniente osserva poi che, in ogni caso, la determinazione
degli oneri deducibili rientra nell'esclusiva competenza del
legislatore e che il richiamo all'art. 2 della Costituzione è del
tutto inconferente in quanto, come già affermato da questa Corte, la
norma in esso contenuta non ha alcuna attinenza con la materia
tributaria, mentre, anche in considerazione del carattere libero
dell'assistenza privata, l'art. 38 della Costituzione non potrebbe
comportare la deducibilità delle spese sostenute per finalità
assistenziali. La questione risulterebbe dunque inammissibile o
comunque infondata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La Commissione tributaria di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114),
nella parte in cui "non prevede la deducibilità dal reddito
complessivo del contribuente dell'onere delle spese di spedalità
dovute a norma dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 da
parente del ricoverato avente diritto a succedere per legge a
quest'ultimo, mortis causa".
In tale mancata previsione sarebbe da ravvisarsi, secondo
l'ordinanza di rimessione, un contrasto con gli artt. 2 e 38 della
Costituzione anche quando, come nel caso oggetto del giudizio a quo,
il contribuente abbia corrisposto spontaneamente per una parente di
terzo grado le rette di ricovero in una casa di cura.
2. - La questione non è fondata.
Il richiamo all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, è
inconferente ai fini della risoluzione della questione di
legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione della
deducibilità di spese di ricovero spontaneamente sostenute per un
parente entro il terzo grado. Tale disposizione, difatti, contempla
la possibilità, per le amministrazioni ospedaliere, di rivalersi
delle spese di spedalità, relative ai "ricoverati che non si trovino
in condizioni di povertà", direttamente o, alla loro morte, nei
confronti degli "eredi legittimi e testamentari".
Diversa è invece la situazione di coloro che, come nel caso del
giudizio a quo, si siano spontaneamente accollati le spese del
ricovero di un soggetto ancora in vita cui siano legati da vincolo di
parentela di terzo grado. Essi non sono ancora "eredi legittimi e
testamentari" in quanto tale status si acquista con la morte del de
cuius e non si trovano, pertanto, nella possibilità di essere
escussi, come previsto dalla norma per ultimo citata, essendo del
tutto priva di significato la loro posizione di successibili ex lege,
cui fa riferimento l'ordinanza di rinvio. Questa loro posizione
costituisce perciò una mera aspettativa collegata alla possibilità
futura ed eventuale, e quindi neppure necessaria, di divenire eredi.
Né si può ritenere che la situazione in esame possa essere
inquadrata nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1580 del 1931,
ed infatti i parenti in terzo grado non sono inclusi fra le categorie
di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti.
Se, quindi, l'onere sopportato da un soggetto che, senza esservi
obbligato, ma, per spirito di mera liberalità, sopperisca alle spese
di ricovero di un proprio parente entro il terzo grado non è
assimilabile a quello dei soggetti tenuti agli alimenti, non
troverebbe fondamento una pronuncia additiva che ai fini della
deducibilità equiparasse all'obbligo legale la corresponsione
spontanea.
Nella mancata previsione della deducibilità di quest'ultima,
peraltro, non può ravvisarsi alcun contrasto con gli artt. 2 e 38
della Costituzione, perché, nella ipotesi di comportamenti ispirati
ad un generico dovere di solidarietà osservato per scopi di
assistenza, non può vantarsi alcuna pretesa di deducibilità ai fini
tributari degli oneri sostenuti, in quanto essi si qualificano quali
mere liberalità ispirate a motivi morali o sociali: come tali spetta
solo al legislatore, nella sua discrezionalità, di ammetterli o meno
a deduzione ai fini della determinazione dell'imponibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come
sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di Milano, in
riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte