Sentenza n. 11/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 772/1972
- art. 2legge 695/1974
- art. 2legge 772/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli
artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per
il riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 dal tribunale militare di La
Spezia nel procedimento penale a carico di Vettraino Raffaello,
iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel dibattimento del processo penale a carico di persona
imputata del reato di rifiuto "totale" del servizio militare,
previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),
come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695
(Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), il
tribunale militare di La Spezia ha sollevato, con ordinanza del 18
dicembre 1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
settimo comma, della citata legge n. 772 del 1972, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
2. - Nell'ordinanza il giudice a quo premette, in fatto, le vicende
dedotte nel processo principale, rilevanti ai fini della questione.
In particolare, riferisce in ordine all'avvenuta acquisizione di
documentazione probatoria, richiesta dal pubblico ministero e dalla
difesa, dalla quale risulta, in ordine cronologico: a) il rigetto di
una prima domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza (8
novembre 1994); b) il rifiuto di assumere il servizio militare di
leva (5 dicembre 1994); c) successivamente alla commissione del
reato, la (ri-)presentazione di domanda di ammissione a un servizio
sostitutivo civile (15 dicembre 1994); d) il collocamento
dell'interessato in congedo assoluto per riforma, a seguito di
accertamenti medici che hanno stabilito l'inidoneità fisica
dell'interessato a svolgere il servizio (3 maggio 1995); e) la
presentazione di ulteriore istanza rivolta al Ministro per la difesa,
in vista del riconoscimento dello status di obiettore di coscienza
(14 novembre 1996).
Quindi, raccogliendo un'eccezione proposta in via subordinata dalla
difesa dell'imputato, il tribunale solleva la questione di
costituzionalità nei termini esposti in prosieguo; non accoglie,
invece, le richieste di assoluzione per insussistenza del fatto,
ovvero di applicazione, secondo criteri di analogia in bonam partem,
della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 8, settimo comma,
della legge n. 772 del 1972, entrambe prospettate dalla difesa: non
la prima, perché l'inidoneità fisica non potrebbe far venir meno
l'illecito, essendo necessario, anche secondo la giurisprudenza, un
provvedimento amministrativo idoneo a dare effetto giuridico a
vicende personali; non la seconda, perché il difetto della
determinazione ministeriale sulla richiesta di obiezione non consente
in alcun modo di considerare applicabile la speciale causa estintiva,
ricollegata, secondo il testo della legge, all'"accoglimento della
domanda" da parte del Ministro per la difesa.
3. - Il rimettente osserva che l'eventuale accoglimento della
domanda di ammissione a un servizio sostitutivo di quello militare
armato, proposta successivamente al rifiuto penalmente rilevante,
avrebbe determinato, a norma dell'art. 8, settimo comma, della legge
n. 772 del 1972, l'estinzione del reato per il quale si procede nel
giudizio a quo.
Nella specie, essendo trascorsi circa due anni dalla domanda senza
alcuna determinazione in proposito, ricorre un caso di
silenzio-inadempimento dell'amministrazione militare, cui non
potrebbe certo attribuirsi significato di assenso. L'accoglimento
della domanda risulterebbe d'altra parte oramai precluso dal
collocamento in congedo assoluto dell'imputato, sopravvenuto in
pendenza dell'iter amministrativo concernente la suddetta domanda.
Non potrebbe infatti il Ministro per la difesa prendere ulteriormente
in considerazione la domanda di prestazione alternativa di una
persona oramai definitivamente estranea alle Forze armate e che
pertanto non sarebbe in alcun caso assoggettabile allo svolgimento
del servizio sostitutivo.
Ne deriva, paradossalmente, che un provvedimento astrattamente
favorevole, quale è il collocamento in congedo che libera
l'interessato da ogni obbligo di prestazione del servizio, militare o
alternativo, risulta invece ingiustificatamente pregiudizievole,
perché non consente all'imputato del reato di rifiuto del servizio
di giovarsi della causa estintiva derivante dall'eventuale
accoglimento della domanda di obiezione.
Tale particolare ipotesi configura una irragionevole disparità di
trattamento, a svantaggio di chi versi nella situazione anzidetta,
rispetto a coloro che, per non essere stati collocati in congedo
assoluto, ottengano l'accoglimento della domanda di prestazione
alternativa e, con esso, l'effetto estintivo del reato di rifiuto del
servizio precedentemente commesso.
La violazione dell'art. 3 della Costituzione risalta maggiormente -
prosegue il giudice a quo - alla luce della ratio della speciale
causa estintiva, che consiste nell'incentivare l'obiettore
all'adempimento del dovere di solidarietà sociale e di difesa della
Patria prescritto dall'art. 52 della Costituzione, fino a prevedere
che l'accoglimento della domanda di prestazione del servizio
alternativo travolga lo stesso giudicato di condanna, facendone
cessare l'esecuzione ed estinguendo ogni altro effetto penale. La
Corte costituzionale, del resto, nella sentenza n. 409 del 1989, ha
sottolineato come la speciale previsione estintiva, del reato o della
pena, dimostri che l'interesse dello Stato al recupero dell'obiettore
totale sia "realmente ed intensamente perseguito", e ha osservato che
la stessa proposizione della domanda testimonia, di per sé, il
recupero del condannato ai doveri di solidarietà sociale.
Nel caso concreto, la proposizione della domanda da parte
dell'imputato dimostra, ad avviso del tribunale, la buona fede e la
disponibilità all'adempimento del dovere costituzionale da parte
dell'interessato. Appare allora irragionevole escludere l'effetto
estintivo solo perché, prima della decisione ministeriale sulla
domanda, è stata riscontrata l'assoluta inidoneità fisica
dell'imputato e ne è stato perciò disposto il collocamento in
congedo assoluto.
Il tribunale aggiunge di prospettarsi i possibili inconvenienti di
una estensione generalizzata dell'effetto estintivo a tutti coloro
che abbiano proposto la domanda di ammissione a un servizio
alternativo e che siano successivamente collocati in congedo assoluto
per uno dei motivi previsti dall'ordinamento: una simile possibilità
potrebbe favorire la proposizione di domande pretestuose, magari
presentate in prossimità di un sicuro collocamento in congedo (come
ad esempio per limiti di età), in modo da non consentire la
decisione ministeriale e beneficiare ugualmente dall'effetto
estintivo. In conclusione, il rimettente prospetta la censura di
incostituzionalità dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 772
del 1972, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui non prevede l'estinzione del reato o, se vi sia stata
condanna, la cessazione dell'esecuzione di essa, nei riguardi
dell'imputato o del condannato per il reato di cui al secondo comma
dell'art. 8, che, successivamente alla presentazione della domanda di
ammissione a un servizio sostitutivo civile (o militare non armato),
e prima della correlativa determinazione ministeriale, sia stato
collocato in congedo assoluto, ma per motivi diversi dal
raggiungimento del limite di età; condizione negativa, quest'ultima,
indicata proprio per evitare gli accennati inconvenienti.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
L'Avvocatura osserva che la norma impugnata, non prendendo in
considerazione la particolare evenienza del mancato accoglimento
della domanda di ammissione a un servizio alternativo a causa del
sopravvenuto congedo assoluto, adotta una soluzione incensurabile sul
piano della ragionevolezza: chi rifiuta in toto il servizio senza
essere stato ammesso ai "benefici" della legge n. 772 del 1972, e
commette perciò il reato previsto dal secondo comma dell'art. 8,
assume deliberatamente i rischi di una tale scelta, e tra essi
proprio quello di una preclusione all'accoglimento della futura
domanda di ammissione al servizio alternativo, proposta con
l'intenzione di ottenere l'estinzione del commesso reato.
Ne è consapevole - sottolinea l'Avvocatura - lo stesso rimettente,
che segnala il pericolo di domande puramente pretestuose di
ammissione al servizio civile, da parte di chi sappia di avere alte
possibilità di collocamento in congedo assoluto. Né sarebbe
sufficiente, contro tale distorsione, l'esclusione, dalla portata
additiva della pronuncia richiesta alla Corte, del congedo per limiti
di età. Non sarebbe infatti questa l'unica ipotesi in cui l'imputato
o il condannato può fondatamente confidare nel suo congedo: analoga
previsione potrebbe essere fatta nei casi di infortunio o malattia
invalidante.
In conclusione, non potrebbe ritenersi che la sola presentazione
della domanda in argomento equivalga al conseguimento di quelle
finalità di recupero che sono alla base della previsione normativa
di favore, e che ne giustificano l'applicazione. L'interveniente
conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della
questione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale militare di La Spezia è chiamato a giudicare un
soggetto per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione
di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre
1974, n. 695, che prevede il fatto di chi, al di fuori dei casi di
ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo
civile, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio
militare di leva, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art.
1 della stessa legge.
Nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi e
dopo aver opposto il rifiuto, successivamente, a distanza di pochi
giorni, aveva presentato la domanda di ammissione al servizio
sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, quarto comma. Qualche tempo
dopo, peraltro, era posto in congedo assoluto per inidoneità fisica,
risultando così "prosciolto da ogni obbligo di servizio militare"
(art. 113, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).
A norma del settimo (e ultimo) comma dello stesso art. 8,
l'accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo
civile avrebbe avuto come effetto l'estinzione del reato (ovvero, ove
vi fosse stata condanna, la cessazione dell'esecuzione della
condanna, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale).
Senonché, il Ministro per la difesa, competente a norma dell'art. 8,
sesto comma, non ha preso alcuna determinazione in proposito né, ad
avviso del giudice rimettente, potrebbe presumibilmente ancora
prenderla, una volta che l'interessato sia stato posto in congedo
assoluto.
Pertanto, alla stregua della legislazione vigente, non essendosi
verificata la causa (l'accoglimento della domanda) che, ai sensi del
citato settimo comma dell'art. 8, estingue il reato, l'imputato - ad
avviso del giudice rimettente - dovrebbe essere condannato per il
reato di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Ma il tribunale militare, considerando manifestamente iniqua tale
conclusione - in relazione al descritto caso di specie -, solleva
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 8, settimo comma, richiedendone a
questa Corte la dichiarazione d'incostituzionalità "nella parte in
cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna,
la cessazione dell'esecuzione di essa, delle pene accessorie e di
ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del
condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per
l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto
alcun provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa,
a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi
dal raggiungimento del limite di età", cio , in concreto, per motivi
di infermità.
2. - La questione non è fondata, per erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente, pur essendo
meritevole di condivisione l'assunto circa l'insostenibilita
costituzionale delle conseguenze ch'egli ritiene doversi trarre dalle
norme vigenti, in relazione al giudizio penale da definire.
L'inapplicabilità della causa di estinzione del reato prevista
dall'art. 8, settimo comma, e quindi la condanna per il reato
previsto dall'art. 8, secondo comma, di colui il quale, avendo
proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma
dell'art. 8, quarto comma, è stato collocato in congedo assoluto per
motivi di infermità, parrebbe in effetti violare l'invocato art. 3
della Costituzione sotto il duplice profilo del divieto di
disciplinare in modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in
modo diverso situazioni analoghe.
2.1. - Sul primo profilo, è sufficiente osservare che, una volta
esclusa l'applicabilit della causa di estinzione del reato prevista
dall'art. 8, settimo comma, al caso da decidere nel giudizio pendente
davanti al giudice rimettente, si verrebbe a equiparare la condizione
di colui che ha rifiutato la prestazione del servizio militare, senza
successivi ripensamenti, a quella di colui il quale ha viceversa
ritenuto di recedere dalla sua precedente determinazione e ha
presentato conseguentemente domanda di ammissione a un servizio
alternativo a quello militare.
Ma questa Corte, nella sentenza n. 409 del 1989, esaminando il
sistema costruito dal legislatore con l'impugnato art. 8 della legge
n. 772 del 1972, ha considerato, in particolare, la ratio della
riconosciuta possibilità di chiedere, dopo la commissione di uno dei
reati previsti nei primi due commi del medesimo articolo,
l'ammissione al servizio sostitutivo civile e al servizio militare
non armato o l'arruolamento nelle forze armate (commi quarto e
quinto), con i conseguenti effetti estintivi penali, previsti dal
settimo comma, nel caso in cui la domanda sia accolta a norma del
sesto comma. Tale ratio - si è detto con una affermazione che
risulta rafforzata dal superamento (ad opera dell'art. 2 della legge
24 dicembre 1974, n. 695) dell'originaria formulazione dell'ultimo
comma dell'art. 8, alla stregua della quale gli effetti estintivi si
determinavano in conseguenza non gi (come è oggi) della proposizione
e dell'accoglimento della domanda, ma del completamento del servizio
assunto conseguentemente - corrisponde all'intento di offrire
all'interessato una via di recupero al sacro dovere di difesa della
Patria (art. 52 della Costituzione), nelle diverse forme e modalità
in cui esso può essere adempiuto. E, nella citata decisione, si è
osservato che la proposizione della domanda già di per sé
testimonia la maturata disponibilità ai doveri di solidarietà
sociale, di cui quello di difesa della Patria è una specificazione.
Ciò mostra che il mancato prodursi degli effetti estintivi nel
caso di specie sul quale il giudice rimettente è chiamato a decidere
finirebbe per comportare l'omologazione di due situazioni
radicalmente diverse, caratterizzate, l'una, dal segno dell'avvenuto
recupero e, l'altra, dalla persistenza nel rifiuto. Un'omologazione
insostenibile alla stregua del principio costituzionale di
uguaglianza sotto il profilo formulabile nella regola: a situazioni
diverse diverse discipline.
2.2. - Un'applicazione dell'art. 8 che, nel caso da decidere,
escludesse gli effetti estintivi previsti dall'ultimo suo comma
risulterebbe altres lesiva del principio di uguaglianza sotto il
contrario profilo del divieto di discipline diverse di situazioni
analoghe.
A questo riguardo, deve confrontarsi la posizione di coloro che
hanno commesso uno dei reati di rifiuto previsti dai due primi commi
dell'art. 8 e si avvalgono della facoltà prevista dal quarto comma
dello stesso articolo ma, in dipendenza del persistere o meno
dell'idoneità al servizio, il Ministro possa, in un caso,
pronunciarsi e accogliere la domanda e, nell'altro, invece non possa.
In presenza della medesima condotta indirizzata all'adempimento del
dovere di difesa della Patria, il soggetto interessato, nella prima
eventualità, può e, nella seconda, non può giovarsi degli effetti
estintivi indicati nell'ultimo comma dell'art. 8.
Il carattere manifestamente irragionevole di tale differenziazione
risulta, oltre che dall'assenza di motivi riconducibili alla volontà
o alla condotta dell'interessato, dalla natura della causa che, nella
specie, impedisce la pronuncia del Ministro e il possibile
accoglimento della domanda. Il congedo assoluto per inidoneità
fisica "proscioglie da ogni obbligo di servizio militare" un soggetto
il quale peraltro resterebbe sottoposto al regime di diritto penale
previsto dall'art. 8, che, oltre e più che alla sanzione, mira al
recupero all'adempimento di tale obbligo.
3. - Le considerazioni che precedono conducono pianamente a
escludere che dall'applicazione dell'art. 8 possano legittimamente
sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente, in ragione
delle quali egli si è indotto a sollevare la presente questione di
costituzionalità.
L'accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe una condizione
che, nella specie, non si verifica, cioè che le menzionate
conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili alla legge
denunciata e che quindi, al fine di evitarle, sia necessario
addivenire alla sua dichiarazione d'incostituzionalità.
Il giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale è
chiamato a decidere rientri nella portata dell'ultimo comma dell'art.
8. Su questa premessa infatti, considerato che l'accoglimento della
domanda di servizio alternativo non c'è stato e di conseguenza,
secondo la dizione della legge, non vi potrebbe essere estinzione del
reato, egli si ritiene costretto, in assenza di una declaratoria
d'illegittimità costituzionale che integri la norma impugnata con la
previsione di una ulteriore causa estintiva, ad addivenire a una
decisione di condanna dell'imputato.
Così, tuttavia, non è. Costituisce una forzatura del sistema
legislativo il ritenere che la norma impugnata regoli il caso di
specie che il giudice rimettente si trova a decidere, nel senso
dell'inapplicabilità della causa estintiva. L'ultimo comma dell'art.
8 si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone
la perdurante inclusione del soggetto nel raggio dell'obbligazione
militare e quindi l'esistenza del potere-dovere del Ministro di
provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione tramite
un servizio sostitutivo.
Quando invece, come nella specie, si determina una diversa
situazione nella quale nessun provvedimento sulla domanda sia stato
preso, per l'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del
servizio militare o del servizio civile sostitutivo, si è fuori
della portata dell'ultimo comma dell'art. 8. Ciò basta per escludere
ch'esso possa essere dichiarato incostituzionale cos come, sulla base
di una premessa interpretativa che, alla stregua dei rilievi che
precedono, non può ritenersi giustificata, richiede il giudice
rimettente. La fattispecie su cui egli è chiamato a pronunciarsi,
infatti, non può dirsi trovare nella norma denunciata una
regolamentazione incostituzionale: semplicemente non vi trova alcuna
regolamentazione.
Spetta al giudice del caso concreto, attraverso l'esercizio pieno
dei poteri di interpretazione della legge e del diritto - poteri che
gli sono attribuiti non come facoltà ma come compito - risolvere
conformemente alla Costituzione il problema che la rilevata lacuna
normativa in ipotesi determina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale
dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772
(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come
sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695
(Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte