Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15d.lgs. 29/1993
  • art. 2legge 421/1992
  • art. 11legge 59/1997
  • art. 19d.lgs. 29/1993
  • art. 21d.lgs. 29/1993
  • art. 24d.lgs. 29/1993
  • art. 23d.lgs. 29/1993

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4,

lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa) e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23

e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e

successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno

2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi

riuniti proposti da Antonello Colosimo ed altri contro la Presidenza

del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Aldo Mancurti ed altri nonché

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avv. Mario Sanino per Aldo Mancurti ed altri e l'avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 nei giudizi

riuniti promossi con i ricorsi proposti da alcuni dirigenti generali

di diversi Ministeri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei

ministri - aventi ad oggetto l'impugnativa del d.P.R. 26 febbraio

1999, n. 150 (Regolamento recante la disciplina della costituzione e

della tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni

statali), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1

luglio 1999 (Linee guida per la definizione dei contratti individuali

della dirigenza), della circolare del 17 gennaio 2000 e della nuova

direttiva del 21 gennaio 2000, anch'esse in materia di contratti

individuali dei dirigenti - il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in

riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a),

secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), e degli artt. 15, comma 1, 19, 21,

23 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti

legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387

(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs.

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs.

31 marzo 1998, n. 80);

che l'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della

legge n. 59 del 1997, è censurato nella parte in cui - apportando

modifiche ed integrazioni alla precedente legge di delegazione

22 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e

la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale) - estende il regime

di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti

generali, e rende così applicabili a questi ultimi i principi e

criteri direttivi dettati originariamente dall'art. 2 della citata

legge n. 421 solo per i dirigenti non generali;

che gli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del

d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modificazioni

apportate con i decreti legislativi nn. 80 e 387 del 1998, sono

invece censurati nella parte in cui, disciplinando l'istituzione del

ruolo unico dei dirigenti, il conferimento di incarichi di funzioni

dirigenziali, la responsabilità dirigenziale ed il trattamento

economico, pone il nuovo regime dei funzionari già inquadrati nella

qualifica di dirigente generale;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, la

posizione dei dirigenti generali è necessariamente differenziata

rispetto a quella dei dirigenti di prima fascia, onde per le sue

caratteristiche dovrebbe essere conservata nell'ambito dei residuali

rapporti di pubblico impiego e comunque non potrebbe confluire nel

ruolo unico dei dirigenti;

che la privatizzazione del rapporto di impiego avrebbe

comportato, secondo il Tribunale amministrativo regionale, per i

dirigenti generali uno status di debolezza e precarietà che da una

parte non consente loro di operare secondo i canoni di imparzialità

e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98

Cost.), e dall'altra si pone in contraddizione (con conseguente

intrinseca irragionevolezza) con il principio di separazione tra

funzione governativa di indirizzo e controllo e funzione dirigenziale

di attuazione e gestione (art. 3 Cost.);

che si sono costituiti in giudizio i dirigenti generali,

ricorrenti nei giudizi a quibus, aderendo alle prospettazioni

dell'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del

ricorso.

Considerato che le norme censurate dal Tribunale amministrativo

regionale rimettente sono state trasfuse nelle corrispondenti

disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), onde - come già ritenuto da questa Corte

(a partire dalla sentenza n. 84 del 1996 e, successivamente, dalle

sentenze n. 454 del 1998 e n. 376 del 2000) - la questione di

legittimità costituzionale deve intendersi trasferita su tali

disposizioni del testo unico e segnatamente sugli artt. 15, comma 1,

19, 21, 22, 23 e 24, comma 2;

che la questione concernente il ruolo unico della dirigenza

pubblica (artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfusi

nei corrispondenti artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 165 del

2001) è inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale

non ha censurato anche lo specifico criterio di delega posto dalla

lettera b) del quarto comma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997,

che prevede l'istituzione di tale ruolo unico: la questione proposta

- concernendo non già il modo in cui il legislatore delegato ha dato

attuazione alla delega, bensì la previsione stessa del ruolo unico

dei dirigenti - avrebbe dovuto infatti coinvolgere anche il criterio

di delega concernente l'istituzione di tale ruolo unico;

che, nel merito delle censure delle altre disposizioni

impugnate, riferibili invece al diverso e più generale criterio di

delega posto nel secondo periodo della lettera a) del quarto comma

del citato art. 11 della legge n. 59 del 1997, deve ribadirsi - come

questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 1996) - che la

privatizzazione del rapporto di impiego pubblico (intesa quale

applicazione della disciplina giuslavoristica di diritto privato)

"non rappresenta di per sé un pregiudizio per l'imparzialità del

dipendente pubblico, posto che per questi (dirigente o no) non vi è

- come accade per i magistrati - una garanzia costituzionale di

autonomia da attuarsi necessariamente con legge attraverso uno stato

giuridico particolare che assicuri, ad es., stabilità ed

inamovibilità", per cui rientra nella discrezionalità del

legislatore disegnare l'ambito di estensione di tale privatizzazione,

con il limite del rispetto dei principi di imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione e della non irragionevolezza

della disciplina differenziata;

che pertanto l'estensione della privatizzazione anche ai

dirigenti generali rientra nella rilevata discrezionalità del

legislatore in materia, il cui ambito consente di escludere che dalla

non irragionevolezza di una disciplina originariamente differenziata

automaticamente discenda l'ingiustificatezza dell'eventuale

successiva assimilazione;

che, pur nel contesto della generalizzata privatizzazione del

rapporto di impiego dei dirigenti, la posizione del dirigente

generale rimane in ogni caso differenziata anche all'interno del

ruolo unico, considerando che esso contempla comunque due distinte

"fasce" (art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora art. 23 del d.lgs.

n. 165 del 2001), e che la disciplina di significativi momenti del

rapporto (come il conferimento degli incarichi: art. 19 d.lgs. n. 29

del 1993, ed ora l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001) riserva ai

dirigenti di prima fascia uno speciale e più favorevole trattamento;

che, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro

dirigenziale nei suoi aspetti qualificanti - in particolare il

conferimento degli incarichi dirigenziali (assegnati tenendo conto,

tra l'altro, delle attitudini e delle capacità professionali del

dirigente) e la loro eventuale revoca (per responsabilità

dirigenziale), nonché la procedimentalizzazione dell'accertamento di

tale responsabilità (artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora

artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001) - è connotata da

specifiche garanzie, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei

dirigenti generali, la cui stabilità non implica necessariamente

anche stabilità dell'incarico, che, proprio al fine di assicurare il

buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione pubblica, può

essere soggetto alla verifica dell'azione svolta e dei risultati

perseguiti;

che i dirigenti generali sono quindi posti in condizione di

svolgere le loro funzioni nel rispetto del principio di imparzialità

e di buon andamento della pubblica amministrazione, tanto più che il

legislatore delegato - nel riformulare gli artt. 3 e 14 del d.lgs.

n. 29 del 1993, con gli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 80 del 1998,

trasfusi ora negli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha

accentuato il principio della distinzione tra funzione di indirizzo

politico-amministrativo degli organi di Governo e funzione di

gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti, escludendo, tra

l'altro, che il ministro possa revocare, riformare, riservare o

avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di

competenza dei dirigenti;

che peraltro questa Corte (sentenza n. 275 del 2001) ha anche

ritenuto la legittimità, in materia, della giurisdizione del giudice

ordinario proprio con riferimento ai dirigenti generali sul

presupposto dell'intervenuta privatizzazione del loro rapporto di

impiego.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle

modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e

correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti

dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli

artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo,

della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa) e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle

modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e

correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti

dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in

riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte