Sentenza n. 110/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 635, primo
comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e
quarto comma; 639; 642; 643; 645; 646 e 647 del codice di procedura
penale, e degli artt. 207, terzo comma; 214; 215, secondo comma, n. 1,
ed ultimo comma; 216; 217; 218; 223, secondo comma; 226, primo comma,
secondo periodo, e 231, secondo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 24 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza del
tribunale di Pisa nel procedimento per revoca di misure di sicurezza
iniziato da Graziani Lorenzo, iscritta al n. 58 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del
12 aprile 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 24 gennaio 1972 il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Pisa ha sollevato, nel corso del
procedimento iniziato con domanda di revoca della misura di sicurezza
di assegnazione ad una casa di lavoro a carico di Graziani Lorenzo,
questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
a) artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637;
638, primo, secondo e quarto comma; 639; 642; 643; 645; 646; 647 c.p.p.
(aventi ad oggetto la disciplina del procedimento di applicazione delle
misure di sicurezza da parte del giudice di sorveglianza), in
riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, sotto il profilo che
esse, prevedendo in ordine al diritto di difesa delle garanzie
processuali minori e diverse rispetto a quelle che caratterizzano il
processo penale ordinario, opererebbero, senza alcuna plausibile
giustificazione, una disparità di trattamento tra l'internato
assegnato ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola con sentenza
e quello assegnatovi con successivo provvedimento del giudice di
sorveglianza;
b) artt. 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che"
alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine;
226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, esclusa la
previsione del ricovero del minore in un riformatorio giudiziario, del
codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma,
111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione, aventi ad oggetto
l'intera normativa sostanziale sulla misura di sicurezza di
assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il
contrasto con le disposizioni della Carta appena richiamate
deriverebbe, secondo quanto si afferma nell'ordinanza di rinvio, dalla
circostanza che la misura dell'assegnazione ad una colonia agricola o
ad una casa di lavoro sarebbe praticamente applicata con modalità
identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della
reclusione o dell'arresto;
c) art. 214 c.p. (per il quale, nel caso in cui la persona
sottoposta a misura di sicurezza detentiva, diversa dal ricovero in
manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia, si sottrae
volontariamente all'esecuzione di essa, il periodo minimo di durata
della misura di sicurezza ricomincia a decorrere dal giorno in cui a
questa è stata data nuovamente esecuzione), in riferimento agli artt.
2, 3, 13, 24, secondo comma, 25, terzo comma, e 111 della Costituzione,
in base all'assunto che il prolungamento quasi automatico della misura
di sicurezza detentiva contrasterebbe con il fine rieducativo
salvaguardato dagli artt. 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 25,
ultimo comma, della Costituzione e con i principi sanciti dalle altre
norme sopra richiamate;
d) del pari in contrasto con le disposizioni della Costituzione
appena citate, oltre che con quelle contenute negli artt. 102 e 110,
sarebbe infine l'art. 207, ultimo comma, del codice penale, che
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di revocare le
misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge". Tale potere -
infatti - andrebbe al di là di quelli che l'art. 110 della
Costituzione accorda al Ministro di grazia e giustizia, che sono
circoscritti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia. La norma in esame sarebbe altresì in contrasto, oltre
che con gli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 111, con l'art. 102, "giacché una
Costituzione che fa divieto di istituire giudici straordinari e
speciali non può certo tollerare che la funzione giudiziaria, nel suo
più delicato momento (provvedimenti in materia di libertà personale),
venga ad essere incontrollatamente sostituita dal potere esecutivo".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto del 24 aprile 1972.
Nelle deduzioni si sostiene che il processo di sicurezza può ormai
svolgersi nel pieno rispetto del diritto di difesa, tenuto conto delle
sue peculiari caratteristiche e, soprattutto, della circostanza che
esso, tra l'altro, presuppone il previo accertamento in sede penale, ed
a mezzo di un ordinario processo di cognizione, di un fatto costituente
reato o quasi reato. In considerazione di ciò, la mancata ripetizione
non solo non dovrebbe essere ritenuta lesiva del diritto di difesa ma
non potrebbe nemmeno essere considerata priva di razionalità. Il che
dovrebbe indurre a ritenere infondate tutte le questioni di
costituzionalità sollevate in relazione alle norme che disciplinano il
processo di sicurezza.
Le questioni sub b), aventi ad oggetto la normativa sostanziale
relativa alle misure di sicurezza detentive, dovrebbero del pari essere
ritenute infondate, poiché sarebbero basate non già su un vizio della
legge ma, bensì, su un vizio di attuazione della medesima.
Quanto poi alla questione sub c), relativa all'art. 214 c.p.,
l'Avvocatura si limita a fare presente che questa Corte ha ritenuto con
numerose pronunce non in contrasto con la Costituzione l'istituto della
pericolosità presunta.
Quanto, infine, all'ultima questione sollevata, che investe il
potere del Ministro di grazia e giustizia di revocare le misure di
sicurezza, siffatto potere rappresenterebbe - a giudizio
dell'Avvocatura - un adeguato correttivo alla rigidità del sistema ed,
in definitiva, si risolverebbe in un beneficio per la persona
sottoposta a misura di sicurezza. Esso, poi, non esorbiterebbe dai
poteri attribuiti al predetto Ministro dall'art. 110 della
Costituzione, data la sua natura sostanzialmente amministrativa, in
considerazione della quale dovrebbe essere ritenuta infondata anche
l'ulteriore questione prospettata con riferimento all'art. 102 della
Costituzione.
Le conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di
infondatezza di tutte le questioni prospettate. Considerato in diritto :
1. - Il primo gruppo di questioni di legittimità costituzionale
concerne gli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto
comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 642; 643; 645;
646; 647 c.p.p. (aventi ad oggetto la disciplina del procedimento di
applicazione delle misure di sicurezza), in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, sotto il profilo che essi, prevedendo, in ordine
al diritto di difesa, garanzie processuali minori e diverse rispetto a
quelle che caratterizzano il processo penale ordinario, opererebbero -
senza alcuna plausibile giustificazione - una disparità di trattamento
tra l'internato che sia assegnato ad una casa di lavoro con sentenza e
quello che vi si trovi assegnato con successivo provvedimento del
giudice di sorveglianza.
2. - La Corte osserva in via preliminare che i difetti del sistema
in ordine alla osservanza dei principi del contraddittorio e della
difesa furono messi in rilievo con la sentenza n. 53 del 1968 che
dichiarò parzialmente illegittimi gli articoli 636 e 637 c.p.p. ed
affermò che, in attesa di un intervento del legislatore, l'esercizio
della difesa avrebbe potuto svolgersi sulla base delle norme stabilite
per la difesa nella istruttoria sommaria, secondo le estensioni operate
in proposito dalla giurisprudenza della Corte. Con la sentenza n. 168
del 1972, successiva alla presente ordinanza di rimessione, nel
dichiarare infondata un'analoga questione relativa agli artt. 636 e 637
c.p.p., questa Corte ha poi sottolineato che debbono ritenersi operanti
nel procedimento in esame, per logica necessaria estensione, le
parallele disposizioni dettate per il processo ordinario, nei limiti in
cui le disposizioni risultino, con prudente interpretazione,
compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le
finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di
sicurezza.
La stessa sentenza ha poi dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 645, nella parte in cui, nel caso di mancata
notifica all'interessato di alcuno degli atti e dei provvedimenti che
la legge prevede siano a lui comunicati, escludeva che il giudice di
sorveglianza fosse tenuto, prima di dichiarare la irreperibilità
dell'interessato, ad ordinare nuove ricerche e, dopo la suddetta
declaratoria, a disporre il deposito degli atti o provvedimenti in
cancelleria con contestuale avviso del deposito stesso al difensore
dell'interessato, di fiducia o da nominarsi dall'ufficio.
3. - Ciò basta per intendere che gli artt. 636, 637 e 645 c.p.p.,
nel contenuto risultante dalle sopra menzionate pronunzie di questa
Corte, resistono alle attuali censure.
Ed in effetti, per ciò che concerne l'asserito contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare che tali
disposizioni comportano ormai che il soggetto passivo del procedimento
per l'applicazione delle misure di sicurezza successivamente alla
sentenza di condanna o di proscioglimento deve essere tempestivamente
reso edotto sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare
dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le
investigazioni o gli accertamenti, perché in ordine ad essi e ai
relativi risultati venga posto in grado di svolgere le proprie difese,
sia personalmente sia per mezzo di difensore, con facoltà di esserne
assistito in tutti gli atti nei quali ne è ammesso l'intervento dalle
disposizioni vigenti (sent. n. 168 del 1972).
Quanto poi alla denunziata violazione dell'art. 3 della
Costituzione va considerato che l'applicazione delle misure di
sicurezza da parte del giudice di sorveglianza presuppone, in ogni
caso, il previo accertamento, a mezzo di un ordinario procedimento di
cognizione, di un fatto costituente reato o quasi reato e che i compiti
del giudice di sorveglianza sono circoscritti all'accertamento della
pericolosità o della persistenza di questa. Dal che discende che la
mancata previsione di un secondo grado di procedimento, articolato
nella duplice fase istruttoria e dibattimentale, nei vari gradi del
giudizio, non solo non può essere ritenuta lesiva del diritto di
difesa, ma nemmeno è da considerarsi priva di razionalità.
Le questioni suddette vanno pertanto ritenute infondate.
4. - Alla luce di tali considerazioni non può non ritenersi
infondata anche l'ulteriore questione, sollevata con eguali motivi, in
riferimento alle stesse disposizioni della Costituzione, ed avente per
oggetto l'art. 635, comma primo, c.p.p., il quale, in correlazione con
quanto stabilito dall'art. 205, comma secondo, del codice penale,
attribuisce al giudice di sorveglianza la competenza per
l'applicazione, la modifica, la sostituzione o la revoca delle misure
di sicurezza al di fuori dell'istruzione o del giudizio.
5. - Parimenti infondate sono le censure (peraltro formulate in
modo generico) riguardanti, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, gli artt. 638, primo, secondo e quarto comma; 639 e 643
codice procedura penale. Di tali articoli, infatti, i primi due
richiedono che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano emessi
con decreto, previa comunicazione al p.m. tenuto a motivare i suoi
pareri e le sue richieste, siano congruamente motivati e comunicati al
p.m. e all'interessato (oppure, quando si tratti di infermi di mente o
di minori, alla persona alla quale era stato diretto l'invito a norma
del secondo o del terzo capoverso dell'art. 636 c.p.p.) e a prevedere
che essi possano essere emessi anche su richiesta del p.m., cui spetta
promuovere l'esecuzione del provvedimento.
L'art. 643, poi, non fa che richiamare, per ciò che concerne i
termini per proporre impugnazione, le disposizioni dell'articolo 199
c.p.p. la cui conformità al dettato costituzionale è stata di recente
affermata da questa Corte (sent. n. 136 del 1971) con argomenti che
conservano tutto il loro valore. Per quanto concerne poi l'inizio della
decorrenza del termine in caso di irreperibilità, deve ora tenersi
conto della parziale dichiarazione di illegittimità dell'art. 645
c.p.p. contenuta nella già richiamata sentenza n. 168 del 1972.
6. - Le censure di incostituzionalità investono, sempre con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche gli artt. 642,
646 e 647 del codice di procedura penale.
Quanto all'art. 642 (il cui secondo comma stabilisce che il ricorso
del p.m. contro il decreto del giudice di sorveglianza ovvero contro il
decreto della Corte d'appello ha effetto sospensivo mentre quello
proposto dal privato non sospende l'esecuzione, a meno che vi consenta
il p.m.), la questione sollevata risulta inammissibile per palese
difetto di rilevanza, essendo attinente a fasi ulteriori del
procedimento e condizionata a specifiche situazioni, allo stato
meramente ipotizzabili e, quindi, non attuali (sentenza n. 19 del
1974). Alle stesse conclusioni deve giungersi per le questioni che
hanno riferimento agli artt. 646 e 647, il primo dei quali prevede che
l'efficacia del decreto resti sospesa fino a che non sia trascorso il
termine stabilito per il ricorso del p.m. ed il secondo che attribuisce
solo al p.m. il potere di ricorrere per motivi di merito contro i
decreti pronunciati dal giudice di sorveglianza in tema di riesame
dello stato di pericolosità. Anche in questo caso, infatti, trattasi
di questioni che potrebbero assumere rilevanza solo in una fase
successiva del procedimento, se ed in quanto si realizzino le
fattispecie rispettivamente indicate nella normativa in esame.
7. - Il secondo gruppo di questioni investe la intera disciplina
sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro (e precisamente gli artt. 215,
secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216,
217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo
comma, secondo periodo; 231, secondo comma (esclusa la previsione del
ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo
comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione. Il contrasto non tali
disposizioni deriverebbe, secondo quanto si assume nell'ordinanza di
rimessione, dalla circostanza che la misura dell'assegnazione ad una
casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata
- in ispecie nello stabilimento indicato nell'ordinanza - con modalità
identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della
reclusione o dell'arresto.
Ma a questa asserita situazione di fatto e ad altre eventualmente
consimili come supposte dal giudice a quo, derivanti da ritardi e
carenze nell'applicazione della particolare normativa vigente in
materia di misure di sicurezza detentive - che peraltro non è stata
oggetto di specifiche censure circa il suo contenuto da parte del
giudice suddetto - non può riconoscersi alcuna influenza nel giudizio
di costituzionalità (v. le sentenze nn. 40 del 1970 e 167 del 1973).
Chiara è quindi l'infondatezza delle questioni sollevate.
8. - Sono altresì infondate le censure mosse, in riferimento alle
sovraindicate disposizioni costituzionali, all'art. 214, primo comma,
del codice penale, il quale, ove la persona sottoposta ad una misura di
sicurezza detentiva si sottragga volontariamente all'esecuzione di
essa, dispone che il periodo minimo di durata stabilito dalla legge
ricominci a decorrere dal giorno in cui alla misura medesima è data
nuovamente esecuzione.
Detta norma - come emerge dai lavori preparatori - poggia sul
presupposto che l'inosservanza delle misure di sicurezza costituisca
sicura manifestazione della pericolosità che abbia dato luogo
all'applicazione delle medesime. Essa va pertanto ricollegata
all'istituto della pericolosità presunta che non è stato ritenuto in
contrasto con la Costituzione quando la presunzione di pericolosità
risulti conforme all'id quod plerumque accidit (v. sentenza n. 106 del
1972).
Il che ragionevolmente può affermarsi rispetto alla norma in
esame, in quanto è da ritenersi che la sottrazione all'esecuzione
della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile
alla consapevole volontà dell'agente anziché conseguente ad
impellenti avverse contingenze) costituisca, quanto meno nella
generalità dei casi, espressione della persistente pericolosità
dell'internato.
9. - Nell'ordinanza di rimessione si prospetta, infine, il dubbio
circa la compatibilità - con i principi di cui agli artt. 2, 3, 13,
25, 111, 102, 110 della Costituzione - dell'articolo 207, ultimo comma,
cod. pen. (che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere
di revocare le misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il
tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge"),
affermandosi che tale potere andrebbe al di là di quelli accordati al
Ministro dall'art. 110, ed integrerebbe una indebita ingerenza del
potere esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, onde la
norma sarebbe viziata di irrazionalità e si porrebbe in contrasto con
i valori "ineliminabili" della persona e della libertà umane.
La questione è fondata.
Anzitutto lo è in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la
cui violazione deriva dal fatto che il potere di far cessare la misura
limitativa della libertà personale è attribuito (e per un certo
periodo di tempo in via esclusiva) ad un organo non giurisdizionale che
può provvedere insindacabilmente, e sia a favore che a sfavore
dell'interessato, senza obbligo di attenersi ai criteri cui deve invece
adeguarsi l'autorità giudiziaria.
Ma ancora più evidente è il contrasto con l'art. 102 della
Costituzione.
In effetti, con l'esercizio del potere di revoca il Ministro viene
ad interferire nello svolgimento di funzioni giurisdizionali, quali
sono indubbiamente quelle disciplinate dagli articoli 634 e seguenti
del codice di procedura penale. Il che rende evidente che detto potere
non può nemmeno esser fatto rientrare fra quelli che l'art. 110 della
Costituzione affida al Ministro di grazia e giustizia e che, per quanto
largamente considerati, non possono certo estendersi sino a
ricomprendere attribuzioni comportanti una così sensibile ingerenza
nella funzione sopradetta.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo
207, comma terzo, c.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro di
grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza, il potere di
revocare le misure di sicurezza personali anche prima che sia decorso
il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
impugnata si estende - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953
- per necessaria conseguenzialità - a quella contenuta nel secondo
comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura
di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata
minima stabilita dalla legge.
Ne deriva che spetta al giudice il potere di revoca delle misure di
sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di
pericolosità (art. 207, comma primo, c.p.) - anche prima che sia
decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla
legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di
grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di
revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo
comma dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non
consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il
tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge;
b) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 642, 646 e 647 del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa
con l'ordinanza in epigrafe;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637;
638, primo, secondo e quarto comma; 639; 643 e 645 del codice di
procedura penale e degli artt. 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo
comma, da "a meno che" alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da
"salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, comma
secondo (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un
riformatorio giudiziario) del codice penale, sollevate - in
riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24; 2, 3, 13, secondo
comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione - con la
predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.,
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte