Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 635, primo

comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e

quarto comma; 639; 642; 643; 645; 646 e 647 del codice di procedura

penale, e degli artt. 207, terzo comma; 214; 215, secondo comma, n. 1,

ed ultimo comma; 216; 217; 218; 223, secondo comma; 226, primo comma,

secondo periodo, e 231, secondo comma, del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 24 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza del

tribunale di Pisa nel procedimento per revoca di misure di sicurezza

iniziato da Graziani Lorenzo, iscritta al n. 58 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del

12 aprile 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 24 gennaio 1972 il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Pisa ha sollevato, nel corso del

procedimento iniziato con domanda di revoca della misura di sicurezza

di assegnazione ad una casa di lavoro a carico di Graziani Lorenzo,

questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

a) artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637;

638, primo, secondo e quarto comma; 639; 642; 643; 645; 646; 647 c.p.p.

(aventi ad oggetto la disciplina del procedimento di applicazione delle

misure di sicurezza da parte del giudice di sorveglianza), in

riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, sotto il profilo che

esse, prevedendo in ordine al diritto di difesa delle garanzie

processuali minori e diverse rispetto a quelle che caratterizzano il

processo penale ordinario, opererebbero, senza alcuna plausibile

giustificazione, una disparità di trattamento tra l'internato

assegnato ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola con sentenza

e quello assegnatovi con successivo provvedimento del giudice di

sorveglianza;

b) artt. 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che"

alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine;

226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, esclusa la

previsione del ricovero del minore in un riformatorio giudiziario, del

codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma,

111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione, aventi ad oggetto

l'intera normativa sostanziale sulla misura di sicurezza di

assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il

contrasto con le disposizioni della Carta appena richiamate

deriverebbe, secondo quanto si afferma nell'ordinanza di rinvio, dalla

circostanza che la misura dell'assegnazione ad una colonia agricola o

ad una casa di lavoro sarebbe praticamente applicata con modalità

identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della

reclusione o dell'arresto;

c) art. 214 c.p. (per il quale, nel caso in cui la persona

sottoposta a misura di sicurezza detentiva, diversa dal ricovero in

manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia, si sottrae

volontariamente all'esecuzione di essa, il periodo minimo di durata

della misura di sicurezza ricomincia a decorrere dal giorno in cui a

questa è stata data nuovamente esecuzione), in riferimento agli artt.

2, 3, 13, 24, secondo comma, 25, terzo comma, e 111 della Costituzione,

in base all'assunto che il prolungamento quasi automatico della misura

di sicurezza detentiva contrasterebbe con il fine rieducativo

salvaguardato dagli artt. 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 25,

ultimo comma, della Costituzione e con i principi sanciti dalle altre

norme sopra richiamate;

d) del pari in contrasto con le disposizioni della Costituzione

appena citate, oltre che con quelle contenute negli artt. 102 e 110,

sarebbe infine l'art. 207, ultimo comma, del codice penale, che

attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di revocare le

misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il tempo

corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge". Tale potere -

infatti - andrebbe al di là di quelli che l'art. 110 della

Costituzione accorda al Ministro di grazia e giustizia, che sono

circoscritti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi

alla giustizia. La norma in esame sarebbe altresì in contrasto, oltre

che con gli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 111, con l'art. 102, "giacché una

Costituzione che fa divieto di istituire giudici straordinari e

speciali non può certo tollerare che la funzione giudiziaria, nel suo

più delicato momento (provvedimenti in materia di libertà personale),

venga ad essere incontrollatamente sostituita dal potere esecutivo".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto del 24 aprile 1972.

Nelle deduzioni si sostiene che il processo di sicurezza può ormai

svolgersi nel pieno rispetto del diritto di difesa, tenuto conto delle

sue peculiari caratteristiche e, soprattutto, della circostanza che

esso, tra l'altro, presuppone il previo accertamento in sede penale, ed

a mezzo di un ordinario processo di cognizione, di un fatto costituente

reato o quasi reato. In considerazione di ciò, la mancata ripetizione

non solo non dovrebbe essere ritenuta lesiva del diritto di difesa ma

non potrebbe nemmeno essere considerata priva di razionalità. Il che

dovrebbe indurre a ritenere infondate tutte le questioni di

costituzionalità sollevate in relazione alle norme che disciplinano il

processo di sicurezza.

Le questioni sub b), aventi ad oggetto la normativa sostanziale

relativa alle misure di sicurezza detentive, dovrebbero del pari essere

ritenute infondate, poiché sarebbero basate non già su un vizio della

legge ma, bensì, su un vizio di attuazione della medesima.

Quanto poi alla questione sub c), relativa all'art. 214 c.p.,

l'Avvocatura si limita a fare presente che questa Corte ha ritenuto con

numerose pronunce non in contrasto con la Costituzione l'istituto della

pericolosità presunta.

Quanto, infine, all'ultima questione sollevata, che investe il

potere del Ministro di grazia e giustizia di revocare le misure di

sicurezza, siffatto potere rappresenterebbe - a giudizio

dell'Avvocatura - un adeguato correttivo alla rigidità del sistema ed,

in definitiva, si risolverebbe in un beneficio per la persona

sottoposta a misura di sicurezza. Esso, poi, non esorbiterebbe dai

poteri attribuiti al predetto Ministro dall'art. 110 della

Costituzione, data la sua natura sostanzialmente amministrativa, in

considerazione della quale dovrebbe essere ritenuta infondata anche

l'ulteriore questione prospettata con riferimento all'art. 102 della

Costituzione.

Le conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di

infondatezza di tutte le questioni prospettate. Considerato in diritto :

1. - Il primo gruppo di questioni di legittimità costituzionale

concerne gli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto

comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 642; 643; 645;

646; 647 c.p.p. (aventi ad oggetto la disciplina del procedimento di

applicazione delle misure di sicurezza), in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, sotto il profilo che essi, prevedendo, in ordine

al diritto di difesa, garanzie processuali minori e diverse rispetto a

quelle che caratterizzano il processo penale ordinario, opererebbero -

senza alcuna plausibile giustificazione - una disparità di trattamento

tra l'internato che sia assegnato ad una casa di lavoro con sentenza e

quello che vi si trovi assegnato con successivo provvedimento del

giudice di sorveglianza.

2. - La Corte osserva in via preliminare che i difetti del sistema

in ordine alla osservanza dei principi del contraddittorio e della

difesa furono messi in rilievo con la sentenza n. 53 del 1968 che

dichiarò parzialmente illegittimi gli articoli 636 e 637 c.p.p. ed

affermò che, in attesa di un intervento del legislatore, l'esercizio

della difesa avrebbe potuto svolgersi sulla base delle norme stabilite

per la difesa nella istruttoria sommaria, secondo le estensioni operate

in proposito dalla giurisprudenza della Corte. Con la sentenza n. 168

del 1972, successiva alla presente ordinanza di rimessione, nel

dichiarare infondata un'analoga questione relativa agli artt. 636 e 637

c.p.p., questa Corte ha poi sottolineato che debbono ritenersi operanti

nel procedimento in esame, per logica necessaria estensione, le

parallele disposizioni dettate per il processo ordinario, nei limiti in

cui le disposizioni risultino, con prudente interpretazione,

compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le

finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di

sicurezza.

La stessa sentenza ha poi dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 645, nella parte in cui, nel caso di mancata

notifica all'interessato di alcuno degli atti e dei provvedimenti che

la legge prevede siano a lui comunicati, escludeva che il giudice di

sorveglianza fosse tenuto, prima di dichiarare la irreperibilità

dell'interessato, ad ordinare nuove ricerche e, dopo la suddetta

declaratoria, a disporre il deposito degli atti o provvedimenti in

cancelleria con contestuale avviso del deposito stesso al difensore

dell'interessato, di fiducia o da nominarsi dall'ufficio.

3. - Ciò basta per intendere che gli artt. 636, 637 e 645 c.p.p.,

nel contenuto risultante dalle sopra menzionate pronunzie di questa

Corte, resistono alle attuali censure.

Ed in effetti, per ciò che concerne l'asserito contrasto con

l'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare che tali

disposizioni comportano ormai che il soggetto passivo del procedimento

per l'applicazione delle misure di sicurezza successivamente alla

sentenza di condanna o di proscioglimento deve essere tempestivamente

reso edotto sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare

dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le

investigazioni o gli accertamenti, perché in ordine ad essi e ai

relativi risultati venga posto in grado di svolgere le proprie difese,

sia personalmente sia per mezzo di difensore, con facoltà di esserne

assistito in tutti gli atti nei quali ne è ammesso l'intervento dalle

disposizioni vigenti (sent. n. 168 del 1972).

Quanto poi alla denunziata violazione dell'art. 3 della

Costituzione va considerato che l'applicazione delle misure di

sicurezza da parte del giudice di sorveglianza presuppone, in ogni

caso, il previo accertamento, a mezzo di un ordinario procedimento di

cognizione, di un fatto costituente reato o quasi reato e che i compiti

del giudice di sorveglianza sono circoscritti all'accertamento della

pericolosità o della persistenza di questa. Dal che discende che la

mancata previsione di un secondo grado di procedimento, articolato

nella duplice fase istruttoria e dibattimentale, nei vari gradi del

giudizio, non solo non può essere ritenuta lesiva del diritto di

difesa, ma nemmeno è da considerarsi priva di razionalità.

Le questioni suddette vanno pertanto ritenute infondate.

4. - Alla luce di tali considerazioni non può non ritenersi

infondata anche l'ulteriore questione, sollevata con eguali motivi, in

riferimento alle stesse disposizioni della Costituzione, ed avente per

oggetto l'art. 635, comma primo, c.p.p., il quale, in correlazione con

quanto stabilito dall'art. 205, comma secondo, del codice penale,

attribuisce al giudice di sorveglianza la competenza per

l'applicazione, la modifica, la sostituzione o la revoca delle misure

di sicurezza al di fuori dell'istruzione o del giudizio.

5. - Parimenti infondate sono le censure (peraltro formulate in

modo generico) riguardanti, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, gli artt. 638, primo, secondo e quarto comma; 639 e 643

codice procedura penale. Di tali articoli, infatti, i primi due

richiedono che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano emessi

con decreto, previa comunicazione al p.m. tenuto a motivare i suoi

pareri e le sue richieste, siano congruamente motivati e comunicati al

p.m. e all'interessato (oppure, quando si tratti di infermi di mente o

di minori, alla persona alla quale era stato diretto l'invito a norma

del secondo o del terzo capoverso dell'art. 636 c.p.p.) e a prevedere

che essi possano essere emessi anche su richiesta del p.m., cui spetta

promuovere l'esecuzione del provvedimento.

L'art. 643, poi, non fa che richiamare, per ciò che concerne i

termini per proporre impugnazione, le disposizioni dell'articolo 199

c.p.p. la cui conformità al dettato costituzionale è stata di recente

affermata da questa Corte (sent. n. 136 del 1971) con argomenti che

conservano tutto il loro valore. Per quanto concerne poi l'inizio della

decorrenza del termine in caso di irreperibilità, deve ora tenersi

conto della parziale dichiarazione di illegittimità dell'art. 645

c.p.p. contenuta nella già richiamata sentenza n. 168 del 1972.

6. - Le censure di incostituzionalità investono, sempre con

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche gli artt. 642,

646 e 647 del codice di procedura penale.

Quanto all'art. 642 (il cui secondo comma stabilisce che il ricorso

del p.m. contro il decreto del giudice di sorveglianza ovvero contro il

decreto della Corte d'appello ha effetto sospensivo mentre quello

proposto dal privato non sospende l'esecuzione, a meno che vi consenta

il p.m.), la questione sollevata risulta inammissibile per palese

difetto di rilevanza, essendo attinente a fasi ulteriori del

procedimento e condizionata a specifiche situazioni, allo stato

meramente ipotizzabili e, quindi, non attuali (sentenza n. 19 del

1974). Alle stesse conclusioni deve giungersi per le questioni che

hanno riferimento agli artt. 646 e 647, il primo dei quali prevede che

l'efficacia del decreto resti sospesa fino a che non sia trascorso il

termine stabilito per il ricorso del p.m. ed il secondo che attribuisce

solo al p.m. il potere di ricorrere per motivi di merito contro i

decreti pronunciati dal giudice di sorveglianza in tema di riesame

dello stato di pericolosità. Anche in questo caso, infatti, trattasi

di questioni che potrebbero assumere rilevanza solo in una fase

successiva del procedimento, se ed in quanto si realizzino le

fattispecie rispettivamente indicate nella normativa in esame.

7. - Il secondo gruppo di questioni investe la intera disciplina

sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una

colonia agricola o ad una casa di lavoro (e precisamente gli artt. 215,

secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216,

217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo

comma, secondo periodo; 231, secondo comma (esclusa la previsione del

ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., in

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo

comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione. Il contrasto non tali

disposizioni deriverebbe, secondo quanto si assume nell'ordinanza di

rimessione, dalla circostanza che la misura dell'assegnazione ad una

casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata

- in ispecie nello stabilimento indicato nell'ordinanza - con modalità

identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della

reclusione o dell'arresto.

Ma a questa asserita situazione di fatto e ad altre eventualmente

consimili come supposte dal giudice a quo, derivanti da ritardi e

carenze nell'applicazione della particolare normativa vigente in

materia di misure di sicurezza detentive - che peraltro non è stata

oggetto di specifiche censure circa il suo contenuto da parte del

giudice suddetto - non può riconoscersi alcuna influenza nel giudizio

di costituzionalità (v. le sentenze nn. 40 del 1970 e 167 del 1973).

Chiara è quindi l'infondatezza delle questioni sollevate.

8. - Sono altresì infondate le censure mosse, in riferimento alle

sovraindicate disposizioni costituzionali, all'art. 214, primo comma,

del codice penale, il quale, ove la persona sottoposta ad una misura di

sicurezza detentiva si sottragga volontariamente all'esecuzione di

essa, dispone che il periodo minimo di durata stabilito dalla legge

ricominci a decorrere dal giorno in cui alla misura medesima è data

nuovamente esecuzione.

Detta norma - come emerge dai lavori preparatori - poggia sul

presupposto che l'inosservanza delle misure di sicurezza costituisca

sicura manifestazione della pericolosità che abbia dato luogo

all'applicazione delle medesime. Essa va pertanto ricollegata

all'istituto della pericolosità presunta che non è stato ritenuto in

contrasto con la Costituzione quando la presunzione di pericolosità

risulti conforme all'id quod plerumque accidit (v. sentenza n. 106 del

1972).

Il che ragionevolmente può affermarsi rispetto alla norma in

esame, in quanto è da ritenersi che la sottrazione all'esecuzione

della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile

alla consapevole volontà dell'agente anziché conseguente ad

impellenti avverse contingenze) costituisca, quanto meno nella

generalità dei casi, espressione della persistente pericolosità

dell'internato.

9. - Nell'ordinanza di rimessione si prospetta, infine, il dubbio

circa la compatibilità - con i principi di cui agli artt. 2, 3, 13,

25, 111, 102, 110 della Costituzione - dell'articolo 207, ultimo comma,

cod. pen. (che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere

di revocare le misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il

tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge"),

affermandosi che tale potere andrebbe al di là di quelli accordati al

Ministro dall'art. 110, ed integrerebbe una indebita ingerenza del

potere esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, onde la

norma sarebbe viziata di irrazionalità e si porrebbe in contrasto con

i valori "ineliminabili" della persona e della libertà umane.

La questione è fondata.

Anzitutto lo è in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la

cui violazione deriva dal fatto che il potere di far cessare la misura

limitativa della libertà personale è attribuito (e per un certo

periodo di tempo in via esclusiva) ad un organo non giurisdizionale che

può provvedere insindacabilmente, e sia a favore che a sfavore

dell'interessato, senza obbligo di attenersi ai criteri cui deve invece

adeguarsi l'autorità giudiziaria.

Ma ancora più evidente è il contrasto con l'art. 102 della

Costituzione.

In effetti, con l'esercizio del potere di revoca il Ministro viene

ad interferire nello svolgimento di funzioni giurisdizionali, quali

sono indubbiamente quelle disciplinate dagli articoli 634 e seguenti

del codice di procedura penale. Il che rende evidente che detto potere

non può nemmeno esser fatto rientrare fra quelli che l'art. 110 della

Costituzione affida al Ministro di grazia e giustizia e che, per quanto

largamente considerati, non possono certo estendersi sino a

ricomprendere attribuzioni comportanti una così sensibile ingerenza

nella funzione sopradetta.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo

207, comma terzo, c.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro di

grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza, il potere di

revocare le misure di sicurezza personali anche prima che sia decorso

il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

impugnata si estende - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953

- per necessaria conseguenzialità - a quella contenuta nel secondo

comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura

di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata

minima stabilita dalla legge.

Ne deriva che spetta al giudice il potere di revoca delle misure di

sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di

pericolosità (art. 207, comma primo, c.p.) - anche prima che sia

decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla

legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo

comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di

grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di

revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della

legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo

comma dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non

consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il

tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge;

b) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 642, 646 e 647 del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa

con l'ordinanza in epigrafe;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637;

638, primo, secondo e quarto comma; 639; 643 e 645 del codice di

procedura penale e degli artt. 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo

comma, da "a meno che" alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da

"salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, comma

secondo (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un

riformatorio giudiziario) del codice penale, sollevate - in

riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24; 2, 3, 13, secondo

comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione - con la

predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.,

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte