Sentenza n. 110/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 766/1973
applicata al caso
- art. 4d.l. 580/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
terzo comma, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per
l'Università), introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1973,
n. 766, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1974 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso di Albini Aldo contro
l'Università di Bologna, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22
gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal Consiglio di Stato -
sezione VI - sul ricorso di Scotto Ignazio contro l'Università di
Perugia, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Albini Aldo, di Scotto Ignazio e
dell'Università di Bologna;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'Avv. Antonio Sorrentino, per Scotto Ignazio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
l'Università di Bologna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito del ricorso proposto, il 13 marzo 1974, dal Prof.
Ignazio Scotto, magistrato del Consiglio di Stato, avverso il
provvedimento in data 19 febbraio 1974 - con cui l'Università di
Perugia aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere la
stabilizzazione, ex art. 4 d.l. 1973, n. 580, dell'incarico
(d'insegnamento del diritto del lavoro) conferitogli fin dall'anno
accademico 1963-64 - l'adito Consiglio di Stato, sezione VI
giurisdizionale, in accoglimento di eccezione dello stesso Scotto,
ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha
sollevato, con ordinanza 12 luglio 1974, questione di legittimità - in
riferimento agli artt. 3,35 e 97 della Costituzione - della norma
contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580,
quale risulta dalla legge di conversione n. 766 del 30 novembre 1973,
"in quanto subordina la stabilizzazione quale docente universitario
alla cessazione della carica o ufficio ricoperti, per i funzionari
dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed
amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli
ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica
sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati,
i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche
economici, a carattere nazionale".
2. - Questione sostanzialmente identica (con riferimento però, ai
soli parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 97) ha sollevato il
T.A.R. della Regione Emilia-Romagna, con ordinanza 23 ottobre 1974,
emessa sul ricorso di Aldo Albini, magistrato amministrativo regionale,
avverso il provvedimento 19 febbraio 1974 del Rettore dell'Università
di Bologna.
3. - Ritualmente notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze
indicate, si sono costituiti, nei rispettivi giudizi innanzi alla
Corte, i ricorrenti Scotto ed Albini, sostenendo (anche con successive
memorie) la fondatezza della sollevata questione.
4. - Si è costituita, altresì, nel secondo giudizio,
l'Università di Bologna, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso nel senso, invece, della legittimità della
norma impugnata. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione in narrativa indicate - che, per
l'identità dell'oggetto della sollevata questione, possono
preliminarmente riunirsi - denunziano l'illegittimità costituzionale
della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre
1973, n. 580 (risultante dall'emendamento introdotto con legge di
conversione n. 766 del 30 novembre 1973), secondo cui "la
stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio
ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i
magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli
diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte
le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli
amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti
gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale".
Non sussisterebbero, infatti, secondo i giudici a quibus, obiettivi
elementi idonei a giustificare razionalmente la differenza sussistente
tra il trattamento previsto per i soggetti elencati nella disposizione
impugnata e il trattamento, più favorevole, implicitamente previsto
per gli altri soggetti pur essi dipendenti dello Stato, anche se non
aventi qualifica dirigenziale, o per amministratori o dipendenti da
enti pubblici diversi da quelli indicati o, infine, per gli avvocati
dello Stato.
E ciò darebbe ragione all'ipotizzata violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
D'altra parte, la denunziata discriminazione di trattamento
sembrerebbe anche in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, là
dove dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei
lavoratori, nonché con l'art. 97 della stessa Carta, ove si consideri
che la sancita incompatibilità verrebbe in pratica a distogliere
dall'insegnamento o dall'assolvimento di altri uffici soggetti
particolarmente qualificati, in confronto a soggetti che tale
qualificazione posseggono, presuntivamente, in grado inferiore.
2. - Nello sfondo della sollevata questione sta, dunque, la
normativa (art. 4, comma primo, d.l. 1973, n. 580 cit.), che - senza
interferire sulla compatibilità di incarichi di insegnamento
universitario con mansioni inerenti ad altri rapporti di pubblico
impiego ed avendo, anzi, questa a suo presupposto (in conformità della
pregressa disciplina di cui agli artt. 21 della legge 1958, n. 311, e 2
della legge 1962, n. 16) - introduce un particolare meccanismo, c.d. di
"stabilizzazione", per cui, data una determinata anzianità di
insegnamento, l'incaricato ha diritto "a conservare l'incarico, a
domanda, fino all'entrata in vigore della legge di riforma
universitaria": e ciò con parziale innovazione rispetto alla
disciplina contenuta nell'art. 1 della precedente legge 1971, n. 360,
secondo cui, invece, l'incarico andava rinnovato annualmente, sia pur
sempre a domanda dell'interessato.
3. - La Corte non è chiamata a valutare la legittimità
costituzionale del descritto meccanismo di stabilizzazione, che non è
direttamente investito dalle ordinanze di rimessione.
Le quali, invero, unicamente denunziano, con riferimento ai
parametri costituzionali superiormente indicati, l'irrazionale
distinzione fatta - dal terzo comma dell'art. 4 citato - nei confronti
dei dirigenti, magistrati, ambasciatori, etc., che dalla detta
stabilizzazione sono esclusi (salvo che non cessino dalla carica od
ufficio ricoperti).
Nei limiti della sua prospettazione, la questione è fondata.
La discriminazione introdotta dalla disposizione de qua appare,
infatti, del tutto ingiustificata, non essendo dato rinvenire alcun
razionale criterio logico (e soprattutto omogeneo a tutte le categorie
escluse) che possa assumersi quale motivo del trattamento differenziato
operato nell'ambito di categorie di pubblici dipendenti.
L'Avvocatura dello Stato adduce che la differenziazione si fonda
sul principio di vietare cumulo di impieghi pubblici ad alto livello ed
ha la sua ratio in ciò che, mentre è logico limitare la
stabilizzazione per chi ravvisi nell'insegnamento una concreta e
attuale prospettiva di prioritarie aspirazioni professionali, l'impiego
ad alto livello deve assorbire tutte le energie del dipendente.
Il rilievo non ha consistenza.
Pur prescindendo dalla considerazione che la elevatezza della
posizione gerarchica e funzionale di alcune categorie di soggetti
avrebbe semmai dovuto formare oggetto di valutazione nel momento,
logicamente antecedente, dell'ammissibilità del conferimento
dell'incarico e non in quello susseguente della sua conferma, sta di
fatto che, nella specie, l'adozione del criterio sopradetto è,
comunque, obiettivamente smentita dalla duplice circostanza, da un
lato, della esclusione dalla stabilizzazione anche di soggetti
appartenenti alle qualifiche iniziali delle categorie menzionate, e,
dall'altro, della mancata esclusione, invece, di altre categorie di
pubblici funzionari trovantisi, rispetto a quelle considerate, in
posizione di pari elevatezza: come è, ad esempio, per gli avvocati
dello Stato, per i funzionari delle Camere, etc.
Essendo pertanto evidente la violazione del principio di
eguaglianza, va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata
(assorbite rimanendo le ulteriori censure sub artt. 35 e 97 della
Costituzione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30
novembre 1973, n. 766, nella parte in cui introduce il terzo comma
dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per
l'Università).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte