Sentenza n. 110/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1973 dal pretore di Livorno
nel procedimento penale a carico di Misuri Mario, iscritta al n. 49 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Misuri Mario, il
pretore di Livorno ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u. delle
leggi di pubblica sicurezza, in riferimento agli artt. 14 e 24 della
Costituzione.
La norma impugnata, nel consentire la possibilità di perquisizione
domiciliare e di sequestro senza mandato del giudice, violerebbe l'art.
14 Cost., mentre si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., nella
parte in cui non è previsto il diritto di assistenza del difensore
alla perquisizione ed il diritto dei medesimo di essere presente alla
stessa anche se non preavvisato.
È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione il pretore di Livorno solleva
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione. La
norma impugnata, la quale dispone che gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio
dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi
abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o
non consegnate o comunque abusivamente detenute, debbono procedere
"immediatamente a perquisizione e sequestro", confliggerebbe con l'art.
14, in quanto prevede la possibilità di perquisizione personale e di
sequestro senza mandato del giudice né rispetto delle garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale; e con l'art. 24, in
quanto consente l'assunzione di vere prove di reità, e quindi la
formazione di atti da utilizzarsi nel successivo giudizio, escludendo
la partecipazione difensiva dell'interessato, dato che non prevede il
diritto di assistenza del difensore alla perquisizione, né la
possibilità per il difensore di presenziare alla stessa, pur senza
essere preavvisato.
2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto
occasione di dichiarare che la tutela accordata alla libertà di
domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai
fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti,
come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14, e in specie
dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed
ispezioni per motivi di incolumità pubblica. Conseguentemente, questa
Corte ha riconosciuto la piena legittimità della norma denunciata, con
sentenza 12 giugno 1974 n. 173, nella quale è stato altresì
precisato che anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 del t.u.
delle leggi di pubblica sicurezza, gli ufficiali ed agenti procedenti
sono tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 del codice di procedura
penale, a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere
entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro
all'autorità giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimità
degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio
delle loro funzioni.
3. - Non sussiste nemmeno il preteso contrasto con la garanzia del
diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, per il fatto
che l'art. 41 non prevede il diritto di assistenza del difensore alla
perquisizione. La disposizione denunciata sostanzialmente non si
discosta da quella generale contenuta nell'art. 224 del codice di
procedura penale, così come modificato con legge 18 giugno 1955, n.
517, per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono
in caso di necessità ed urgenza la ricerca e l'assicurazione delle
prove da parte della polizia giudiziaria. Essa appare pertanto
rispondente all'esigenza di provvedere con immediatezza in ordine a
situazioni quali la detenzione clandestina o abusiva di armi,
munizioni, o materie esplodenti, idonee, per la loro stessa natura, ad
esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale (sentenza n.
173 del 1974); situazioni di fronte alle quali il legislatore ha
ritenuto di dover ulteriormente intervenire con la legge 18 aprile
1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
D'altra parte, questa Corte ha già osservato che "la perquisizione
è atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perché ha come
presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa"; il
quale non consente ovviamente la possibilità di preavvertire
l'indiziato né di attendere l'assistenza d'un difensore, perché
"anche una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione,
nonostante ogni oculata vigilanza, può rendere più agevole la fuga
dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da
sequestrare" (sentenza n. 123 del 1974). La garanzia del diritto di
difesa nelle perquisizioni domiciliari trova nella fattispecie limiti
necessari in relazione alle esigenze costituzionalmente rilevanti di
tutela della incolumità e sicurezza pubblica, le quali. giustificano
pienamente, sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione
denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte