Sentenza n. 110/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 263Codice di procedura penale
- art. 6legge 532/1982
- art. 18legge 398/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
5 giugno 1984 dal Tribunale di Milano, il 13 luglio 1984, il 15 gennaio
1985 (due ordinanze), il 17 dicembre 1984, il 26 novembre 1984, il 12
gennaio 1985 (due ordinanze) e il 14 febbraio 1985 dalla Corte di
cassazione, iscritte ai nn. 984 e 1214 del registro ordinanze 1984 e ai
nn. 153, 154, 201, 202, 227, 228 e 255 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34-bis,
65-bis, 137-bis, 179- bis, 167-bis, 131-bis e 208-bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Terruzzi Guido Angelo e di
Ortolani Umberto;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avv. Mario Savoldi per Ortolani Umberto.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Milano, investito dell'appello proposto da
Terruzzi Guido Angelo contro il provvedimento con il quale era stata
respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura rimasto ineseguito,
con ordinanza del 5 giugno 1984 (r.o. 984 del 1984), premesso che,
alla stregua dell'art. 263 del codice di procedura penale,
l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice
di procedura penale, "nella parte in cui, anche nella nuova
formulazione introdotta dall'art. 6 legge 12 agosto 1982, n. 532, non
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta
l'istanza di revoca del mandato di cattura".
Sarebbe violato il principio di eguaglianza perché - a differenza
di quanto stabilito per l'imputato in stato di custodia cautelare,
legittimato a proporre appello sia avverso l'ordinanza con la quale, ai
sensi dell'art. 272-bis del codice di procedura penale, venga respinta
l'istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi sia avverso
l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 281 dello stesso codice,
venga respinta l'istanza di libertà provvisoria - all'imputato che non
si trovi in stato di custodia cautelare perché latitante è inibito
l'appello avverso l'ordinanza con la quale sia stata disattesa
l'istanza diretta a conseguire la revoca del mandato di cattura
ineseguito. Il sistema delle impugnazioni non giustificherebbe il
trattamento di sfavore riservato al latitante, legittimato, invece, ex
art. 263-bis del codice di procedura penale, a chiedere il riesame del
mandato di cattura tanto se eseguito quanto se ineseguito: resterebbe,
anzi, incomprensibile il divieto di chiedere, con l'appello, "la
verifica in suo favore della situazione processuale".
Sarebbe anche violato il diritto di difesa, che subirebbe un
affievolimento per la qualità di latitante del soggetto interessato.
"L'imputato latitante", conclude il giudice a quo, "subisce una
ingiustificato discriminazione rispetto ai poteri di impugnazione
riconosciuti, in situazioni analoghe.. al pubblico ministero ed
all'imputato detenuto".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34-bis dell'8 febbraio 1985.
Nel giudizio si è costituito il Terruzzi, rappresentato e difeso
dagli avvocati Alberto Crespi e Corso Bovio del foro di Milano e
dall'avvocato Vincenzo Siniscalchi del foro di Roma.
Nell'atto di costituzione la difesa del Terruzzi ha rimarcato, in
particolare, l'esistenza, in materia di impugnazione dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale, di regimi e modalità
differenziati a seconda che l'impugnazione venga proposta dal pubblico
ministero o dall'imputato e a seconda che il provvedimento di cattura
venga o no eseguito: il pubblico ministero è legittimato a promuovere
giudizio d'appello avverso il provvedimento di revoca del mandato di
cattura; l'imputato in vinculis è legittimato a promuovere giudizio
d'appello avverso il provvedimento che abbia respinto la sua richiesta
di scarcerazione; l'imputato latitante ha solo la possibilità di
proporre ricorso per cassazione, istituzionalmente limitato a motivi di
legittimità.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
2. - La Corte di cassazione, investita del ricorso del Terruzzi
avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dello stesso
mandato di cattura, rigetto contro il quale il ricorrente aveva
proposto appello al "tribunale della libertà", con ordinanza del 13
luglio 1984 (r.o. 1214 del 1984), ha denunciato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263,
secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui,
anche nella nuova formulazione introdotta dall'art. 6 legge 12 agosto
1982, n. 532, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello
contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata
respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura".
Si denuncia, anzitutto, ingiustificato disparità di trattamento
fra pubblico ministero e imputato: mentre il primo ha la possibilità
di ottenere dal tribunale un controllo di merito sull'ordinanza con cui
il giudice istruttore abbia respinto la sua richiesta di emettere
mandato di cattura o abbia revocato il mandato di cattura già emesso,
il secondo non ha la possibilità di ottenere, se siano venute a
mancare le condizioni sulle quali il provvedimento restrittivo era
fondato, un identico controllo sull'ordinanza di revoca del mandato di
cattura.
Si denuncia, altresl', ingiustificato disparità di trattamento fra
imputato detenuto e imputato latitante: l'imputato in vinculis può, ai
sensi dell'art. 272-bis del codice di procedura penale, proporre
appello contro il provvedimento che gli neghi la scarcerazione;
l'imputato latitante può, ai sensi degli artt. 111 della Costituzione
e 190, secondo comma, del codice di procedura penale, ricorrere per
cassazione avverso il provvedimento che abbia respinto la sua istanza
diretta ad ottenere la revoca del mandato di cattura, con conseguente
privazione "del grado di impugnazione nel merito consentito, invece, al
P.M. e all'imputato detenuto".
"Nessuna apprezzabile differenza sembra esistere", conclude il
giudice a quo, "tra il latitante e il detenuto rispetto all'interesse
ad ottenere il ripristino dello stato di libertà, anche sul piano
formale, una volta che siano venute meno le condizioni legittimatrici
del provvedimento di cattura": non si comprende, perciò, la minore
tutela accordata in fase d'impugnazione all'interesse del latitante.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65-bis del 18 marzo 1985.
In questo giudizio non vi è stato né intervento della Presidenza
del Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata.
3. - Analoghe questioni la Corte di cassazione ha proposto con
ordinanze del 26 novembre 1984 (r.o. 202 del 1985), del 17 dicembre
1984 (r.o. 201 del 1985), del 12 gennaio 1985 (due: r.o. 227 del 1985 e
228 del 1985), del 15 gennaio 1985 (due: r.o. 153 del 1985 e 154 del
1985) e del 14 febbraio 1985 (r.o. 255 del 1985) emesse sui ricorsi
proposti da Avagliani Giuseppe, Iafulli Michele, Iacomino Francesco,
Sacco Almerico, Ortolani Umberto (due ricorsi) e Corallo Gaetano,
denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui, anche nella formulazione introdotta
dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e ulteriormente
modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del mandato di cattura".
Dopo aver sostanzialmente riprodotto le argomentazioni svolte dalla
ordinanza del 13 luglio 1984, la Corte rileva che tali argomentazioni
restano valide "anche nel vigore della legge n. 398 del 1984, che non
ha inciso sulla titolarità del diritto di appello nella materia in
esame e trovano conferma nella giurisprudenza costituzionale relativa
all'equilibrio del contraddittorio fra accusa e difesa" (sentenze n. 70
del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del
1983).
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 167-bis del 17 luglio 1985, n.
179-bis del 31 luglio 1985, n. 131-bis del 5 giugno 1985, n. 137-bis
del 12 giugno 1985 e n. 208-bis del 4 settembre 1985.
Nei giudizi promossi dalle due ordinanze emesse il 15 gennaio 1985
si è costituito l'imputato Ortolani Umberto, rappresentato e difeso
dagli avvocati Aldo Pannain e Mario Savoldi, chiedendo che la Corte
dichiari illegittima la norma impugnata.
Negli altri giudizi le parti private non si sono costituite né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le nove ordinanze riassunte in narrativa, la prima delle quali
proveniente dal Tribunale di Milano e le altre otto dalla Corte di
cassazione, sollevano questioni di legittimità costituzionale
sostanzialmente coincidenti: i relativi giudizi vanno, pertanto,
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 263, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che
rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Trattandosi di un comma la cui formulazione è stata sostituita
dapprima ad opera dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi
ad opera dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non si può
non sottolineare come le prime due ordinanze (r.o. 984 del 1984 e 1214
del 1984), entrambe posteriori all'entrata in vigore della legge n. 532
del 1982 ma anteriori all'entrata in vigore della legge n. 398 del
1984, abbiano riguardo - come si legge nell'ordinanza della Corte di
cassazione - all'indicata "parte" dell'art. 263, secondo comma, del
codice di procedura penale "anche nella nuova formulazione introdotta
dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", mentre le altre sette
ordinanze (r.o. 153, 154, 201, 202, 227, 228, 255 del 1985), posteriori
all'entrata in vigore della legge n. 398 del 1984, hanno riguardo alla
stessa "parte" dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura
penale "anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della
legge 12 agosto 1982, n. 532, e ulteriormente modificata dall'art. 18
della legge 28 luglio 1984, n. 398".
Le esigenze inerenti al requisito della rilevanza impongono,
peraltro, di prescindere dal testo originario del secondo comma
dell'art. 263 del codice di procedura penale, che pur sembrerebbe
implicitamente richiamato da tutte le ordinanze della Corte di
cassazione attraverso il ricorrente uso della particella "anche".
Va, inoltre, precisato che l'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n.
398, più che ad una modifica della formulazione introdotta dall'art. 6
della legge 12 agosto 1982, n. 532, ha dato vita ad un'ulteriore
sostituzione dell'art. 263 del codice di procedura penale.
Le doglianze in esame vengono, quindi, direttamente a coinvolgere,
per un verso, il testo del secondo comma dell'art. 263 del codice di
procedura penale, quale sostituito ad opera della legge n. 532 del
1982, e, per l'altro, il testo dello stesso comma, quale sostituito ad
opera della legge n. 398 del 1984, nella rispettiva parte in cui non
viene riconosciuto all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
3. - Ad avviso dei giudici a quibus, la norma di volta in volta
censurata si troverebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, la mancata legittimazione dell'imputato ad
appellare l'ordinanza di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la
revoca del mandato di cattura comporterebbe la violazione dei due
parametri costituzionali congiuntamente invocati, il tutto a causa
dell'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a creare
"fra imputato e pubblico ministero", essendo riconosciuto a
quest'ultimo, proprio dal secondo comma dell'art. 263 del codice di
procedura penale, il diritto di appellare tanto il provvedimento con
cui "il giudice non accoglie la richiesta" di emissione del mandato di
cattura quanto il provvedimento con cui il giudice "dispone la revoca
del mandato di cattura" e, dopo la sostituzione operata dall'art. 18
della legge 28 luglio 1984, n. 398, anche "i provvedimenti che
dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nell'istruzione
dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'art. 254-bis o del
terzo e quarto comma dell'art. 246" del codice di procedura penale.
Il secondo ordine di considerazioni attiene, più particolarmente,
all'ipotesi in cui la revoca del mandato di cattura sia stata
richiesta, come sempre è accaduto nella specie, per essere "venute
meno successivamente le condizioni sulle quali il mandato era stato
fondato", cioè all'ipotesi di revoca espressamente configurata
dall'art. 260, primo comma, del codice di procedura penale ("In ogni
stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che
legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarle"). Per le
ordinanze di rimessione un'ulteriore violazione degli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione sarebbe, infatti, da ravvisare
nell'ingiustificata disparità di trattamento riscontrabile "fra
imputato latitante ed imputato detenuto", una volta accolta, come tutte
le ordinanze accolgono, l'interpretazione - del resto, ormai
pacificamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (v. in
proposito anche l'ordinanza di questa Corte n. 21 del 1979) - che
ritiene l'istituto della revoca del mandato di cattura ai sensi
dell'art. 260, primo comma, del codice di procedura penale applicabile
nei soli confronti dell'imputato latitante: mentre quest'ultimo non
può far sottoporre a controllo nel merito l'ordinanza che gli nega la
revoca Così richiesta, l'imputato detenuto, in forza del combinato
disposto degli artt. 269, primo comma, e 272-bis, secondo comma, del
codice di procedura penale, è legittimato a proporre appello contro
l'ordinanza che gli rifiuta la scarcerazione richiesta per essere
"venute meno le condizioni legittimatrici del provvedimento di
cattura".
4. - L'esame delle doglianze addotte deve prendere le mosse da
quella che lamenta un'ingiustificata disparità fra imputato e pubblico
ministero, non soltanto perché si tratta di una censura non vincolata
ad una particolare interpretazione normativa, ma anche e soprattutto
perché riveste una portata più ampia dell'altra, coinvolgendo tutti i
casi di possibile revoca del mandato di cattura, che, come più
specificamente risulta dagli artt. 256, secondo periodo, 260, secondo
comma, e 277-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, non si
limitano al caso configurato dall'art. 260, primo comma.
La questione è fondata, sia per quanto riguarda il testo dell'art.
263, secondo comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad
opera dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sia per quanto
riguarda il testo dello stesso comma, quale sostituito ad opera
dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, bastando notare che le
varianti apportate in tale ultima occasione non incidono menomamente
sui termini della questione proposta in precedenza, tutta concentrata
com'essa è sull'appellabilità dei soli provvedimenti riguardanti la
revoca del mandato di cattura.
5. - Questa Corte, pur ribadendo che non necessariamente "i poteri
processuali del pubblico ministero debbano sempre ed in ogni caso
essere pari a quelli dell'imputato e del suo difensore", dato che "la
peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al primo
ovvero esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia
e di rilievo costituzionale possono giustificare una disparità di
trattamento"(sentenza n. 190 del 1970; v. anche la sentenza n. 155 del
1974), considera punto altrettanto fermo che ogni eventuale disparità
si giustifica "solo quando in quella posizione, in quella funzione ed
in quelle esigenze essa possa trovare una ragionevole motivazione"
(ancora sentenza n. 190 del 1970). In caso contrario, non può essere
disattesa la "necessità di ristabilire la par condicio tra imputato e
pubblica accusa" (sentenza n. 62 del 1981).
Nell'ambito di tale ottica, sono ormai numerose, come tutte le
ordinanze di rimessione provenienti dalla Corte di cassazione
puntualmente ricordano, le pronunce di illegittimità costituzionale
che hanno invalidato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, norme del codice di procedura penale "escludenti"
il diritto dell'imputato di proporre appello contro sentenze di
proscioglimento suscettibili di essere appellate dal pubblico
ministero, nonostante che il primo non meno del secondo potesse avere
motivo di lamentarsene (v. le decisioni di questa Corte n. 70 del 1975,
n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983 e, da
ultimo, n. 280 del 1985).
L'interesse dell'imputato a dolersi anche per ragioni di merito del
provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene
direttamente ad incidere sul bene della libertà personale non può
certo ritenersi meno meritevole di considerazione del già riconosciuto
interesse dello stesso imputato a dolersi anche per ragioni di merito
di determinate sentenze di proscioglimento in grado di "arrecargli)
pregiudizi di ordine morale e di ordine giuridico" (v., in particolare,
la decisione n. 224 del 1983), allorché il legislatore ordinario
riconosca al pubblico ministero il diritto di appellare provvedimenti
dall'analogo contenuto.
Poiché, più precisamente, il denunciato art. 263, secondo comma,
del codice di procedura penale legittima il pubblico ministero ad
appellare l'ordinanza che "dispone la revoca del mandato di cattura",
all'accoglimento della questione di legittimità si potrebbe obiettare
che il provvedimento contro cui l'imputato ha qui interesse a proporre
appello (ordinanza che nega la revoca) non è il medesimo provvedimento
appellabile dal pubblico ministero. Ma, a parte il fatto che sarebbe
assurdo ipotizzare un gravame dell'imputato contro l'ordinanza di
revoca del mandato di cattura data l'assoluta mancanza di un suo
interesse al riguardo, la parità di trattamento con il pubblico
ministero non può essere raggiunta se non dichiarando
costituzionalmente illegittima proprio la mancata previsione per
l'imputato del diritto di appellare il provvedimento che si presenta
come il puntuale rovescio di quell'ordinanza di revoca nei cui
confronti unicamente il pubblico ministero può avere ragione di
dolersi. Soltanto Così, infatti, si perviene a realizzare quel
"necessario equilibrio del contraddittorio" (sentenza n. 224 del 1983)
attualmente turbato, sotto l'aspetto qui in discussione, da una
disparità di trattamento non fondata su "motivi razionalmente
giustificabili con il pubblico interesse" (sentenza n. 2 del 1974).
Tanto meno la lamentata disparità può trovare una ragionevole
giustificazione ora che, in seguito all'integrale sostituzione
dell'art. 263-bis del codice di procedura penale operata dall'art. 7
della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 19
della legge 28 luglio 1984, n. 398, all'imputato o al suo difensore è
riconosciuto il diritto di proporre "richiesta di riesame, anche nel
merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto", con la sola
eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del
pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria".
Anzi, l'introduzione del nuovo istituto ha già suggerito
l'eventualità di una sua estensione proprio nei confronti
dell'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura,
soluzione a cui, peraltro, soltanto il legislatore sarebbe in grado di
dare ingresso nel quadro di una revisione organica dell'intera materia.
Del resto, a questa Corte non sarebbe comunque consentito di
intervenire nella presente occasione sull'art. 263-bis del codice di
procedura penale, non soltanto perché i giudici a quibus hanno
sottoposto a controllo di legittimità una norma tratta da altro
articolo del codice, ma anche perché diverso avrebbe dovuto essere
l'approccio agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in
quanto un discorso impostato sull'art. 263-bis del codice di procedura
penale coinvolgerebbe non i rapporti (soggettivi) fra pubblico
ministero ed imputato o fra imputato detenuto ed imputato latitante,
bensl' i rapporti (oggettivi) fra mandato di cattura ed ordinanza di
rigetto dell'istanza di revoca.
Non resta, quindi, che concludere dichiarando l'illegittimità
costituzionale, per ingiustificato disparità di trattamento fra
imputato e pubblico ministero, dell'art. 263, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non riconosce all'imputato il
diritto di appellare l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del
mandato di cattura, e ciò tanto con riguardo al testo sostituito ad
opera dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, quanto con
riguardo al testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 28
luglio 1984, n. 398. Con il che rimane assorbita l'altra censura
dedotta nei confronti della medesima norma sempre in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, ma sotto il profilo
dell'ingiustificata disparità di trattamento fra imputato latitante ed
imputato detenuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza
dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui
non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza
dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), nella parte in cui
non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO -
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte