Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt.12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n.

46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dei

corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con l'ordinanza emessa l'11 dicembre 1979 dalla

Corte dei Conti sul ricorso proposto da Fiore Maria iscritta al n.

698 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 2/1 ss. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che:

1) la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 febbraio 1979

(pervenuta alla Corte il 9 ottobre 1985), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12,

secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dei corrispondenti

artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n.1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), in riferimento all'art. 3 Cost.;

2) il giudice a quo deduce che la normativa censurata, la quale

condiziona il diritto a pensione di riversibilità alla circostanza

che l'inabilità a proficuo lavoro sussista al momento della morte

del dipendente o pensionato, viola il principio di uguaglianza in

quanto:

a) la distinzione tra orfani che siano divenuti inabili prima

della morte del genitore ed orfani la cui inabilità sia

successivamente insorta è fonte di discriminazione di situazioni

oggettivamente identiche;

b) per effetto dell'annullamento da parte della Corte (sent. n.

37/85) delle analoghe norme in materia di pensioni di guerra, si è

venuta a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra

orfani maggiorenni di guerra o di pensionati di guerra e orfani

maggiorenni di dipendenti civili o militari dello Stato, per quanto

riguarda la disciplina del requisito dell'inabilità;

3) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che

conclude per l'infondatezza della questione, in quanto già

dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1984;

Considerato che:

1) come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, la questione sotto

entrambi i profili dedotti - è stata già esaminata dalla Corte e,

con sentenza n.142 del 1984, dichiarata non fondata sulla base delle

seguenti considerazioni:

a) il sistema della pensione di riversibilità presuppone un

nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile ( e non

abbiente) e l'evento-morte del genitore. Precisamente, lo stato di

inabilità, nullatenenza e bisogno viene in considerazione proprio

per via della convivenza, a carico del padre, del figlio maggiorenne,

che versi nelle dette condizioni: convivenza interrotta dal decesso

del genitore. Alla base della normativa censurata vi è l'evidente

esigenza di provvedere immediatamente ai bisogni di chi, pur

maggiorenne, gravava, perché non abbiente ed inabile al lavoro, sul

genitore defunto: pertanto, il momento in cui devono sussistere gli

estremi del beneficio pensionistico è necessariamente quello stesso

in cui il figlio perde il sostegno paterno;

b) quanto alla diversa disciplina tra il regime delle pensioni

di guerra e quello oggetto di censura sotto il profilo del momento in

cui devono risultare soddisfatte le condizioni del trattamento

pensionistico i due regimi anzidetti non hanno alcun tratto in

comune, che possa giustificare la richiesta declaratoria

d'incostituzionalità. La disciplina sottoposta al giudizio della

Corte tiene, anzi, opportunamente conto delle caratteristiche

finalità che, nell'ambito delle sue previsioni, valgono a

distinguere i due ordinamenti pensionistici;

2) le esposte considerazioni valgono anche per le disposizioni

della legge n. 46 del 1958 - non oggetto di censura nel giudizio

deciso con la citata sentenza n.142/84 - in quanto di contenuto

sostanzialmente identico a quello del Testo Unico del 1973; né

vengono addotte, nel presente giudizio, argomentazioni diverse che

possano indurre la Corte a modificare la detta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma,

e 13 della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato) e dei corrispondenti artt. 82, primo

comma, e 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092

(Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei Conti con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte