Sentenza n. 110/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),
della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in
materia di beni culturali, ambientali e paesistici), promossi con due
ordinanze del 5 giugno e del 16 ottobre 1992 emesse dal Pretore di
Cuneo nei procedimenti penali a carico di Costantino Ferrero e Pietro
Franco e di Lucia Bodino ed altri, rispettivamente iscritte ai nn.
656 del registro ordinanze 1992 e 2 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Costantino
Ferrero e Pietro Franco - imputati dei reati previsti e puniti agli
artt. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985, 20 della legge n.
47 del 1985 e 734 del codice penale in relazione all'art. 7 della
legge n. 1497 del 1939, per avere costruito un manufatto a distanza
di circa 120 metri dalla sponda sinistra idrografica del torrente
Gesso, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la
prescritta autorizzazione regionale - il Pretore di Cuneo, con
ordinanza emessa il 5 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del
Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali,
ambientali e paesistici).
Il Pretore osserva che, secondo l'art. 82, quinto comma, lettera
c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del
decreto-legge n. 312 del 1985, sono sottoposti al vincolo
paesaggistico, previsto dalla legge n. 1497 del 1939, "i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", mentre il
successivo sesto comma, anch'esso aggiunto dall'art. 1 del
decreto-legge n. 312 del 1985, stabilisce che il vincolo
paesaggistico ex lege non si estende alle zone urbane in senso
stretto, anche se astrattamente rientranti nelle previsioni generali
del quinto comma. Per zone urbane si devono intendere - oltre ai
centri edificati perimetrati e alle zone non ancora edificate, ma
destinate ad espansione edilizia, perché comprese in un piano
pluriennale di attuazione del piano regolatore generale - le zone A e
B dei piani regolatori generali, la cui tipologia è stata definita
con il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. In
base a tale disposizione, la zona A comprende il centro storico; la
zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
purché rispondenti a requisiti minimi di densità, fissati nello
stesso decreto, dovendo la superficie coperta degli edifici esistenti
non essere inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e la densità territoriale essere superiore ad 1,5 mc/mq.
Il giudice a quo ritiene che la norma di legge regionale impugnata
estenda, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli ambiti
territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, essendo ad esso
sottratti, oltre alle zone A e B, anche le zone ad esse assimilate, e
cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali
che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e quelle di
completamento.
Il Pretore motiva la rilevanza della questione, osservando che la
zona nella quale gli imputati hanno realizzato la costruzione è
qualificata dal vigente piano regolatore generale come area di
completamento, come tale compromessa da insediamenti produttivi già
esistenti (in misura pari ad un ottavo della superficie fondiaria
della zona), ma ancora suscettibile di nuove edificazioni ad
integrazioni degli stessi. Essa, pertanto, in base alla legge
regionale che assimila alle zone A e B anche quelle produttive di
completamento, non sarebbe soggetta al vincolo paesaggistico, che
sussiste invece secondo la legge statale, la quale non comprende le
aree destinate all'espansione ed al completamento degli insediamenti
produttivi e industriali tra quelle incluse nella zona B del decreto
ministeriale 2 aprile 1968.
Poiché in base all'art. 2 della legge di conversione n. 431 del
1985 le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 312
del 1985 costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica, l'art. 11, lettera a), della
legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989 sarebbe in contrasto con
l'art. 117 della Costituzione, in quanto ridefinisce, restringendolo,
il campo di applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla
legge statale.
La disposizione denunciata violerebbe anche, ad avviso del Pretore
di Cuneo, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo sul
precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312
del 1985, in quanto considera lecita un'attività penalmente
sanzionata dalla normativa statale.
2. - Identica questione è stata sollevata dal Pretore di Cuneo
con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992, nel corso di un procedimento
penale a carico di Lucia Bodino ed altri, imputati dei reati di cui
agli artt. 113 del codice penale e 1-sexies del decreto-legge n. 312
del 1985 e 734 del codice penale.
Anche in questo caso il manufatto era stato edificato ad una
distanza inferiore a 150 metri dalla sponda idrografica di un corso
d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, ma in una zona
denominata nel piano regolatore generale del Comune di Vernante
"antico nucleo abitativo", quindi sottratta, secondo l'art. 11,
lettera a), della legge regionale Piemonte n. 20 del 1989, ma non
secondo l'art. 82, sesto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, al
vincolo paesaggistico.
3. - Nei due giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta
della Regione Piemonte, che ha concluso per l'infondatezza della
questione, ritenendo la disposizione denunciata conforme alla
normativa statale ed ai precetti costituzionali.
La Regione Piemonte ha successivamente depositato una memoria,
osservando che l'impianto complessivo della legge regionale n. 20 del
1989 è volto a salvaguardare e promuovere la valorizzazione dei beni
culturali e paesistici, nell'esercizio delle funzioni trasferite e
delegate dallo Stato.
In particolare l'art. 11, lettera a), della legge regionale n. 20
del 1989 tenderebbe a raccordare le previsioni della legge statale
alle situazioni determinate in Piemonte dalla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, sulla tutela e sull'uso del suolo, che aveva
dato alle aree da inserire nei piani regolatori definizioni non
corrispondenti a quelle delineate nel decreto ministeriale 2 aprile
1968, sicché rimanevano incluse nelle categorie sottoposte al
vincolo paesaggistico zone che di fatto possedevano caratteristiche
analoghe a quelle delle zone A e B, come individuate dallo stesso
decreto ministeriale.
La Regione ritiene inoltre che la disposizione sottoposta a
giudizio di legittimità costituzionale terrebbe conto delle
specifiche condizioni delle tradizioni insediative piemontesi,
considerando, accanto alle zone residenziali, anche quelle produttive
a capacità insediativa esaurita o residua, che fanno parte del
tessuto urbano. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte
all'esame della Corte concernono la determinazione degli ambiti
territoriali non sottoposti a vincolo paesaggistico, secondo la
disciplina dell'art. 11, lettera a), della legge della Regione
Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, che detta norme in materia di beni
culturali, ambientali e paesistici.
La norma denunciata prevede che il vincolo disposto per le
categorie di beni indicati dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312
del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di
150 metri ciascuna), non si applica, in conformità a quanto prevede
la legge statale, nelle zone territoriali interessate da agglomerati
urbani storici o che siano già parzialmente edificate (zone A e B
previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444), nonché - limitatamente alle parti comprese nei piani
pluriennali di attuazione - nelle altre zone, come delimitate negli
strumenti urbanistici, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
nel perimetro del centro abitato. La stessa disposizione prevede
inoltre che il vincolo non si applica anche "nelle zone assimilate
alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei
centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residuali che
produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di
completamento così definite nei Piani Regolatori approvati ai sensi
del titolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni".
Ad avviso del Pretore di Cuneo l'estensione della sottrazione al
vincolo paesistico, disposta dalla norma regionale denunciata,
contrasterebbe con gli artt. 117 e 25 della Costituzione, perché
comporta una disciplina difforme dai principi fondamentali della
legislazione statale, che munisce le zone sottoposte a vincolo di una
particolare tutela anche penale (artt. 1-sexies del decreto-legge n.
312 del 1985 e 20, lettera c, della legge n. 47 del 1985).
2. - I due giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione
legislativa e prospettando identiche questioni, vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni sono fondate.
L'art. 11, lettera a), della legge della Regione Piemonte n. 20
del 1989, adottata nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo
Stato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate
dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, muta sostanzialmente,
estendendolo, l'ambito territoriale delle zone di particolare
interesse ambientale sottratte al vincolo paesaggistico previsto
dalla legge n. 1497 del 1939, delimitato dall'art. 82, sesto comma,
del d.P.R. n. 616 del 1977. Difatti la disposizione censurata, nella
parte in cui assimila alle zone territoriali sottratte al vincolo in
conformità alla definizione del legislatore statale altre a diverse
zone che non presentano necessariamente le medesime caratteristiche o
che sono poste al di fuori dei centri edificati perimetrati, limita
la tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale
con norme dotate di particolare forza vincolante nei confronti della
legislazione regionale, in quanto qualificate come norme fondamentali
di riforma economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985), ed
alle quali è da riconoscere tale natura. La diversa determinazione
operata dal legislatore regionale si pone quindi in contrasto con
l'art. 117 della Costituzione.
Deve essere pertanto dichiarata, con riferimento a tale parametro
di giudizio, rimanendo assorbito ogni altro profilo, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del
Piemonte n. 20 del 1989, nella parte in cui prevede che non si
applica il vincolo posto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.
431 "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle
aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita
o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani
Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile
1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e
paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle
zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri
edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che
produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di
completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi
del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte