Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1,

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal

Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli

Daniela e Malpighi Gabriella ed altra, iscritta al n. 791 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Montanari Malpighi Margherita;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Tribunale di

Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291

del codice civile, nella parte in cui tale norma non condiziona

l'adozione di una persona maggiore di età anche all'assenso dei

figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti

dell'adottante, ove questi esistano;

che, premessa la rilevanza della questione, il giudice

rimettente ha richiamato la sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte,

con la quale l'art. 291 cod. civ. è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva

l'adozione di maggiorenni, in presenza di discendenti legittimi o

legittimati, neppure qualora costoro fossero consenzienti;

che, secondo il giudice a quo, la medesima ratio è

ravvisabile anche nell'ipotesi di presenza di discendenti naturali;

ma non ha ritenuto possibile una interpretazione adeguatrice

dell'art. 291 cod. civ., richiesta dalla parte con riferimento a

quanto operato da questa Corte con le sentenze n. 166 del 1998 e

n. 99 del 1997;

che il Tribunale di Modena, con successiva ordinanza del

22 giugno 1999, trasmessa a questa Corte per unione agli atti, ha

dichiarato l'estinzione del giudizio a quo avendo le parti nel

frattempo provveduto alla conciliazione della controversia, con

conseguente rinunzia agli atti formalmente accettata.

Considerato che l'estinzione del giudizio a quo non è di per sé

sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilità della

prospettata questione di costituzionalità poiché, secondo

l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in armonia con

l'art. 22 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito

della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di

costituzionalità viene sollevato, e non anche il periodo successivo

alla rimessione della questione alla Corte costituzionale (v.

sentenze n. 701 del 1988, nn. 52 e 88 del 1986, n. 300 del 1984,

n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e n. 50 del 1957);

che il giudice rimettente, infatti, da un lato ritenendo che

"il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87) si spoglia di ogni potere in

conseguenza della sospensione obbligatoria del processo principale,

dall'altro ben può, dopo il giudizio della Corte, decidere la causa

nel merito, ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da

quelle per le quali la questione è stata precedentemente rimessa

alla Corte costituzionale;

che nel caso specifico, peraltro, la questione in esame va

dichiarata inammissibile per motivi concernenti l'originaria

ordinanza di rimessione;

che, infatti, pur avendo la motivazione dell'ordinanza

considerato gli elementi non preclusivi, a distanza di anni, di una

eventuale dichiarazione di nullità dell'adozione di maggiorenni,

tale motivazione, oltre a non tenere conto su questo punto della

giurisprudenza della Corte di cassazione nella sua completezza, è

carente in ordine ad altri passaggi logici necessari per ritenere la

pregiudizialità della questione: in particolare essa non argomenta

sulle ragioni che dovrebbero, a suo avviso, indurre a far discendere

dalla mancanza dell'assenso all'adozione da parte del figlio naturale

riconosciuto elemento diverso dal consenso delle parti del rapporto

adottivo la conseguenza della nullità assoluta, rilevabile in ogni

momento, del decreto di adozione, anziché quella dell'irregolarità

del procedimento seguito;

che tale questione, pertanto, dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal

Tribunale di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte