Sentenza n. 111/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo comma, n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria),
promossi con ricorsi proposti dalle Regioni Sicilia, Trentino-Alto
Adige e Sardegna, notificati il 13 novembre 1971, depositati in
cancelleria il 19 successivo ed iscritti ai nn. 25, 26 e 27 del
registro ricorsi 1971.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, l'avv.
Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto Adige, l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione siciliana, quella sarda e la Regione del
Trentino-Alto Adige, con ricorsi notificati il 13 novembre 1971, hanno
denunciato a questa Corte l'illegittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971, n. 825, che
accorda al Governo delegazione legislativa per la riforma tributaria.
Detto articolo pone, fra i principi direttivi che debbono essere
applicati nell'esercizio della delegazione, l'abolizione delle deroghe
al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari
previste nelle leggi di regioni a statuto speciale. A sostegno dei
rispettivi ricorsi, la Regione siciliana invoca gli artt. 14 e 21 del
proprio Statuto e l'art. 41 della Costituzione; la Regione sarda gli
artt. 4, 51 e 47 del proprio Statuto e gli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione; la Regione Trentino-Alto Adige gli artt. 23, 42, secondo
comma, e 116 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt.
1, 5 n. 3, 34, secondo comma, dello Statuto regionale.
2. - Tutte e tre le Regioni osservano di avere emanato
rispettivamente, le leggi 8 luglio 1948, n. 32, 18 aprile 1957, n. 20,
e 9 agosto 1969, n. 10, con le quali, a determinate condizioni, venne
data facoltà di emettere azioni al portatore per le società esercenti
industrie locali, allo scopo di incentivare le rispettive economie.
Coincidono le deduzioni delle tre Regioni in quanto affermano:
a) che il disegno di legge statale nel quale era inclusa la
disposizione impugnata non fu deliberato da un Consiglio dei ministri
al quale furono fatti partecipare i rispettivi presidenti regionali,
donde un vizio di incostituzionalità della disposizione stessa;
b) lo Stato non ha il potere di abrogare leggi regionali e comunque
l'abrogazione potrebbe essere disposta soltanto per l'avvenire, così
da non incidere sulla posizione di coloro che sulla base delle leggi
regionali predette hanno investito propri capitali in industrie di
carattere regionale;
c) non può essere consentito allo Stato di incidere sulle materie
di competenza regionale sotto un profilo esclusivamente fiscale che è
il fine che si assume di voler perseguire con la disposizione
denunciata: ne risulterebbero svuotate di contenuto le competenze
costituzionali delle Regioni, perché è difficile non rinvenire
aspetti fiscali in ciascuna materia che forma oggetto di tali
competenze. La nominatività obbligatoria dei titoli azionari, si
soggiunge, non è un presupposto ineliminabile per la progressività
dei tributi, come può risultare dal confronto con gli ordinamenti di
altri Paesi, e non potrebbe essere invocata ai fini dell'unicità
dell'imposizione diretta, perché la riforma tributaria per la quale il
Governo ha avuto delegazione legislativa presuppone numerose ed
importanti deroghe a tale principio.
3. - Per parte sua, la Regione siciliana ha dedotto che la sua
legge è stata ritenuta rientrante nella materia dell'industria e del
commercio, che è di sua competenza esclusiva, dalla sentenza 5
luglio-17 agosto 1949 dell'Alta Corte per la Sicilia; non si può
opporre la sentenza di questa Corte del 22 dicembre 1961, n. 66, con la
quale venne dichiarata illegittima una analoga legge valdostana,
perché la Valle d'Aosta ha, in materia, potestà di emanare soltanto
norme di integrazione e di attuazione delle leggi statali.
4. - La Regione sarda deduce, in particolare, che una eventuale
modificazione dei principi delle leggi dello Stato ai quali è soggetta
la competenza della Regione in materia di industria e commercio,
dovrebbe desumersi da una legge puntuale emanata con riferimento alla
Sardegna, e alla particolare materia che tenga cioè presenti gli
specifici interessi e le condizioni particolari della Regione; possono
sopperire i principi generali, quando manca tale legge, soltanto se lo
Stato non vuole influenzare la vigenza o la validità di leggi
regionali preesistenti. Una norma come quella impugnata non risponde ai
requisiti della norma ad hoc anche perché dispone in materia
d'accertamento tributario e non in modo diretto in materia d'industria
e commercio o specificamente in materia di società per azioni. Osserva
inoltre la Regione sarda che essa comunque non potrebbe essere privata
del suo potere di adattare il nuovo principio alle necessità locali:
la legge statale innovativa dei principi deve assegnare un termine per
l'adeguamento, diverso per le singole regioni.
Quanto all'assunto che la disposizione impugnata risponde al
principio dell'imposta unica sul reddito, la Regione specifica che tale
principio è derogato con la legge di delegazione per i soggetti di
altra nazionalità, per gli aventi diritto alle indennità, per le
cariche elettive di cui all'art. 1 legge 11 ottobre 1965, n. 221, per i
redditi attualmente esenti dalle imposte dirette, per i premi e gli
altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali e dei
titoli assimilabili, per i redditi da deposito e conto corrente
bancario e postale e da obbligazioni e titoli similari, per i premi e
le vincite erogate da persone giuridiche pubbliche e private ecc.: vi
è disparità di trattamento fra le ipotesi esentate dalla legge
statale e la fattispecie regolata dalla legge sarda, dato che questa è
funzionalizzata ad uno scopo di incentivazione ben preciso,
costituzionalmente qualificato, mentre le esenzioni statali hanno
fondamento in considerazioni di opportunità.
Rileva inoltre la Regione sarda che, in base all'art. 51 dello
Statuto, la Giunta regionale può chiedere al Governo dello Stato la
sospensione dell'applicazione di una legge o di un provvedimento
statale in materia economica e finanziaria che risulti manifestamente
dannoso all'isola; il che postula che la legislazione dello Stato ha un
limite di favore per la Regione, limite che è applicabile nella
specie, perché la legge denunciata vuole l'abolizione di una misura in
materia economica e finanziaria che ha dato copiosi frutti favorevoli.
5. - La Regione Trentino-Alto Adige obietta che lo Stato,
escludendo con le proprie leggi l'istituto dell'anonimato azionario,
non ha inteso porre disposizioni di principio né tanto meno abrogare
l'art. 2355 codice civile. La legge di delegazione non impone
l'abrogazione di questo articolo, ma pretende di abolire leggi
regionali che legittimamente hanno compiuto una scelta da esso
consentita; e pretende tale abolizione in vista, non di un interesse
dell'economia nazionale, ma di quello dell'accertamento dei tributi,
mentre avrebbe potuto imporre alle regioni che hanno abolito
l'anonimato, l'adozione di speciali bordereaux.
La generalizzazione della regola della nominatività non può
ritenersi oggetto di un principio valido anche nei confronti del
legislatore regionale: lo ha riconosciuto lo Stato non impugnando in
precedenza le leggi regionali, e lo riconosce la norma di delegazione,
la quale non dice che le leggi predette sono illegittime, ma che esse
hanno dato luogo ad una deroga da eliminare.
La norma denunciata, secondo la Regione, è illegittima anche
perché soltanto una legge generale potrebbe porre limitazioni al
diritto di proprietà, e non pure una legge tributaria; per giunta con
una norma che ha soltanto il fine strumentale dell'accertamento delle
imposte e dell'individuazione del contribuente.
6. - In tutte le cause è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi,
perché denunciano l'illegittimità costituzionale di una legge di
delegazione quando ancora non è stata concretamente manifestata e resa
operante la volontà legislativa.
Il Presidente del Consiglio ha poi rilevato che è inconsistente
l'assunto per cui l'iniziativa legislativa, nella specie, doveva essere
deliberata con la partecipazione del Presidente delle regioni che hanno
leggi che ammettono azioni al portatore: la legge denunciata riguarda
la riforma tributaria, che è di esclusiva competenza statale e
comunque la partecipazione dei Presidenti regionali alle sedute del
Consiglio dei ministri è richiesta soltanto quando questo delibera
provvedimenti amministrativi, non nel caso di iniziative legislative,
senza di che la struttura del Governo risulterebbe allargata. Del resto
l'eventuale vizio del disegno di legge è assorbito dall'iter
parlamentare che il medesimo ha subito presso le due Camere.
Nel merito il Presidente del Consiglio ha fatto presente:
a) che la norma impugnata è un principio direttivo rivolto al
Governo per l'esercizio della funzione legislativa delegata, e perciò
non può ritenersi abrogatrice delle leggi regionali sui titoli al
portatore;
b) che la materia in esame appartiene legittimamente ed in via
esclusiva allo Stato come ha affermato questa Corte con le sentenze 12
dicembre 1957, n. 129, e 22 dicembre 1961, n. 66, e dovendo escludersi
il metodo finalistico come criterio discriminatore delle materie di
competenza regionale;
c) che l'incentivazione produttiva non può bastare a legittimare
una competenza regionale in una materia, come la disciplina delle
società e la riforma dello Stato, che non è materia propria della
Regione;
d) che l'acquiescenza statale alle leggi che adottarono il
principio opposto alla nominatività e la sentenza dell'Alta Corte per
la Regione siciliana, che ritenne non fondata la questione di
legittimità costituzionale della corrispondente legge siciliana, non
possono avere espropriato lo Stato della sua competenza;
e) che, in ogni caso, la Corte potrebbe sollevare in via
incidentale, innanzi a se stessa, la questione di legittimità
costituzionale delle leggi regionali sopra ricordate, sotto vari
profili: perché contrastano con l'art. 3 della Costituzione per le
sperequazioni che esse determinano, e con il successivo art. 53,
impedendo l'attuazione del precetto costituzionale della progressività
del carico tributario; perché non si accordano con l'art. 42 della
stessa Costituzione essendo solo lo Stato competente ad emanare leggi
che garantiscano, disciplinino o limitino la proprietà privata;
perché violano il limite territoriale dell'efficacia delle leggi
regionali, potendo le azioni al portatore circolare anche fuori del
territorio regionale con pregiudizio del controllo e dell'accertamento
fiscale; perché vanno oltre le competenze statutarie, la materia
afferendo direttamente a rapporti di diritto privato e strumentalmente
alla riforma tributaria, e non valendo che, secondo un criterio
finalistico, essa rientrerebbe in quella dell'industria e del
commercio, di competenza regionale.
7. - Nella memoria la Regione siciliana, riprodotte le deduzioni
esposte nel suo ricorso, ha contestato che esso sia inammissibile
perché diretto contro la legge delegante: ha rilevato che questa legge
fa obbligo di abrogare quella regionale relativa alle azioni al
portatore e non è da supporre che il Governo non assolva ad esso.
Quanto al vizio del disegno di legge derivante dalla sua
approvazione senza la partecipazione dei Presidenti regionali, obietta
che esso è di rilievo costituzionale e non può divenire irrilevante
solo perché il disegno di legge è stato fatto proprio dal Parlamento.
La Regione ha altresì osservato che l'ordinamento è tuttora
basato sulla coesistenza di azioni nominative e di azioni al portatore
e che essa ha competenza anche in una materia fiscale e non ha perciò
rilevanza l'assunto secondo il quale la legge non è di incentivazione
ma di carattere fiscale. La competenza della Regione in materia
tributaria rende del resto legittimo un ordinamento diverso da quello
dello Stato; donde altresì è priva di valore l'osservazione per cui
la legge regionale produce sperequazioni.
Infine la Regione ha obiettato che la materia non rientra fra
quelle riforme che portano limite al suo potere legislativo.
8. - La memoria della Regione sarda ha pure ribadito i motivi del
ricorso regionale.
Essa ha chiarito che lo Stato, con l'art. 10 della legge 29
dicembre 1962, n. 1742, con il d.l. 23 febbraio 1964, n. 27,
convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 191, con il d.l. 21 febbraio
1967, n. 22, convertito nella legge 21 aprile 1967, n. 209, ha
disciplinato i profili fiscali delle azioni al portatore emesse in base
a leggi regionali e ha così riconosciuto la competenza regionale in
materia: la norma denunciata, essa ha osservato, essendo strumentale
all'accertamento dei tributi non può essere ritenuta di natura
fiscale.
La Regione, rilevato che il codice civile ammette le azioni al
portatore, osserva che le sue norme di attuazione hanno soltanto
sospeso la facoltà di emetterle per tutto il tempo in cui ha vigore il
r.d. 25 ottobre 1941, n. 1148: in tali condizioni non possono dirsi
violati i principi generali dell'ordinamento. Il principio
dell'alternatività fra azioni al portatore e azioni nominative manca
di efficacia attuale, ma esiste; esiste anche in base alla citata legge
29 dicembre 1962, n. 1742, la quale, all'art. 20, dispone che nulla è
innovato all'art. 2345, secondo comma, cod. civ., il quale mantiene
ferma la nominatività per le azioni alle quali è connesso l'obbligo
delle prestazioni accessorie al conferimento. Lo stesso art. 20 fa
salvo l'art. 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966, il
quale impone la nominatività delle azioni per le società fiduciarie e
di revisione. Queste salvezze, secondo la Regione sarda, non possono
spiegarsi se non nel presupposto dell'attuale vigenza del principio di
alternatività.
Quanto all'assunto della violazione del principio di eguaglianza,
la Regione ha dedotto che la sua legge non provoca sperequazioni nel
sistema di accertamento tributario fra cittadini di diverse regioni,
perché hanno accesso al mercato delle azioni al portatore sia i
cittadini residenti in Sardegna, sia coloro che non vi risiedono.
La Regione ha sostenuto l'infondatezza della tesi dell'esorbitanza
territoriale della legge sarda: al fine del rispetto del limite
territoriale cui sottostanno le leggi regionali interessa l'incidenza
immediata delle stesse, che non manca se quelle di cui si discute
riguardano iniziative che si attuano nell'isola.
Circa la pretesa lesione del principio della progressività del
carico tributario, la Regione ha osservato che esso riguarda il sistema
fiscale nella sua globalità, - non le singole leggi.
9. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha illustrato, nella
sua memoria, le deduzioni contenute nel suo atto di costituzione.
Ha soggiunto che, in base alla legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1, la Regione del Trentino-Alto Adige ha perduto la sua
competenza in materia di industria e commercio, la quale è stata
attribuita alle provincie: il suo ricorso dovrà essere perciò
dichiarato inammissibile.
Ha osservato infine che la Regione sarda, nella detta materia, ha
una competenza limitata dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato:
il subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi, può ben
produrre abrogazione della legge sarda.
10. - All'udienza del 12 aprile 1972 i difensori delle Regioni
ricorrenti e del Presidente del Consiglio dei ministri hanno confermato
le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi possono essere riuniti perché riguardano la
legittimità costituzionale di una disposizione contenuta in una
medesima legge statale.
2. - La Corte non ritiene che la legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1, con il trasferire alle - Provincie di Trento e Bolzano la
competenza legislativa in materia di industria e commercio, abbia fatto
estinguere il processo sulla legittimità costituzionale della legge
dello Stato 9 ottobre 1971, n. 825, promosso dalla Regione
Trentino-Alto Adige.
L'art. 56 della legge costituzionale predetta ha mantenuto in
vigore le leggi regionali vigenti al 20 gennaio 1972 fino a quando le
Provincie non dispongano diversamente; e non ha fatto perciò venir
meno l'interesse della Regione a proseguire nelle istanze dirette ad
evitare che lo Stato ne abroghi una legge, da essa ritenuta riferibile
alla materia trasferita.
Altro è il caso deciso da questa Corte con la sentenza 15 marzo
1972, n. 44, la quale aveva per oggetto una legge che la Regione non
avrebbe potuto più promulgare a seguito delle sopravvenute
disposizioni costituzionali.
3. - Tutti e tre i ricorsi hanno per oggetto una norma della su
menzionata legge statale, che accordò al Governo delegazione per la
Riforma tributaria. Precisamente hanno per oggetto uno dei criteri che
il Governo deve seguire nell'attuazione della potestà attribuitagli:
la legge delegata dovrebbe infatti abrogare le leggi regionali che
hanno portato deroga al principio della nominatività dei titoli
azionari.
Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di
una competenza statutaria che lo Stato non può conculcare; ma non
avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione
attuale a quella competenza, perché ne è destinatario il Governo
dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attività
delegata e ne dà un limite, senza innovare direttamente e
immediatamente l'ordinamento preesistente, cioè l'ordinamento
costituito dalle Regioni. Cosicché potrà discutersi della validità
delle leggi delegate, dopo che il Governo avrà esercitato la potestà
che gli è stata conferita, ma non oggi della validità della legge
delegante.
In altre parole, la legge di delegazione legislativa è soltanto
fonte di un potere governativo, ha valore preliminare e, per non essere
legge materiale interessante la Regione, dovrà essere integrata
dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di
legittimità è strumentale a quello relativo alla legittimità della
legge delegata; non può essere cioè promosso come fine a se stante,
tanto più che non si può escludere in via di fatto che il termine
della delegazione trascorra inutilmente.
Né si obietti che vi è lesione attuale dell'interesse delle
Regioni perché la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di
disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che
lo Stato sia a ciò competente: vale anche per tale obiezione,
proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma,
concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide
sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente
all'attuazione concreta della potestà delegata.
In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto
o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante;
ed ha giudicato inammissibile la denuncia in via principale di questa
seconda legge quando già erano decorsi i termini per la denuncia della
prima (sentenza 24 febbraio 1964, n. 13).
4. - Rimane assorbita ogni altra questione, compresa quella
concernente la partecipazione dei Presidenti delle Regioni ricorrenti
al Consiglio dei ministri che approvò l'iniziativa inerente alla legge
denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili per mancanza di interesse attuale i ricorsi
proposti dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda e dalla Regione
Trentino-Alto Adige, con i quali si denuncia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale
9 ottobre 1971, n. 825, concernente delegazione al Governo per la
riforma tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte