Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 425/1971
  • art. 5legge 425/1971
  • art. 8legge 425/1971

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5

e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura settimanale dei

pubblici esercizi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 aprile 1972 dal pretore di Legnano nel

procedimento penale a carico di Petruzzi Giuseppe, iscritta al n. 188

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1972 dal pretore di Forlì nel

procedimento penale a carico di Sansavini Ebe, iscritta al n. 290 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;

3) ordinanza emessa il 13 novembre 1972 dal pretore di Cesena nel

procedimento penale a carico di Casanova Zelmira, iscritta al n. 420

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;

4) ordinanza emessa il 9 marzo 1973 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Castaldi Giuseppe, iscritta al n. 182

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe

Petruzzi, imputato del reato di cui agli artt. 1, 5 e 8 della legge 1

giugno 1971, n. 425, per non avere in Parabiago ottemperato alla

chiusura settimanale del proprio esercizio di trattoria nella giornata

di turno di riposo (lunedì 27 dicembre 1971), il pretore di Legnano ha

sollevato d'ufficio, con ordinanza 7 aprile 1972, la questione di

legittimità costituzionale degli articoli di cui sopra, in riferimento

all'art. 41 della Costituzione.

Nella motivazione dell'ordinanza, il pretore rileva che le norme di

legge contestate nel disporre, per gli esercizi pubblici in esse

indicati, la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni

settimana, secondo turni prestabiliti e comminando sanzioni penali per

i contravventori, violerebbero l'articolo 41 della Costituzione, in

quanto verrebbe intralciata la libera iniziativa economica, anche sotto

il profilo della sua utilità sociale.

Vi è stata costituzione del solo Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa, nelle sue deduzioni, sostiene la piena aderenza delle norme

impugnate all'art. 41 della Costituzione, in quanto tenderebbero ad

attuare un altro principio costituzionale in forza del quale "il

lavoratore ha diritto al riposo settimanale" (art. 36). Non solo, ma la

legge salvaguarderebbe anche gli esercenti da possibili sleali

concorrenze senza comprimere quelle esigenze del pubblico alle quali il

proponente ricollega il concetto di "utilità sociale" espresso dal

secondo comma dello stesso art. 41 della Costituzione.

2. - Analoghe questioni, su sollecitazione di parte con adesione

del p.m., sono state sollevate dal pretore di Forlì, con ordinanza del

26 giugno 1972, e dal pretore di Cesena, con ordinanza del 13 novembre

1972, limitatamente all'art. 1 della legge, nel primo caso, e all'art.

5, nel secondo.

Tali ordinanze sono prive di una specifica motivazione; comunque

questa è senz'altro desumibile dalle specifiche richieste delle parti

in giudizio, alle quali le ordinanze stesse si riportano.

3. - Identica, pure, la questione sollevata dal pretore di Napoli

con ordinanza del 9 marzo 1973. La motivazione s'impernia

sostanzialmente sugli argomenti sviluppati dal pretore di Legnano e

investe gli stessi articoli della legge n. 425 del 1971. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze dei pretori di Legnano, di Forlì, di Cesena e di

Napoli propongono, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della

legge 1 giugno 1971, n. 425, per i quali i gestori degli esercizi

pubblici in cui si somministrano per il consumo cibi e bevande debbono

osservare la chiusura di una intera giornata nel corso della settimana

in base a turni predisposti, incorrendo in una sanzione penale in caso

di trasgressione dell'obbligo.

La questione non è fondata.

2. - Gli elementi di dubbio sulla costituzionalità delle norme

impugnate prospettati dai proponenti si basano su considerazioni che

non possono essere condivise. Si assume, in sostanza, che la disciplina

disposta con la legge n. 425 del 1971 sottoporrebbe la libera

iniziativa economica, costituzionalmente tutelata dall'art. 41, a non

ragionevoli o comunque ingiustificabili limitazioni e la svierebbe da

uno dei fini che le sono propri, corrispondere, cioè, nel senso più

ampio, alla utilità sociale, intesa, anche, come possibilità massima

e generalizzata per i cittadini di poter usufruire dei beni prodotti o

dei servizi offerti.

3. - Vale premettere che questa Corte, più volte investita di

questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 41

della Costituzione, ha ripetutamente affermato, in linea generale, che

la libertà dell'iniziativa economica privata non esclude l'intervento

del legislatore per far sì che siano realizzate nel miglior modo le

finalità alle quali la norma costituzionale ha inteso indirizzarla. La

Corte ha altresì precisato che le finalità di cui sopra vanno

considerate nel loro insieme, coordinate fra loro, in modo che la

stessa libera iniziativa economica privata si sviluppi in armonia con

tutte le fondamentali esigenze espresse nel contesto dello stesso art.

41 (sentenze nn. 29, 33, 50, 129 del 1957; 47, 52, 78 del 1958; 32 del

1959; 54 del 1962).

In senso specifico la Corte ha, infine, ritenuto che non

contrastino con il concetto costituzionale di libera iniziativa privata

le misure restrittive che leggi varie impongono in tema di obbligo di

licenza, di limitazione d'orari, di disciplina dei prezzi, di

conferimenti obbligatori, di concorrenza nella vendita di medicinali,

di tutela della salute ecc. Trattasi di limitazioni tutte dettate al

fine di indirizzare e coordinare l'attività economica ad esigenze di

ordine sociale generale, di salvaguardare la sicurezza, la libertà e

la dignità umana. Non può disconoscersi che, per quanto in

particolare riguarda le limitazioni imposte dalla legge n. 425 del

1971 ai gestori dei pubblici esercizi, è certo che esse corrispondono

alle esigenze di tutela di interessi contemplati nell'art. 41 della

Costituzione.

Invero, il campo operativo dei concetti di "dignità umana", di

"libertà", di "utilità sociale", di "fini sociali", ai quali si

riferiscono il secondo e il terzo comma dell'art. 41, è quanto mai

vasto e tale da circoscrivere il concetto di "libera iniziativa

economica privata" espresso dal primo comma.

Per effetto del richiamo, i valori indicati nell'art. 41, secondo e

terzo comma, trovano nello stesso articolo la loro piena tutela

costituzionale nei confronti dell'imprenditore.

Anche la tutela del diritto del lavoratore al riposo settimanale

costituisce una delle ragioni di finalità sociale e di salvaguardia

della dignità umana poste a limite della libera iniziativa economica

privata.

Né vale distinguere tra lavoratore dipendente e lavoratore in

proprio, come si fa in una delle ordinanze. La legge, ovviamente, ha

inteso tutelare anche il lavoratore in proprio creando, attraverso

l'obbligo della chiusura, il presupposto logico-giuridico perché

anch'egli possa usufruire del riposo settimanale.

Sotto questo profilo, pertanto, la scelta operata dal legislatore

appare ragionevole e improntata ad un criterio di equità e di

equiparazione delle condizioni.

Non può, d'altra parte, sottacersi la circostanza che

l'impresa-esercizio pubblico viene a trovarsi, per ragioni di

sicurezza, in una posizione particolare di fronte alle altre imprese

sì da assumere anche un particolare carattere per i criteri e le

regole di condotta a cui deve sottostare, per le ispezioni e i

controlli a cui è sottoposta da parte dell'autorità amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 5 e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura

settimanale dei pubblici esercizi), sollevata dai pretori di Legnano,

di Forlì, di Cesena e di Napoli, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte