Sentenza n. 111/1975
Altra decisione · depositata il 21/05/1975 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Puglia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, rispettivamente
notificati il 7, 4, 7 e 10 giugno 1974, depositati il 14, 20, 24 e 28
giugno 1974 ed iscritti ai nn. 8, 9, 10 e 12 del registro 1974, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro per
la pubblica istruzione 10 febbraio 1974, recante "Riconoscimento delle
scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglia, l'avv.
Vitaliano Lorenzoni, per la Regione Lombardia, l'avv. Roberto
Lucifredi, per la Regione Piemonte, l'avv. Fabio Alberto Roversi
Monaco, per la Regione Emilia- Romagna, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 10 febbraio 1974, il Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro per la sanità, ha emanato
delle norme per il riconoscimento delle scuole per la formazione dei
terapisti della riabilitazione, tra le quali quella dell'art. 3 che
attribuisce a detto Ministero, di concerto con quello della sanità, il
potere di tale riconoscimento e di approvazione dello statuto e del
regolamento di tali scuole, sottoposte, peraltro, alla vigilanza della
Regione.
2. - Avverso il decreto hanno proposto ricorso a questa Corte, per
conflitto di attribuzione (secondo l'ordine di data del deposito in
cancelleria) la Regione Puglia, la Regione Lombardia, la Regione
Piemonte e la Regione Emilia-Romagna, al ricorso della quale la Regione
Toscana ha proposto intervento ad adiuvandum.
3. - A sostegno del ricorso proposto dalla Regione Puglia vengono
dedotti i seguenti motivi:
a) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
relazione all'art. 1 lett. f, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10
(Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di istruzione artigiana e
professionale e del relativo personale) in quanto per il richiamato
art. 1, lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972 sono state trasferite alle
Regioni le funzioni amministrative concernenti "la formazione
professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie
ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie" e non può contestarsi che i
terapisti della riabilitazione svolgano una professione o arte
sanitaria ausiliaria;
b) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione
all'art. 1, lett. g, del d.P.R. n. 10 del 1972, in quanto per effetto
di quest'ultima norma sono trasferite alla Regione anche le funzioni
amministrative statali relative "all'orientamento e alla qualificazione
professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili" e
l'adeguata preparazione professionale del personale destinato ad
attuare tale orientamento e tale qualificazione non può non incidere
direttamente sulla sfera di potestà trasferita alle Regioni;
c) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
relazione all'art. 1, lett. h, ed all'art. 5, comma primo, del d.P.R.
n. 10 del 1972, in quanto da queste ultime norme non può non desumersi
il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative
statali relative alle scuole in oggetto e non soltanto quelle di
vigilanza e tutela.
4. - Sostanzialmente, motivo fondamentale, comune a tutti gli altri
ricorsi, rimane sempre quello con il quale si denunzia la violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 1, lett.
f, del d.P.R. n. 10 del 1972.
Peraltro, tale motivo viene illustrato e rafforzato con
argomentazioni che vorrebbero trovare fondamento in altre norme
legislative e che possono così riassumersi:
a) Per la Regione Lombardia:
Secondo la legge sanitaria ospedaliera n. 132 del 1968 ed il
susseguente decreto n. 130 del 1969, la professione di terapista della
rieducazione rientra fra le professioni sanitarie ausiliarie e, quindi,
non può negarsi che è ad essa applicabile la previsione di cui alla
lettera f dell'art. 1 del d.P.R. n. 10 del 1972.
Né può opporsi la riserva allo Stato della competenza a
disciplinare le professioni sanitarie e para mediche di cui all'art. 6,
nn. 20 e 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (Assistenza sanitaria ed
ospedaliera) perché tale riserva riguarda solo l'esercizio della
professione e non anche la disciplina delle scuole professionali di
formazione.
Neppure può invocarsi la riserva allo Stato della competenza in
materia di mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 6, n. 5, dello
stesso decreto n. 4 del 1972, perché nella specie non è in
discussione l'assistenza agli invalidi, ma la formazione professionale
dei terapisti.
L'esigenza di unità dei criteri nell'organizzazione di tali scuole
ben può essere soddisfatta dallo Stato mediante quella potestà di
indirizzo e coordinamento che gli compete, ma che deve essere attuata
nelle forme dovute, ossia con legge o con atto equiparato e con
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del
Consiglio e non con semplice decreto ministeriale.
b) Per la Regione Piemonte:
Il decreto ministeriale impugnato, come risulta dal suo preambolo,
è stato emanato in base alla legge 30 marzo 1971, n. 118, contenente
norme a favore dei mutilati ed invalidi civili e, più specificamente,
in applicazione dell'art. 5 che attribuisce al Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con quello per la sanità, il potere di
riconoscere le scuole per la formazione di assistenti educatori e di
assistenti sociali specializzati, disciplinandone l'organizzazione.
Ma la potestà di cui al citato art. 5, risulta, ormai, travolta
dall'art. 1 lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972, con il quale vengono
trasferite alle Regioni le funzioni amministrative degli organi
centrali e periferici dello Stato concernenti "la formazione
professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie
ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie".
Né possono invocarsi, in contrario, le disposizioni di cui ai
nn.20 e 21 dell'art.6 del d.P.R. n. 4 del 1972, che trasferisce alle
Regioni le funzioni amministrative statali in materia di assistenza
sanitaria, perché i poteri riservati allo Stato da tali disposizioni
sono quelli limitati allo stabilire i programmi ed i requisiti di
ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed arti sanitarie ausiliarie.
Circa l'esigenza di unità di criteri si deduce, in sostanza,
quanto sopra si è esposto nel riassumere le argomentazioni della
Regione Lombardia.
c) Per la Regione Emilia-Romagna:
Sostanzialmente le argomentazioni addotte a motivazione del
fondamentale motivo di gravame, con il quale si denunzia violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 1,
lett. f, del d.P.R. n. 10 del 1972, coincidono con quelle sopra
riassunte delle Regioni Lombardia e Piemonte.
5. - Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25
luglio 1974, la Regione Toscana ha proposto intervento ad adiuvandum
nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna, sostanzialmente
riportandosi ai motivi ed alle argomentazioni da quest'ultima Regione
dedotti a sostegno del gravame oggetto di tale giudizio.
6. - In tutti i giudizi, come sopra promossi, si è costituito, per
resistervi, il Presidente del Consiglio, debitamente autorizzato e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con
distinti atti di costituzione, confuta i ricorsi e ne chiede il
rigetto, sostanzialmente, per i seguenti motivi:
Le scuole per terapisti della riabilitazione trovano collocazione
di gran lunga prevalente nelle sedi universitarie ed in misura molto
minore in sedi di Enti pubblici e privati.
La collocazione prevalente in sede universitaria lumeggia
chiaramente l'esigenza di una formazione professionale a livello para
universitario, che postula, anche per le scuole affidate ad enti
pubblici o privati, uniformità di criteri per i programmi, la scelta
degli insegnanti, i requisiti necessari per esservi ammessi, che,
ripetesi, attengono alla materia universitaria, per sua natura
riservata allo Stato. Come del resto, anche allo Stato, in forza
dell'art. 38 della Costituzione, è riservata la materia della
educazione e dell'avviamento professionale degli invalidi e dei
minorati.
Di qui la conseguenza che l'art. 1, lett. f, del d.P.R. n. 10 del
1972 va interpretato nel senso che allo Stato debba essere riservata
tutta la materia della normativa sulle scuole, sull'accesso, sui
programmi, sui docenti, sugli esami, mentre soltanto le ulteriori fasi
di qualificazione professionale dei terapisti, una volta che abbiano
conseguito il diploma professionale possono essere affidate alle
Regioni.
Alla stregua di questa interpretazione, tutte le argomentazioni
che, sulla base di altre fonti legislative vengono addotte dalle
Regioni ricorrenti, a sostegno delle loro tesi, trovano piena
confutazione.
7. - Con memorie depositate, rispettivamente, il 17 ed il 21
gennaio 1975 il patrocinio della Regione Piemonte e quello della
Regione Puglia, ulteriormente illustrando i motivi dei ricorsi da tali
Regioni proposti, insistono nel chiederne l'accoglimento, confutando
l'interpretazione delle norme impugnate sostenuta dall'Avvocatura
generale dello Stato e osservando che il coordinamento tra le
disposizioni dell'art. 1, lett. f, h e g, nonché dell'art. 5, comma
primo, del d.P.R. n. 10 del 1972 e quella dell'art. 6, nn. 20 e 21, del
d.P.R. n. 4 del 1972, conduce a ritenere che l'unica interpretazione
logica di essa sia quella, non contestata dalle Regioni ricorrenti, che
allo Stato siano rimasti riservati, nella materia delle scuole di cui
si contende, soltanto i settori che riguardano l'ammissione e le
materie fondamentali di insegnamento.
8. - Infine, con memoria depositata il 22 gennaio 1975 il
patrocinio della Regione Toscana, dopo aver richiamati ed illustrati
ampiamente, sostenendone la fondatezza, i motivi dedotti a sostegno del
ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, si sofferma ad
illustrare, altresì, le ragioni per le quali ritiene ammissibile il
proprio intervento ad adiuvandum nel giudizio con tale ricorso
promosso.
In sostanza, attraverso l'esposizione della giurisprudenza di
questa Corte e della dottrina nella materia dell'intervento nei giudizi
di costituzionalità, sia in sede principale, sia in sede incidentale,
si giunge alla conclusione che nella specie l'ammissibilità
dell'intervento della Regione Toscana non dovrebbe essere negata, per
l'assorbente motivo che una eventuale sentenza di annullamento
dell'impugnato decreto ministeriale avrebbe sicuramente efficacia erga
omnes.
9. - Con separata ordinanza, emessa nell'udienza di trattazione,
questa Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della
Regione Toscana. Considerato in diritto :
1. - I quattro ricorsi come sopra proposti debbono essere riuniti
per essere decisi con unica sentenza, dato che con essi s'impugna lo
stesso atto - il decreto 10 febbraio 1974 del Ministero della pubblica
istruzione di concerto con quello della sanità avente per oggetto il
riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della
riabilitazione - e, sostanzialmente, viene dedotto per tutti lo stesso
assorbente motivo di gravame: la violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione in relazione all'art. 1, lett. f, del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10, con il quale si è disposto il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di
istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.
2. - I ricorsi risultano fondati.
I terapisti della riabilitazione, come non è contestato,
esercitano una professione sanitaria ausiliaria.
L'art. 1 del d.P.R. n. 10, nel disporre il trasferimento delle
funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato,
in materia di istruzione artigiana e professionale, per il rispettivo
territorio alle Regioni a statuto ordinario espressamente specifica che
il trasferimento predetto riguarda, fra l'altro, le funzioni
amministrative concernenti la formazione professionale diretta allo
svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie
ausiliarie (lettera f).
Non dovrebbe, quindi, esservi dubbio che le funzioni amministrative
concernenti le scuole per la formazione dei terapisti della
riabilitazione istituite presso enti pubblici o privati. aventi sede
nel territorio di ciascuna Regione a statuto ordinario, per effetto
delle sopra richiamate disposizioni, a tali Regioni siano state
trasferite.
3. - In relazione alle osservazioni prospettate dalle parti, si
deve rilevare:
a) Nelle premesse dell'impugnato decreto si esclude espressamente
che le norme in esso contenute si riferiscono alle scuole dirette a
fini speciali contemplate dall'art. 20 del t.u. delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592,
ma si afferma che si rivolgono alle scuole istituite dagli altri enti
di cui all'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contenente norme a
favore dei mutilati ed invalidi civili.
Tale art. 5, infatti, nel primo comma prevede che presso le
università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite
scuole per la formazione di assistenti educatori, di assistenti sociali
specializzati e di personale paramedico, mentre nel secondo comma
dispone che il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il
Ministro per la sanità.
Ma il successivo art. 34 dispone che in relazione all'attuazione
dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le
disposizioni di quella legge, limitatamente alle materie di cui
all'art. 117 della Costituzione.
Di qui due conseguenze: da un lato, essendo stato attuato
l'ordinamento regionale ed effettuato il trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario dei poteri amministrativi spettanti agli organi
statali, tra l'altro, proprio in materia di formazione di personale
paramedico, il secondo comma del citato art. 5 della legge 118 del 1971
ha perso la sua efficacia; dall'altro lato, essendo stato espressamente
chiarito proprio nel decreto impugnato che le "scuole presso altri
enti" sono estranee all'ordinamento universitario, cade l'assunto
dell'Avvocatura generale dello Stato secondo il quale dette scuole a
tale ordinamento dovrebbero uniformarsi.
b) Le Regioni non contestano che spettino allo Stato competenze in
materia di professioni sanitarie anche ausiliarie e di determinazione
dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione a tali
professioni, nonché delle materie fondamentali di insegnamento
prevedute, rispettivamente, nei nn. 20 e 21 dell'art. 6 del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.
Ma da ciò non può desumersi che lo Stato si sia riservato le
funzioni relative al riconoscimento delle scuole di cui sopra.
c) Neppure ha pregio il richiamo da parte dell'Avvocatura generale
dello Stato all'art. 38 della Costituzione, in quanto non è da
escludersi che ai compiti preveduti da tale precetto costituzionale lo
Stato possa provvedere anche attraverso l'ordinamento regionale.
d) Infine non può sostenersi che l'impugnato decreto costituisca
attuazione della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad
esigenze di carattere unitario, perché proprio l'art. 10 del d.P.R. n.
10 del 1972 dispone che tale funzione, fuori dei casi in cui si
provveda con legge o con atto avente forza di legge, viene esercitata
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio stesso, d'intesa con i Ministri interessati.
4. - Dalle considerazioni che precedono risulta che i ricorsi
debbono essere accolti con il conseguente annullamento dell'impugnato
decreto, tranne gli artt. 13 e 16, concernenti materia riservata allo
Stato ai sensi dell'art. 6, n. 21, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato il riconoscimento delle scuole
per terapisti della riabilitazione gestite da enti pubblici o privati
diversi dalle Università, aventi sede nel territorio di Regioni a
statuto ordinario e conseguentemente annulla, nei limiti di cui in
motivazione, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per la sanità, 10 febbraio 1974
("Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della
riabilitazione").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI-
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte