Sentenza n. 111/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo
comma e 507 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
emesse l'8 novembre 1991 dal Pretore di Palermo (n. 2 ordinanze), il
24 settembre 1991 dal Tribunale di Verona, il 28 ottobre 1991 dal
Tribunale di Torino, il 15 ottobre 1991 dal Pretore di Modena, il 29
gennaio ed il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Padova, il 9 giugno 1992
dal Tribunale di Roma ed il 5 giugno 1992 dal Tribunale di Rimini (n.
2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 73, 74, 102, 110, 155,
166, 293, 393, 488 e 489 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 13, 14, 22, 35 e
39, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Azzari Alberto nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Piero Longo per Azzari Alberto e l'Avvocato dello
Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale nel quale aveva dichiarato
inammissibile, per mancata osservanza del termine di deposito, (art.
468 cod. proc. pen.) la lista dei testimoni presentata dal pubblico
ministero, il Tribunale di Torino, rilevato che costui non aveva
dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine né disponeva di
altre prove - onde, in mancanza di assunzione di prove ex officio ai
sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., si imponeva l'assoluzione del
prevenuto - ha sollevato, con ordinanza del 28 ottobre 1991 (r.o. n.
110/1992), una questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dei predetti artt. 468, primo comma (nella parte in cui non
prevede ipotesi di sanabilità della sanzione di inammissibilità del
deposito intempestivo della lista testimoniale) e 507, assumendone il
contrasto con gli artt. 112, 76 e 3 della Costituzione.
Il criterio di disponibilità della prova cui l'art. 468 risponde
- osserva il Tribunale - incontra nel codice varie eccezioni, tra le
quali spicca quella contenuta nell'art. 507, che stabilisce che il
giudice, terminata l'acquisizione delle prove, può, nei casi di
assoluta necessità, disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
L'ampia portata di tale norma è, secondo autorevole dottrina,
coerente all'indisponibilità dell'oggetto del giudizio e rappresenta
un correttivo di tipo inquisitorio all'eventuale inerzia o
incompletezza nell'iniziativa delle parti. Ma sul punto se tale
potere d'integrazione probatoria d'ufficio possa essere esercitato
per supplire alla tardività del deposito della lista testimoniale,
la Corte di cassazione (sez. III, 3 dicembre 1990, Ventura) ha
condiviso la tesi di chi ritiene che la soluzione positiva
vanificherebbe la sanzione di inammissibilità di tali prove - che
non potrebbe perciò ritenersi sanabile, in ossequio al divieto di
prove a sorpresa - e contraddirebbe al principio informatore del
nuovo codice che affida alle parti l'iniziativa e l'onere
dell'indicazione dei mezzi di prova: sicché, prevedendo l'art. 507
l'assunzione di "nuovi" mezzi di prova, esso non potrebbe essere
utilizzato in caso di inesistenza dell'istruttoria dibattimentale per
inerzia delle parti.
Così intesa, la norma confligge però, ad avviso del Tribunale
rimettente, con l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della
Costituzione), che sarebbe in concreto vanificata se non fossero
possibili rimedi endoprocessuali - quali quelli previsti per il
controllo sulle archiviazioni e sulla qualificazione giuridica del
fatto - all'inerzia del pubblico ministero nel deposito delle liste
testimoniali: rimedi non surrogabili con l'eventuale responsabilità
disciplinare, che non ha rilievo processuale e può anche non
sussistere se il mancato deposito dipende da disfunzioni
dell'ufficio. Se intesa restrittivamente, la norma confliggerebbe,
inoltre, con la direttiva n. 73 (art. 2) della legge delega n. 81 del
1987, dato che in questa il "potere del giudice di disporre
l'assunzione di mezzi di prova" non è assoggettato alla condizione
che altri ne siano stati già acquisiti ed assunti e dovrebbe
consentire, in quanto è finalizzato alla "ricerca della verità", di
supplire ad eventuali carenze o insufficienze delle parti.
Sarebbe inoltre ipotizzabile - pur non rilevando nel caso di specie - una violazione dell'art. 24 della Costituzione, se la prova
liberatoria decisiva non potesse essere espletata perché non
tempestivamente dedotta nelle liste testimoniali. Ma soprattutto,
sarebbero violati i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art.
3 della Costituzione), non apparendo giustificabile la diversità di
trattamento processuale e sanzionatorio che, in termini di condanna o
assoluzione, verrebbe riservato a due imputati versanti in situazioni
analoghe (ad es., coimputati dello stesso reato raggiunti da identici
elementi di prova testimoniale, nei confronti dei quali si proceda
separatamente), a seconda che la lista sia depositata tempestivamente
per l'uno e per l'altro no. Né sarebbe giustificabile che
l'acquisibilità di altre prove possa farsi dipendere dall'essere
stato effettuato solo nei confronti di uno di costoro un precedente
atto processuale (ad es., sequestro del corpo del reato). Più in
generale, non sarebbe ammissibile che l'accertamento della verità ed
il conseguente esito del procedimento possano variare a seconda della
negligenza o meno del pubblico ministero nel deposito della lista
testimoniale o a seconda del verificarsi di circostanze del tutto
casuali, senza che il giudice possa in qualche modo intervenire,
esercitando il potere conferitogli dal legislatore delegante di
disporre l'assunzione di mezzi di prova.
2. - Della legittimità costituzionale dell'art. 507 cod. proc.
pen., "nella parte in cui limita l'esercizio dei poteri istruttori di
ufficio da parte del giudice al caso in cui sia "terminata
l'acquisizione delle prove" richieste dalle parti con esclusione del
caso in cui le parti, pur potendolo, non abbiano richiesto
acquisizione di prova alcuna", dubita anche il Tribunale di Verona
con ordinanza del 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), emessa nel
corso di un giudizio per sfruttamento della prostituzione (art. 3, n.
8, legge 20 febbraio 1958, n. 75) in cui il pubblico ministero, dopo
aver indicato a testimoni, nelle liste depositate a norma dell'art.
468 cod. proc. pen., la persona offesa ed il di lei marito, aveva poi
dichiarato, in sede di richiesta di prove ex art. 493 cod. proc.
pen., di non volerne assumere alcuna in quanto si era convinto
dell'inattendibilità dei predetti. Il Tribunale, dopo aver respinto,
perché tardiva, un'istanza di prova tendente a corroborare tale
ritenuta inattendibilità, osserva che il nuovo codice, pur se
incentrato sul rito accusatorio, fa ampia applicazione di meccanismi
tipici del rito inquisitorio e che, in questo quadro, la norma di cui
all'art. 507, per la sua portata generale, riferibile a qualsiasi
mezzo di prova, svolge un ruolo di clausola di chiusura del sistema e
vale a definire l'intervento d'ufficio del giudice, non solo come
eccezionale, ma anche come residuale rispetto all'iniziativa delle
parti. Essa è, cioè, destinata ad operare come "extrema ratio",
quando il giudice rilevi che in concreto le prove già acquisite su
richiesta di parte richiedono un'integrazione assolutamente
necessaria ad assicurare la funzione conoscitiva del processo ed a
garantire quindi che esso tenda effettivamente alla ricerca della
verità.
Peraltro, data la sua formulazione letterale, la norma dovrebbe
essere intesa nel senso che il giudice non possa esercitare il potere
di disporre d'ufficio nuove prove se non quando sia stata conclusa
l'acquisizione delle prove richieste dalle parti e non anche nel caso
che prove le parti - non ostante il rinvio a giudizio - non ne
abbiano richieste affatto. Ed in ragione di tale limitazione essa, ad
avviso del Tribunale rimettente, si pone in contrasto con una serie
di principi costituzionali, e cioè: a) con l'art. 3 della
Costituzione, sia sotto il profilo della coerenza interna del sistema
e dunque della ragionevolezza della norma stessa, che sotto il
profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe, non
essendovi alcun ragionevole motivo acché non sia equiparata al fatto
che il giudice ritenga incompleta la prova richiesta dalle parti la
situazione in cui le parti, totalmente inerti, non consentano al
giudice di conoscere alcunché della vicenda sostanziale; b) con
l'art. 112 della Costituzione, risolvendosi la situazione di stallo
determinata dalla scelta processuale delle parti in un solo apparente
esercizio dell'azione penale; c) con gli artt. 25 e 3 della
Costituzione, dati i nessi tra l'obbligatorietà dell'azione penale
ed i principi di legalità e di eguaglianza posti in luce nella
sentenza n. 88 del 1991 di questa Corte; d) con l'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, sia perché ne risulterebbe lesa la
posizione di istituzionale indipendenza del pubblico ministero e la
sua funzione di tutela dell'interesse generale all'osservanza della
legge (cfr. sentenza cit.), sia perché il giudice verrebbe ad essere
vincolato, in ordine alla decisione nel merito della causa, delle
scelte di carattere processuale, per ipotesi anche immotivate, delle
parti; e) con l'art. 76 della Costituzione dato che il sistema della
legge delega è imperniato sul controllo esterno da parte del giudice
sull'operato del pubblico ministero (direttive nn. 37, 42, 49, 50,
51, 52) e sull'attribuzione di poteri istruttori di ufficio al
giudice, ed esprime anche il criterio (direttiva n. 73) dell'utilità
ai fini della ricerca della verità, criterio del tutto vanificato in
caso di scelte strategiche delle parti svincolate da qualsiasi potere
d'intervento del giudice.
3. - Nel corso di due procedimenti penali nei quali nessuna delle
parti aveva chiesto, nel termine prescritto a pena di
inammissibilità degli artt. 468 e 567 cod. proc. pen., l'esame di
testimoni in ordine ai fatti storici oggetto delle contestazioni
(concernenti, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 570 e 641
cod. pen.), il Pretore di Palermo - nel presupposto interpretativo
che non fosse, di conseguenza, ammissibile neppure l'esame, in
qualità di teste, della persona offesa (cfr. Cass., 12 luglio 1990,
Malena) e che il potere di assunzione d'ufficio di "nuovi" mezzi di
prova di cui all'art. 507 cod. proc. pen. non possa essere esercitato
se le parti non abbiano richiesto alcuna prova (cfr. Cass., 3 gennaio
1991, Ventura) - ha sollevato, con due ordinanze di identico tenore
emesse l'8 novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74/1992), una questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 507, assumendone il
contrasto con gli artt. 76, 3, 101, 111 e 112 della Costituzione.
Sarebbe violata, innanzitutto, la direttiva n. 73 (art. 2) della
legge delega - e quindi l'art. 76 della Costituzione - dato che la
sua formulazione letterale evidenzia, ad avviso del rimettente, che
si intendeva attribuire al giudice un ampio potere di disporre
l'assunzione di mezzi di prova secondo le necessità evidenziate dal
processo, sicché sarebbe arbitraria la sua subordinazione alla
preventiva acquisizione di prove che è in facoltà delle parti
offrire o meno, quale si evince dall'inciso "Terminata l'acquisizione
delle prove.." e dall'aggettivo "nuovi" (riferito ai mezzi di prova)
contenuti nell'art. 507 cod. proc. pen.
Sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto,
nel caso di due imputati che si trovino nella medesima situazione
giuridica ma siano giudicati separatamente, l'esito dei rispettivi
processi resta affidato alla decisione discrezionale ed immotivata
del pubblico ministero di chiedere o meno l'ammissione di prove,
senza che il giudice possa recuperare la parità processuale tra gli
imputati disponendo, d'ufficio, quelle prove che si appalesano
necessarie per conoscere del fatto contestato.
Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 101 e 111 della
Costituzione, dato che il potere del giudice viene subordinato
all'esercizio meramente discrezionale di un potere di parte e che la
decisione assolutoria basata sulla totale assenza di prove sarebbe
motivata solo formalmente.
La norma violerebbe, infine, anche l'art. 112 della Costituzione
dato che di fatto consente al pubblico ministero (che ometta
immotivatamente di richiedere l'ammissione di prove) l'elusione
sostanziale dell'obbligo di esercitare l'azione penale.
4. - Una questione di legittimità costituzionale dell'art. 507
cod. proc. pen. è stata altresì sollevata, con ordinanza del 29
gennaio 1992 (r.o. n. 166/1992), dal Tribunale di Padova che, dopo
aver dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta
dal pubblico ministero, osserva che l'utilizzo dei poteri conferiti
da tale norma (che nella specie avverrebbe in carenza di ogni altra
prova e dovrebbe avere ad oggetto le medesime prove non ammesse) è
precluso dal fatto che essa dispone che le prove devono essere nuove
- e cioè diverse da quelle che le parti hanno indicato o avrebbero
potuto indicare in base agli atti a loro disposizione - e possono
essere ammesse solo dopo l'acquisizione delle prove assunte ad
iniziativa delle parti. Di qui, la ritenuta violazione dell'art. 76
della Costituzione, dato che tali limiti non sarebbero desumibili
dalla già citata direttiva n. 73 della legge delega.
5. - In un procedimento penale nel quale aveva dichiarato
inammissibile, per la sua genericità, l'unica richiesta di prova
testimoniale avanzata dal pubblico ministero, il Pretore di Modena,
assumendo di non poter introdurre d'ufficio tale prova ai sensi
dell'art. 507 cod. proc. pen., perché non potrebbe considerarsi
"nuova" quella già oggetto di richiesta delle parti e perché tale
potere non sarebbe esercitabile in ipotesi di totale carenza di
prove, ha sollevato, con ordinanza del 15 ottobre 1991 (r.o. n.
155/1992) una questione di legittimità costituzionale della predetta
norma, assumendone il contrasto con gli artt. 112 e 76 della
Costituzione.
Il sistema costituzionale - osserva il Pretore - impone
l'indisponibilitàdell'azione penale e quindi del tema del processo,
sicché scelte o atteggiamenti negligenti del pubblico ministero non
possono impedire che su di esso il giudice pervenga ad un'effettiva
pronuncia di merito: onde la necessità di garantire a questi un
potere di controllo e di intervento sostitutivo, per riaffermare le
garanzie di legalità ed uguaglianza, impedire che l'esercizio
dell'azione penale resti meramente apparente ed evitare che una
speculare inattività della difesa conduca a violare il principio di
indisponibilità della libertà personale (art. 13 della
Costituzione).
Poiché inoltre le predette preclusioni non figurano nella
direttiva n. 73 della legge delega, il rimettente la ritiene violata
- e, con essa, l'art. 76 della Costituzione - dato che, per il
carattere strutturale e sistematico e per i decisivi effetti che
hanno sull'esito del giudizio, esse non avrebbero potuto non essere
espressamente previste.
6. - Nel corso di un procedimento penale nel quale la posizione
dell'imputato Azzari Alberto era stata separata da quella degli altri
imputati e poi riunita in fase predibattimentale, il Tribunale di
Padova dichiarava inammissibili nei confronti del primo - per mancato
deposito della lista ex art. 468 cod. proc. pen. - le prove (testi e
consulenza tecnica) già ammesse nei confronti degli altri. Ritenendo
che le medesime prove non potessero essere introdotte d'ufficio ex
art. 507 cod. proc. pen. perché non nuove né successive ad altre
(nella specie mancanti) introdotte dalle parti, il Tribunale, con
ordinanza del 16 marzo 1992, (r.o. n. 293/1992), censura il medesimo
art. 507 per violazione: a) dell'art. 76 della Costituzione, dato che
la citata direttiva n. 73 non conterrebbe i suddetti limiti; b)
dell'art. 112 della Costituzione, perché in caso di mancata
richiesta della prova o di decadenza dalla stessa ex art. 468, il
rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale sarebbe solo
apparente; c) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma
sarebbe irragionevole e fonte di disparità di trattamento di casi
consimili: ciò che sarebbe particolarmente evidente nel caso di specie, dato che l'Azzari, a differenza degli altri imputati, dovrebbe
essere immediatamente prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen. per il
solo fatto della tardiva presentazione della lista testimoniale nei
suoi confronti.
7. - In un procedimento penale nel quale alla dichiarata
inammissibilità delle prove testimoniali richieste dal pubblico
ministero per tardività di presentazione della lista ex art. 468
cod. proc. pen. sarebbe conseguita una pronuncia assolutoria per
carenza di prove, il Tribunale di Roma, ritenendo di non poter
esercitare il potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. perché
limitato ad un mero intervento integrativo di una precedente
attività istruttoria svolta a richiesta di parte, ha sollevato, con
ordinanza del 9 giugno 1992 (r.o. n. 393/1992), una questione di
legittimità costituzionale di detta disposizione, assumendone il
contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perché la citata
direttiva n. 73 non confina il potere del giudice nei limiti di una
attività integrativa delle richieste istruttorie delle parti, cui
non può essere riconosciuta la disponibilità del processo penale in
ragione della indisponibilità degli interessi protetti; b) con
l'art. 112 della Costituzione, dato che questo comporta che l'azione
penale, una volta esercitata (con la richiesta di rinvio a giudizio),
è irretrattabile, mentre l'inerzia del pubblico ministero nel
richiedere tempestivamente le prove si traduce in un sostanziale
ritiro dell'istanza di punizione; c) con l'art. 102 della
Costituzione, perché la funzione giurisdizionale non può essere
razionalmente esercitata se al giudice viene resa impossibile una
compiuta conoscenza delle circostanze di fatto su cui deve
pronunciarsi e perché in mancanza di prove la decisione assolutoria
di merito finisca in realtà per avere un contenuto esclusivamente
processuale (e ciononostante preclude un secondo giudizio art. 649
cod. proc. pen.); d) con l'art. 111 della Costituzione, dato che
l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali presuppone
un'adeguata conoscenza dei fatti da giudicare.
8. - Ritenendo che il potere di assunzione d'ufficio di "nuovi"
mezzi di prova di cui all'art. 507 cod. proc. pen. sia riservato alle
ipotesi eccezionali in cui, all'esito dell'acquisizione delle prove
dibattimentali, emerga l'assoluta necessità di integrazione
dell'istruzione attraverso mezzi di prova che le parti non avevano
potuto richiedere fin dagli atti preliminari al dibattimento nei
termini fissati a pena di decadenza, e che perciò tale potere non
possa essere utilizzato - come nei casi di specie richiedeva il
pubblico ministero - per sopperire a lacune istruttorie delle parti
ovvero per eludere le preclusioni in cui esse siano incorse, il
Tribunale di Rimini, con due ordinanze di identico tenore emesse il 5
giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489 del 1992), ha sollevato una questione
di legittimità costituzionale di detta disposizione, assumendone il
contrasto con gli artt. 2, 24, secondo e quarto comma, 77, primo
comma e 112 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, l'introduzione del requisito della
"novità" della prova da assumere contrasterebbe con l'assenza di
limitazioni nella corrispondente direttiva (n. 73) della legge
delega. Inoltre, una disciplina ispirata al principio della
essenziale disponibilità delle parti in merito all'assunzione delle
prove sarebbe incompatibile con il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale (art. 112 della Costituzione). Infine, poiché lo
scopo del processo penale resta pur sempre l'accertamento della
verità, la comminatoria di decadenze assolute ed insanabili in
materia di assunzione di prove decisive potrebbe anche compromettere,
nell'ipotesi di negligente difesa, il diritto alla prova riconosciuto
all'imputato, garantito come diritto inviolabile dagli artt. 2 e 24,
secondo comma, della Costituzione anche per l'esigenza di evitare
errori giudiziari, sancita dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
9. - Nel giudizio instaurato con la seconda delle ordinanze del
Tribunale di Padova si è costituita la parte privata Azzari Alberto,
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Longo.
Ad avviso della difesa, non sussiste la dedotta violazione della
legge delega perché l'attribuzione al giudice di poteri più ampi di
quelli integrativi conferitigli dall'art. 507 sconvolgerebbe l'intimo
tessuto del sistema accusatorio e contrasterebbe con l'esigenza che
egli non abbia una pregressa conoscenza dei fatti di causa. Né essi
potrebbero giustificarsi con le esigenze di ricerca della verità,
dato che - come dimostrano istituti quali le decadenze, le nullità,
le inammissibilità e simili - il fine cui il processo tende è la
verità legale e non quella storica.
D'altra parte, la censura di violazione dell'art. 112 della
Costituzione sarebbe frutto di confusione tra l'esercizio dell'azione
penale e la ritualità e conformità alle norme di esso. Né sarebbe
fondato il sospetto di disparità di trattamento, dato che, nel
giudizio a quo, ad una analogia di posizioni sostanziali tra gli
imputati fa riscontro una diversità di situazioni processuali.
10. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto in tutti
i predetti giudizi con memorie di identico contenuto.
Ad avviso dell'Avvocatura, le censure mosse dai giudici a quibus
all'art. 507 cod. proc. pen. sono infondate perché muovono da
un'interpretazione restrittiva di tale norma, non ispirata a criteri
di ragionevolezza e coerenza sistematica e contraria alla sua ratio.
Il requisito dell'esaurimento dell'istruzione dibattimentale,
infatti, mira solo ad impedire che il giudice, attraverso il potere
di integrazione, possa interferire nell'esercizio del diritto alla
prova riconosciuto alle parti; ma sarebbe del tutto irragionevole -
proprio perché si tratta di un potere configurato come extrema ratio
ed ancorato a parametri di "assoluta necessità" - precluderne
l'esercizio proprio nelle ipotesi in cui, a causa dell'inerzia delle
parti, l'esigenza di un tale intervento è più radicale.
Anche per quanto attiene al requisito della "novità", una lettura
ragionevole e sistematicamente corretta della norma porta, secondo
l'Avvocatura, a concludere che il requisito della "novità" debba
essere riferito alle prove effettivamente assunte e che sia
consentito al giudice ammettere d'ufficio qualsiasi prova "nuova",
anche quella dalla quale le parti siano decadute per irritualità
della richiesta.
A conforto di tale interpretazione sta, secondo l'interveniente,
la ratio della citata direttiva n. 73 che, preordinando
l'attribuzione al giudice di poteri di impulso e di integrazione
dell'attività delle parti al fine della "ricerca della verità",
assegna ad essi proprio una funzione "suppletiva" dell'inerzia delle
parti. In questo senso è, del resto, la più recente giurisprudenza
della Corte di cassazione (sez. II, 4 novembre 1991, Paoloni) che -
abbandonando il precedente orientamento restrittivo, recepito dai
giudici a quibus - ha sottolineato come questo contrasti con i
principi informatori del nuovo rito "proteso all'accertamento della
verità nell'aperta e leale dialettica tra le parti", ed ha
evidenziato che, considerato nell'ottica del perseguimento di tale
fine, il parametro dell'"assoluta necessità" impone, "secondo
logica", di superare ogni altro ostacolo, così intendendo riferirsi
alle preclusioni determinate dall'inerzia delle parti. Inoltre, con
riferimento al parametro della "novità", la Corte ha chiarito come
debbano essere considerate "nuove" tutte le prove non vietate dalla
legge, ancorché anteriormente ritenute inammissibili o inconferenti.
Sia nella delega che nel codice è, cioè, riconosciuto al giudice
nella fase dell'istruttoria dibattimentale un ruolo "che non è
quello di un semplice controllore o di un direttore di orchestra" e i
cui poteri officiosi in ordine alla ammissione delle prove, proprio
perché residuali e delimitati entro rigorosi confini, non possono
che essere svincolati dal potere dispositivo delle parti. Considerato in diritto
1. - Dato che le dieci ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe investono la medesima disposizione di legge e prospettano
questioni identiche o analoghe, è opportuna la riunione dei relativi
giudizi.
2. - L'art. 507 del codice di procedura penale stabilisce che
"Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta
assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione
di nuovi mezzi di prove". Le ordinanze di rimessione muovono dal
presupposto interpretativo che le condizioni alle quali tale norma
subordina il potere del giudice di assunzione d'uffico di mezzi di
prova - e cioè che l'acquisizione delle prove richieste dalle parti
sia terminata e che si tratti di prove "nuove" - siano da intendere
nel senso che tale potere non possa essere esercitato né nel caso in
cui da tali prove le parti siano decadute per la mancata o tardiva
indicazione dei testimoni nella lista prevista dall'art. 468 cod.
proc. pen., né nel caso in cui non via sia stata ad iniziativa di
esse una qualunque attività probatoria.
Sulla base di tale presupposizione, i giudici a quibus propongono
ora l'una, ora l'altra di una serie di censure di costituzionalità,
con le quali, considerandole cumulativamente, si dubita che il
predetto art. 507 contrasti:
con l'art. 76 della Costituzione (secondo tutte le ordinanze, o
l'art. 77, primo comma per le ordd. nn. 488 e 489/1992), dato che la
direttiva n. 73 della legge delega (art. 2) non pone tali limitazioni
al potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova, che
dovrebbe invece consentire, in quanto finalizzato alla "ricerca della
verità", di supplire ad eventuali inerzie o insufficienze delle
parti; ed inoltre perché il sistema della delega è imperniato sul
controllo esterno da parte del giudice sull'operato del pubblico
ministero (direttive nn. 37, 42, 49, 50, 51, 52: ord. n. 102/1992) e
non consente di confinare il potere del giudice nei limiti di
un'attività integrativa delle richieste istruttorie delle parti,
alle quali, in ragione dell'indisponibilità degli interessi
protetti, non può essere riconosciuta la disponibilità del processo
penale (ordd. nn. 155, 166, 293 e 393/1992);
con l'art. 112 della Costituzione (tutte le ordinanze, salvo la
n. 166/1992), dato che l'inerzia del pubblico ministero nel
richiedere (tempestivamente) l'ammissione delle prove si risolve in
esercizio solo apparente dell'azione penale e si traduce in
sostanziale ritiro dell'istanza di punizione, contrario
all'irretrattabilità conseguente al principio di obbligatorietà
dell'azione penale; e perché è incompatibile con detto principio
una disciplina ispirata al principio di disponibilità dell'oggetto
del processo;
con gli artt. 25 e 3 della Costituzione, dati i nessi tra
obbligatorietà dell'azione e principi di legalità ed uguaglianza
posti in luce nella sentenza n. 88 del 1991 (ord. n. 102/1992);
con l'art. 3 della Costituzione (ordd. nn. 73, 74, 102, 110,
293/1992), in quanto non è razionalmente giustificabile la
diversità di trattamento che, in termini di condanna o assoluzione,
consegue all'essere stata la lista testimoniale depositata
tempestivamente o no (in particolare, nel caso di coimputati dello
stesso reato nei cui confronti si sia proceduto separatamente: ord.
n. 293/1992); e perché non è ragionevole che tale diversità possa
dipendere da scelte discrezionali, immotivate e insindacabili del
pubblico ministero, né è coerente al sistema un diverso trattamento
a seconda che le prove siano incomplete ovvero mancanti per inerzia
delle parti;
con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché il
potere del giudice di decisione del merito della causa viene ad
essere vincolato all'esercizio meramente discrezionale di un potere
delle parti (ordd. nn. 73, 74/1992) ed alle scelte di carattere
processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro (ord. n.
102/1992);
con l'art. 102 della Costituzione, perché la funzione
giurisdizionale non può essere razionalmente esercitata se al
giudice viene resa impossibile una compiuta conoscenza delle
circostanze di fatto su cui deve pronunciarsi e perché in mancanza
di prove la decisione assolutoria di merito finisce in realtà per
avere un contenuto esclusivamente processuale (ord. n. 393/1992);
con l'art. 111 della Costituzione, perché una decisione
assolutoria fondata sulla totale assenza di prove risulta motivata
solo formalmente (ordd. nn. 73, 74/1992) e perché l'obbligo di
motivazione presuppone un'adeguata conoscenza dei fatti da giudicare
(ord. n. 393/1992);
con gli artt. 2 e 24, secondo e quarto comma, della
Costituzione, perché, dato che lo scopo del processo penale resta
pur sempre l'accertamento della verità, la comminatoria di decadenze
assolute ed insanabili in materia di assunzione di prove decisive
potrebbe anche compromettere, nell'ipotesi di negligente difesa, il
diritto alla prova riconosciuto all'imputato, garantito come diritto
inviolabile anche per l'esigenza di evitare errori giudiziari (ordd.
nn. 488,489/1992).
In aggiunta a ciò, il Tribunale di Torino (ord. n. 110/1992)
dubita anche che l'art. 468 cod. proc. pen., in combinato disposto
con il predetto art. 507, contrasti, per i motivi predetti, con gli
artt. 112, 76 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
ipotesi di sanabilità della sanzione di inammissibilità per
intempestivo deposito della lista testimoniale.
3. - Fin dall'entrata in vigore del nuovo codice, l'interpretazione
dell'art. 507 è stata oggetto di un vivace dibattito in dottrina e
di contrasti in giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità.
In seno alla Corte di cassazione, in particolare, alcune pronunce
hanno sostenuto l'interpretazione restrittiva fatta propria dai
giudici rimettenti, mentre altre ne hanno adottato una più ampia,
che intende in modo assai diverso i presupposti per l'esercizio del
potere giudiziale in questione. A dirimere il contrasto così insorto
è intervenuta, nell'imminenza della decisione di questa Corte, la
sentenza 6 novembre - 21 novembre 1992, n. 11227 delle Sezioni Unite
penali della Corte di cassazione, la quale ha stabilito: a) che il
potere del giudice di assunzione, anche d'ufficio, di mezzi di prova
ben può essere esercitato anche se si tratti di prove dalle quali le
parti siano decadute - per mancata o irrituale indicazione nella
lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. - dovendo intendersi per
prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 (così come dell'art. 603) tutte
quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o
sopravvenute, conosciute ovvero sconosciute; b) che tale potere
suppletivo non trova ostacolo nella circostanza che non vi sia stata
alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti, dato che la
locuzione "terminata l'acquisizione delle prove" indica non il
presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il
momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale -
nell'ipotesi normale in cui tali acquisizioni vi siano state - può
avvenire l'assunzione delle nuove prove.
Nonostante l'autorevolezza della decisione delle Sezioni Unite, la
diffusione che ha avuto, in più direzioni, l'opposto indirizzo
interpretativo fatto proprio dai giudici a quibus rende necessario
che questa Corte proceda a verificare la coerenza dell'uno o
dell'altro orientamento, nei loro fondamenti ed esiti, con la legge
delega e con i principi costituzionali che questa espressamente
richiama (art. 2, prima parte).
4. - Considerata nelle sue premesse ispiratrici, l'interpretazione
dell'art. 507 cui i giudici rimettenti aderiscono, secondo la quale
il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova sarebbe
precluso dalla carenza di attività probatorie delle parti e dalle
decadenze in cui queste siano incorse, muove - come rilevano le
Sezioni Unite della Cassazione - da una concezione alla stregua della
quale il nuovo codice processuale "non tenderebbe alla ricerca della
verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa
dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel
quale "un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto".
Detto in altri termini, un processo penale rispondente a tale
modello sarebbe una tecnica di risoluzione dei conflitti nel cui
ambito al giudice sarebbe riservato essenzialmente un ruolo di
garante dell'osservanza delle regole di una contesa tra parti
contrapposte, ed il giudizio avrebbe la funzione non di accertare i
fatti reali onde pervenire ad una decisione il più possibile
corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale, ma di
attingere - nel presupposto di un'accentuata autonomia finalistica
del processo - quella sola "verità" processuale che sia possibile
conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel
rispetto di rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al
modello.
In questa prospettiva, si assume che la caratterizzazione del
nuovo processo come processo di parti comporta l'operatività di un
principio dispositivo sotto il profilo probatorio. A ciò consegue,
da un lato, l'espansione degli spazi di discrezionalità della parte
pubblica e l'accentuazione dell'oralità come strumento della
formazione della prova in dibattimento; dall'altro, la configurazione
del potere di intervento del giudice in materia di prova come
eccezionale, e perciò precluso dall'inattività delle parti o
dall'inosservanza da parte di esse delle regole poste a presidio
della correttezza della loro "contesa".
5. - Va premesso, sul piano metodologico, che la considerazione
dell'ordinamento processual-penale italiano va condotta, a
prescindere da astratte modellistiche, sulla base del tessuto
normativo positivo, la cui interpretazione e comprensione non può
che derivare da un'attenta lettura dei principi e criteri direttivi
enunciati nella legge delega e dei principi costituzionali di cui
questa, come si è detto, richiede l'attuazione. Non va, cioè,
dimenticato che "il sistema processuale delineato nella legge delega
e poi concretamente attuato nel codice è tutt'affatto originale,
dato che tende bensì (art. 2, primo comma) ad attuare "i caratteri
del sistema accusatorio", ma "secondo i principi ed i criteri"
specificati nelle direttive che seguono" (sentenza n. 88 del 1991); e
che, poiché la stessa norma detta ancor prima l'obbligo di "attuare
i principi della Costituzione", un'adeguata considerazione
dell'ordinamento effettivamente vigente non può prescindere dagli
interventi correttivi che questa Corte si è trovata a dover
apportare.
6. - Alla luce di tale premessa, mette conto innanzitutto di
notare che la stessa caratterizzazione del processo penale italiano
come "processo di parti", nella misura in cui evoca lo schema di una
contesa tra parti contrapposte operanti sul medesimo piano, non può
non considerare che il pubblico ministero è un magistrato
indipendente appartenente all'ordine giudiziario che "non fa valere
interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela
dell'interesse generale all'osservanza della legge" (sentenza n. 88
del 1991 cit.), cui è perciò demandato anche il compito di svolgere
gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona
sottoposta alle indagini" (art. 358 cod. proc. pen.).
Inoltre, a salvaguardia del principio di obbligatorietà
dell'azione penale, gli spazi di discrezionalità della parte
pubblica sono stati rigorosamente contenuti, circondando il potere di
archiviazione con una fitta rete di controlli e dettando in materia
una regola di giudizio rispettosa di tale principio (cfr. sentenza n.
88 del 1991, cit.). E questa Corte, dal canto suo, ha riscontrato
l'"incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato sui
principi di uguaglianza e di legalità della pena, di una disciplina"
(del giudizio abbreviato) "che affida(va) a scelte discrezionali -
immotivate e, quindi, insindacabili - del pubblico ministero
l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono
automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena"
(cfr. sentenza n. 92 del 1992).
7. - Quanto, poi, alla tecnica del processo, è ben vero che
l'esigenza di accentuare la terzietà del giudice - perciò
programmaticamente ignaro dei precedenti sviluppi della vicenda
procedimentale - ha condotto ad introdurre, di massima, un criterio
di separazione funzionale delle fasi processuali, allo scopo di
privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come
strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la
formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze
pregresse. Ma tale opzione metodologica non ha fatto, né poteva far
trascurare che "fine primario ed ineludibile del processo penale non
può che rimanere quello della ricerca della verità" (sentenza n.
255 del 1992), e che ad un ordinamento improntato al principio di
legalità (art. 25, secondo comma, della Costituzione) - che rende
doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate - nonché
al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale (cfr.
sentenza n. 88 del 1991 cit.) non sono consone norme di metodologia
processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di
accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta
decisione (cfr. la sentenza n. 255 del 1992).
Simili regole di predeterminazione legale del valore persuasivo
delle prove sono, d'altra parte, dissonanti rispetto ai principi di
fondo del nuovo codice, che "fa salvo (e, in aderenza ai principi
costituzionali, non poteva essere altrimenti) il principio del libero
convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova
secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dar conto
in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti" (art.
192 cod. proc. pen.; cfr. sent. n. 255 del 1992, cit.). Più in
generale - come si è chiarito nella stessa decisione - il nuovo
codice, se ha prescelto la dialettica del contraddittorio
dibattimentale ed il metodo orale quali criteri maggiormente
rispondenti all'esigenza di ricerca della verità, ha però nel
contempo provveduto a temperarne opportunamente la portata in
riferimento agli elementi di prova non compiutamente (o non
genuinamente) acquisibili con tale metodo, adottando per essi un
principio di non dispersione degli elementi di prova.
8. - La configurazione del potere istruttorio conferito al giudice
dall'art. 507 come eccezionale, e quindi da escludere in caso di
decadenza o inattività delle parti, discende, nella logica
presupposta dai giudici rimettenti, dall'assunzione dell'immanenza
nel nuovo codice, come conseguenza della scelta accusatoria, di un
principio dispositivo in materia di prova. Si tratta, però, di un
assunto che non trova riscontro né nei principi della delega né nel
tessuto normativo concretamente disegnato nel codice.
È, per la verità, incontroverso che sarebbe contrario ai
principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione
concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal
processo penale. Ciò, invero, significherebbe, da un lato, recidere
il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e
l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi
che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire
all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia
riconosciuta solo per i fatti realmente commessi, nonché al
carattere indisponibile della libertà personale.
Sotto questo profilo, è significativo che il nuovo codice non
conosca procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il
giudice sul merito della decisione; prova ne sia che ad un simile
esito non conduce neanche l'istituto dell'applicazione di pena su
richiesta (cfr. sentenza n. 313 del 1990).
Ma un principio dispositivo non può dirsi esistente neanche sul
piano probatorio, perché ciò significherebbe rendere disponibile,
indirettamente, la stessa res iudicanda.
Ed anche qui la riprova si ha nell'altro rito speciale in cui
maggior spazio è riservato alla volontà delle parti, e cioè nel
giudizio abbreviato, dato che in esso l'accordo di queste sulle prove
utilizzabili non vincola il giudizio sulla loro concludenza; ed anzi
non può neanche essere inteso - come ripetutamente segnalato da
questa Corte (sentenze nn. 92 del 1992 e 56 del 1993) - come
assolutamente preclusivo delle integrazioni probatorie eventualmente
necessarie, pena la sua incompatibilità coi principi costituzionali.
Ma l'assunzione di un principio dispositivo in materia di prova
non trova riscontro nella normativa positiva neanche sul terreno del
giudizio ordinario. Il metodo dialogico di formazione della prova è
stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto
maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno
accertamento, e non come strumento per far programmaticamente
prevalere una verità formale risultante dal mero confronto
dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe
risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende
dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto
costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale.
In questo quadro, il diritto alla prova delle parti ha certamente,
nella struttura del processo, un ruolo centrale, dato che le loro
richieste sono assistite da una presunzione (relativa) di
ammissibilità (art. 190, primo comma) e che per garantire la
correttezza del loro confronto dialettico è stato introdotto un
rigoroso regime di decadenza dalle prove (art. 468).
Ma altro è assicurare la pienezza e lealtà del contraddittorio
delle parti, altro è inferirne che un tale regime abbia anche un
effetto preclusivo dell'introduzione ad iniziativa del giudice delle
prove necessarie all'accertamento dei fatti, rispetto alle quali le
parti siano rimaste inerti o dalle quali siano decadute. Che
l'assunzione del metodo dialettico non precluda al giudice gli
interventi necessari ad acclarare la vicenda ipotizzata
nell'imputazionelo si desume, innanzitutto, dal principio che collega
l'assunzione delle prove non disciplinate dalla legge alla loro
idoneità "ad assicurare l'accertamento dei fatti" (art. 189) e
dall'enunciazione generale sull'ammissione delle prove d'ufficio nei
casi stabiliti dalla legge che, non a caso, segue immediatamente
quella sul riconoscimento del diritto delle parti alla prova (art.
190, secondo comma, cod. proc. pen.); e, quanto alla fase
dibattimentale, dal potere del giudice di disporre d'ufficio perizie
senz'altro presupposto che non sia quello della loro rilevanza (art.
508, primo comma); dalle ipotesi in cui alle acquisizioni
dibattimentali tramite lettura di atti si può procedere ex officio
(artt. 511, 511 bis); dal potere riconosciuto al giudice d'appello
(art. 603, terzo comma) di procedere alla rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale quando la ritenga "assolutamente
necessaria", disponendo all'uopo anche le prove che, benché
conosciute, non erano state assunte in primo grado.
Del resto, se è vero che il codice detta per l'istruzione
dibattimentale regole minuziose sull'ordine di assunzione delle prove
e sull'avvicendamento delle parti in tale assunzione al fine di
garantire l'attendibilità delle conoscenze giudiziali da queste
offerte, è anche vero che, riconoscendo al giudice il potere di
indicare alle parti stesse temi di prova nuovi o più ampi e di
rivolgere domande alle persone interrogate (art. 506), consente gli
adattamenti a tali sequenze correlati all'esercizio di detti poteri,
e perciò non lascia alle sole parti lo sviluppo dell'attività
probatoria da esse promossa.
Ma è soprattutto dall'art. 507 che si desume l'inesistenza di un
potere dispositivo delle parti in materia di prova. Questa Corte ha
già avuto modo di dire, nella sentenza n. 241 del 1992, che tale
norma - inserita "in un sistema processuale imperniato su un ampio
riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del
materiale probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle
parti" - "conferisce al giudice il potere-dovere d'integrazione,
anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la carenza o
insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle parti
impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la
piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo,
onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione". E che essa
debba essere intesa in tal modo, lo dimostrano esaurientemente, nella
sentenza più volte citata, le Sezioni Unite della Corte di
cassazione, quando ricordano che la lata previsione - contenuta nella
direttiva n. 73 della legge delega (da cui l'art. 507 promana) - del
"potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova", fu
introdotta - e poi mantenuta senza ripensamenti - in coerenza "con
una visione più realistica della funzione del giudice, che può e
deve essere anche di supplenza dell'inerzia delle parti e deve
esplicarsi in modo che tutto il tema della decisione gli possa essere
chiarito". Il legislatore delegante ha cioè esattamente considerato
- in armonia con l'obiettivo di eliminazione delle disuguaglianze di
fatto posto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione - che la
"parità delle armi" delle parti normativamente enunciata può
talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, sì
che il fine della giustizia della decisione può richiedere un
intervento riequilibratore del giudice atto a supplire alle carenze
di taluna di esse, così evitando assoluzioni o condanne immeritate.
Il potere conferito al giudice dall'art. 507 è, dunque, un potere
suppletivo, ma non certo eccezionale. Che poi esso sia connotato da
un criterio che la norma pleonasticamente definisce di "assoluta
necessità" - e che peraltro la delega neppure prevede - si spiega
considerando che il suo esercizio si colloca in una fase in cui è
"terminata l'acquisizione delle prove" che siano state svolte ad
iniziativa delle parti (artt. 468, 493, 495) o su indicazione del
giudice (cit. 506): ditalché le "nuove prove" la cui possibile
esistenza ed esperibilità emerga dal materiale a disposizione del
giudice sono soggette, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle
parti, ad "una più penetrante e approfondita valutazione della loro
pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza
dei fatti di causa che il giudice ha ormai conseguito in tale
momento" (cfr. sentenza n. 241 del 1992, cit.).
È, del resto, evidente che sarebbe contraddittorio, da un lato,
garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le
negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo
al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che
costui formuli l'imputazione (art. 409, quinto comma); e, dall'altro,
negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe
condotte nella parte pubblica. L'attribuzione di tale potere ha,
anzi, un fondamento maggiore, perché i principi di legalità ed
uguaglianza - di cui quello di obbligatorietà dell'azione è
strumento (cfr. sentenza n. 88 del 1991) - esigono che il giudice sia
messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del
difensore. Deve quindi convenirsi con le conclusioni cui le Sezioni
Unite della Cassazione sono pervenute: che, cioè, "se si dovessero
ritenere possibili entrambe le contrapposte interpretazioni dell'art.
507, dovrebbe optarsi per quella che esclude qualunque preclusione
legata all'inerzia delle parti perché essa sola appare conforme alla
direttiva n. 73 ed in grado quindi di far escludere una violazione
della delega". Tale conclusione va anzi integrata con la
considerazione che un'interpretazione diversa da quella qui
illustrata contraddirebbe non solo tale direttiva, ma anche i
principi costituzionali richiamati nella presente decisione.
Pertanto, poiché le questioni sollevate muovono da premesse interpretative erronee, esse vanno dichiarate non fondate nei sensi di
cui in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura
penale - nonché dell'art. 468 dello stesso codice: ord. n. 110/1992
- sollevate, in riferimento a tutti od alcuni degli articoli 2, 3,
24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dai Tribunali
di Torino, Verona, Padova, Roma e Rimini e dai Pretori di Palermo e
Modena con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 1991
(r.o. n. 110/1992), 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), 29 gennaio
1992 (r.o. n. 166/1992), 16 marzo 1992 (r.o. n. 293/1992), 9 giugno
1992 (r.o. n. 393/1992), 5 giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489/1992), 8
novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74/1992) e 15 ottobre 1991 (r.o. n.
155/1992).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte