Sentenza n. 111/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia sull'istanza proposta da
Fettolini Domenico, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento instauratosi ai sensi dell'art.
147 del codice penale per il differimento dell'esecuzione della pena,
il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 148 del codice penale.
Il giudice a quo premette che il condannato, Fettolini Domenico,
risulta affetto da una malattia psichica di tipo depressivo,
accertata da una perizia d'ufficio e considerata di tale gravità da
richiedere, necessariamente, somministrazioni farmacologiche e
controlli psicoterapeutici non eseguibili in una struttura
penitenziaria. In proposito osserva il Collegio rimettente che,
mentre l'ipotesi della infermità fisica, prevista dall'art. 147,
primo comma, numero 2, del codice penale, comporterebbe il
differimento dell'esecuzione senza condizioni né prescrizioni,
determinando come conseguenza il provvisorio ritorno in libertà del
condannato, la infermità psichica implicherebbe, al contrario, il
ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (vale a dire in una
struttura che, nella sostanza, è penitenziaria). Perché in seguito
all'abolizione degli ospedali psichiatrici civili ad opera della
legge 13 maggio 1978, n. 180, il giudice non potrebbe più ricorrere
a siffatte strutture e sarebbe costretto a disporre il ricovero
dell'infermo nell'ospedale psichiatrico giudiziario.
2. - Tra le persone affette da infermità fisica grave e persone
affette da infermità psichica si sarebbe accentuata, pertanto, la
disparità di trattamento preesistente, che non appare giustificata.
Il bene della salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, e
definito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale), come "fondamentale diritto del singolo
ed interesse della collettività", non distinguerebbe fra salute
fisica e psichica. Esso consisterebbe in un concetto unitario,
onnicomprensivo, che non potrebbe ridondare in danno del solo malato
di mente. Del resto, già nella Relazione al codice Rocco, prosegue
l'ordinanza di rimessione, si legge che il malato psichico non è in
condizione di avvertire gli effetti afflittivi e correttivi della
pena, sì che risulterebbe giustificato l'istituto della sospensione
dell'esecuzione della pena - quantunque in attesa della guarigione -
attraverso il ricovero in una struttura psichiatrica.
Imponendo per il computo complessivo della pena la considerazione
del periodo di ricovero nella struttura psichiatrica, questa Corte -
secondo il giudice a quo - con la sentenza n. 146 del 1975, si
sarebbe fermata a metà strada. Per conformare l'art. 148 del codice
penale ai principi costituzionali, andrebbe infatti valutata la
pericolosità sociale del condannato (nei cui confronti sia
sopravvenuta la malattia psichica) allo scopo di porlo in libertà,
quando essa difetti, ovvero di adottare una misura cautelare meno
rigida di quella, unica e obbligatoria, qual è l'ospedale
psichiatrico giudiziario, quando sussista.
Della inadeguatezza di un servizio intramurario per la cura della
salute mentale del detenuto si sarebbe reso conto anche il
legislatore che, con alcune disposizioni contenute nel regolamento
dell'amministrazione penitenziaria di cui al d.P.R. 29 aprile 1976,
n. 431, ha cercato di ovviare ai problemi che pone la malattia
mentale (in proposito il Collegio rimettente cita l'art. 17, quinto
comma, ove si prevede il ricorso a specialisti esterni, e l'art. 99
che consente al magistrato di disporre accertamenti attraverso il
ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario). D'altronde, il
rilievo conferito alla pericolosità sociale potrebbe estendersi a
tutti gli imputati ai quali sia stata applicata in via provvisoria,
ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale, la
misura di sicurezza del ricovero nell'ospedale psichiatrico
giudiziario; né la Corte costituzionale potrebbe richiamarsi alla
sentenza n. 24 del 1985 e affermare la sua incompetenza circa la
previsione d'una nuova disciplina degli istituti di ricovero che,
certo, risolverebbe il problema.
In ordine alla infermità psichica grave - questa la conclusione
del giudice a quo - l'art. 148 del codice penale sarebbe in contrasto
con i principi costituzionali di uguaglianza, della finalità
rieducativa della pena e della tutela della salute. In particolare,
quando la malattia mentale è grave, ma priva di incidenza sul piano
fisico e, perciò, al di fuori della statuizione di cui all'art. 147
del codice penale, il condannato dovrebbe essere liberato oppure
custodito in una struttura meno rigida di quella prevista dall'art.
148, non essendo in grado di avvertire gli effetti afflittivi della
pena e della sua finalità rieducativa. Di qui, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 148, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32
della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutazione
della pericolosità sociale del condannato colpito da malattia
psichica (sopravvenuta o preesistente) e, dunque, non considera la
possibilità di un suo ricovero attraverso misure cautelari e
curative meno rigide.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della questione sollevata.
Il giudice a quo chiede una pronuncia che esula dalle attribuzioni
della Corte, qual è la modifica dell'art. 148 del codice penale con
la previsione di misure alternative rispetto al ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario. Né il riferimento all'art. 147, primo
comma, numero 2, del codice penale appare pertinente, trattandosi di
una norma derogatoria della disciplina dell'esecuzione della pena,
che non può essere assunta quale metro di legittimità della regola
(generale) dettata in materia. Le due fattispecie - quella della
grave infermità fisica e quella della infermità psichica - sono
differenti e perciò si giustifica, conclude l'Avvocatura, il loro
diverso trattamento. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, in riferimento ai principi
costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, tutela della salute in
ogni suo aspetto e rieducazione del condannato, di cui agli artt. 3,
32 e 27 della Costituzione, la questione di costituzionalità
dell'art. 148 del codice penale, ove si prescinde dalla valutazione
della pericolosità sociale, nel caso di infermità psichica
sopravvenuta, e non si prevede la liberazione del condannato, in
attesa della eventuale guarigione, come invece dispone l'art. 147,
primo comma, numero 2, per il condannato affetto da grave malattia
fisica.
2. - La questione è inammissibile.
Con l'ordinanza di rimessione si solleva la questione di
legittimità costituzionale in ragione dell'accostamento di due
diverse situazioni di fatto accomunate dal ricovero in una struttura
custodiale: l'ospedale psichiatrico giudiziario (un tempo manicomio
giudiziario). L'applicazione della misura di sicurezza detentiva in
seguito al proscioglimento dell'imputato per infermità psichica
risponde, nel sistema penale, all'esigenza di assicurare una forma di
custodia soltanto per le persone socialmente pericolose, secondo
l'indirizzo con cui questa Corte ha ripetutamente affermato, come
indispensabile, l'accertamento della pericolosità sociale di coloro
che sono sottoposti alla misura di sicurezza (v. sentenze nn. 1102
del 1988, 249 e 139 del 1982). Tale misura riguarda, tuttavia,
esclusivamente chi è autore del reato nello stato di incapacità
d'intendere e di volere: colui, cioè, che al momento del fatto non
era, totalmente o parzialmente, imputabile.
Nel caso in esame, invece, il condannato ha commesso il fatto-reato
con piena colpevolezza, sì che la malattia è un posterius non un
prius, rispetto al fatto penalmente rilevante.
3. - La malattia psichica, per quanto sopravvenuta, è comunque una
realtà che a un certo punto delle due diverse vicende umane viene
pur sempre ad unificarle. Ragion per cui il Collegio rimettente
ritiene che sottoporre a due distinti trattamenti il caso della
malattia mentale sopravvenuta e quello della infermità preesistente
al fatto comporti la violazione dei principi costituzionali
menzionati, giacché identica è la struttura custodiale che eroga il
trattamento.
Dubbi di legittimità costituzionale si estendono altresì,
nell'ordinanza, anche con riferimento al caso della malattia fisica
grave che obbliga il giudice a sospendere l'esecuzione della pena
sino alla (poco probabile) guarigione. Prevedendo un trattamento
umanitario per l'autore del fatto, quest'ultima ipotesi - al pari
dell'altra riguardante la persona prosciolta per infermità psichica
non socialmente pericolosa - renderebbe evidente la disumanità del
trattamento riservato al condannato cui sia diagnosticata, durante la
detenzione, una malattia psichica grave.
4. - Questa Corte ha più volte dichiarato inammissibili le
richieste d'interventi additivi su disposizioni concernenti una nuova
disciplina delle misure applicabili in seguito al proscioglimento,
per totale infermità psichica, con particolare riferimento alle
misure alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
(v. da ultimo l'ordinanza n. 333 del 1994).
Il giudice a quo ritiene di non aver formulato un'analoga domanda,
non intendendo modificare l'istituto custodiale nel suo complesso; è
tuttavia evidente che l'ordinanza di rimessione non fuoriesce da quel
solco. L'alternativa fra il ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e la sospensione della misura proposta nel petitum
additivo è infatti solo apparente, come già emerge dalla
considerazione della causa petendi che oscilla fra l'estremo
dell'assimilazione del caso in esame alla malattia fisica grave e
quello dell'omogeneizzazione del trattamento alla infermità psichica
preesistente (in funzione dell'applicazione del criterio della
pericolosità sociale). Sì che occorre scegliere fra le diverse
opzioni che, invero, hanno un comune denominatore, condiviso dalla
Corte, circa il non soddisfacente trattamento riservato
all'infermità psichica grave, sopravvenuta, specie quando è
incompatibile con l'unico tipo di struttura custodiale oggi prevista.
Tuttavia, spetta al legislatore trovare una equilibrata soluzione che
garantisca anche a questi condannati la cura della salute mentale -
tutelata dall'art. 32 della Costituzione - senza che sia eluso il
trattamento penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 148 del codice penale sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza
di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte