Art. 312 c.p.p.
Condizioni di applicabilita'
Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2. PMT114 PMP118
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva