Sentenza n. 1116/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 222/1984
- art. 12legge 222/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 della
legge 12 giugno 1984, n. 222 ('Revisione della disciplina
dell'invalidità pensionabile') promosso con ordinanza emessa il 18
febbraio 1988 dal Pretore di Mantova nel procedimento civile vertente
tra Pincella Attilio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 203 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Pincella Attilio e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Luigi Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 febbraio 1988 il Pretore di Mantova ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 legge 22 giugno 1984,
n. 222, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione
ordinaria di inabilità per coloro che, pur trovandosi nell'assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, siano titolari di pensione di invalidità con decorrenza
precedente alla data di entrata in vigore della legge suddetta.
Ad avviso del giudice a quo, la denunciata discriminazione non
potrebbe trovare giustificazione neppure alla luce del principio,
più volte enunciato da questa Corte, di gradualità dell'intervento
legislativo nell'attuazione della tutela previdenziale, atteso che
tale principio se può rilevare quando la disparità di trattamento
ratione temporis costituisce conseguenza "logicamente
imprescindibile" della fissazione di una determinata decorrenza del
nuovo beneficio, non potrebbe altrettanto utilmente essere invocato
quando la discriminazione, escludendo un gruppo di potenziali aventi
diritto da una fondamentale prestazione, "non costituisce altro che
una scelta di convenienza e di opportunità". Nella specie "nulla
avrebbe impedito o reso di difficile attuazione consentire l'accesso
alla pensioni ordinarie di inabilità agli attuali titolari di
pensioni di invalidità che si trovassero nelle condizioni di
assoluta inabilità prevista dall'art. 2 l. cit.".
2. Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe le
parti.
In aggiunta agli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione, il
ricorrente osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l'art. 38, secondo comma, Cost. "attiene all'adeguamento dei mezzi di
carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato
piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che
essi siano tali da comprometterne il conseguimento" (sent. nn. 10 del
1970 e 33 del 1977). Ne deduce che le modalità stabilite dall'art.
12 impugnato si pongono in aperto contrasto non solo col principio di
eguaglianza, ma anche col raggiungimento dei "mezzi adeguati"
garantito dall'art. 38 Cost.
L'INPS oppone il principio di immutabilità del titolo della
prestazione previdenziale in godimento (cfr., da ultimo, Cass. 1751
del 1983), e sottolinea la diversità di criteri e di requisiti anche
in ordine alla consistenza contributiva - richiesti dalla nuova
disciplina, per ribadirne la legittimità di trattamenti di
quiescenza, differenziati nel fluire del tempo rispetto alla data
dell'evento.
3. È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'insindacabilità della discrezionalità legislativa nella
determinazione delle condizioni, dei tempi e delle modalità di
fruizione delle prestazioni sociali e delle modifiche delle stesse,
sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei
lavoratori e della tutela di altri diritti costituzionalmente
garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro. Considerato in diritto 1. Il Pretore di Mantova ritiene contrastanti col principio di
eguaglianza e col principio di adeguatezza delle prestazioni
previdenziali, di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., gli
artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge n. 222 del 1984,
in quanto precludono il diritto di conseguire la pensione ordinaria
di inabilità ai lavoratori affetti da una causa di "assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa", quando siano già titolari di pensione di invalidità
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
La questione non è fondata, quale che sia il significato
attribuito alla "revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile" attuata dalla legge del 1984.
2. Secondo l'opinione prevalente, tale legge non ha riformato lo
stesso istituto dell'invalidità, separandone l'ipotesi di
inabilità, ma ha soltanto ristrutturato la disciplina delle
prestazioni sostituendo all'unica prestazione (pensione di
invalidità) prevista dal regime precedente due prestazioni (assegno
di invalidità e pensione di inabilità) differenziate in funzione
della distinzione tra invalidità parziale, in grado superiore a due
terzi della capacità di lavoro, e invalidità totale o inabilità.
Nell'ambito di questa interpretazione, il discrimine ratione
temporis dettato dalle norme impugnate è giustificato dal principio
di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un
sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva
dell'art. 38 Cost. (cfr. Corte cost. n. 128 del 1973, n. 26 del
1980). Tale principio legittima differenze di trattamento collegate
alla successione temporale delle fasi di sviluppo del sistema. In
ciascuna fase, in relazione alle circostanze socio-economiche che la
caratterizzano, il legislatore determina discrezionalmente
"l'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle
stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di
vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di
altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle
disponibilità finanziarie dall'altro" (Corte cost. n. 180 del 1982).
3. Nell'ambito dell'altra interpretazione, secondo cui la pensione
ordinaria di inabilità non è semplicemente una nuova prestazione
innestata nel vecchio tronco dell'invalidità pensionabile, ma
configura un nuovo rischio-evento non previsto dal regime precedente,
si potrebbe forse sostenere che il titolare di una pensione di
invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 222, il quale si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 2, primo comma, può chiedere la revoca della pensione in
godimento (cfr. Cass. s.u., n. 6713 del 1983) e la concessione della
pensione di inabilità, sempre che sia in grado di far valere i più
consistenti requisiti di contribuzione cui questa è subordinata.
Ma non di tal fatta è la domanda presentata nella specie dal
ricorrente all'INPS. Egli chiede piuttosto la trasformazione della
pensione di invalidità di cui è titolare in pensione ordinaria di
inabilità. Così formulata, la domanda, prima che dalle norme
impugnate e indipendemente da esse, è interdetta dal principio di
immutabilità del titolo, costantemente affermato dalla Corte di
cassazione, il quale "rende giuridicamente impossibile conseguire
un'altra prestazione relativa ad altro evento protetto non solo in
aggiunta, ma nemmeno in sostituzione della prestazione già in
godimento" (Cass. n. 4459 del 1981).
4. Quanto all'art. 38, secondo comma, Cost., che la nuova pensione
di inabilità esprima una valutazione assoluta ed esclusiva di
congruità alle esigenze di vita del pensionato è una tesi non
conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
"l'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori dei mezzi ad essi
spettanti non è né assoluta né esclusiva di prestazioni aventi un
dato ammontare o determinate con un dato criterio" (cfr. Corte cost.
n. 128 del 1973, cit.). L'istituzione della pensione di inabilità
come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che
versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge n. 222 del
1984, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della
pensione di invalidità precedentemente concessa ai lavoratori che si
trovavano nelle medesime condizioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge 12 giugno
1984 n. 222 ('Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile'), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
dal Pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte