Sentenza n. 1118/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 8°,
del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
nella l. 11 novembre 1983, n. 638 ("Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini") promosso con ordinanza emessa il 12
febbraio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente
tra Villa Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 209 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Villa Mario e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 febbraio 1988 il Pretore di Modena ha
sollevato, in relazione all'art. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ottavo
comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non comprende tra le
prestazioni previdenziali, per le quali è disposta la
moltiplicazione per 5,74 del coefficiente di adeguamento, i
supplementi di pensione a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi in generale, e in particolare i supplementi di
pensione a carico della gestione speciale per i commercianti,
previsti dall'art. 25 della legge n. 613 del 1966.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata "ha determinato una
evidente disparità di trattamento tra i titolari di pensioni
ordinarie e di pensioni supplementari a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e i titolari di supplementi di
pensione a carico delle medesime gestioni". L'esclusione dei secondi
dall'adeguamento delle prestazioni concesso ai primi è
ingiustificata, considerato che "anche i supplementi di pensione, al
pari delle pensioni ordinarie e delle pensioni supplementari, sono
prestazioni il diritto alle quali si acquista col versamento di
contributi assicurativi di identico ammontare".
La violazione del principio di uguaglianza è messa più
specificamente in risalto dal confronto tra la posizione del titolare
di pensione ordinaria nell'assicurazione generale obbligatoria, che
abbia conseguito un supplemento di pensione a norma dell'art. 25
della legge n. 613 del 1966, e la posizione del titolare di pensione
ordinaria a carico di una gestione speciale, che abbia conseguito una
pensione supplementare a norma dell'art. 5 della legge n. 1338 del
1962. Il remittente giudica le due posizioni "completamente
assimilabili", e quindi irragionevole la disparità di trattamento
operata dalla norma denunciata, che ha limitato ai titolari di
pensioni supplementari l'applicazione del coefficiente di adeguamento
da essa previsto.
Poiché tale coefficiente "ha l'evidente scopo di rendere
l'ammontare delle pensioni idoneo a garantire il soddisfacimento
delle esigenze di vita dei titolari, in ragione del sopravvenuto
notevole svilimento del potere di acquisto della moneta", la norma
impugnata finisce col violare, oltre all'art. 3, anche l'art. 38,
secondo comma, Cost.
2. Si sono costituite in giudizio le parti in causa, ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato.
In contrasto con l'interpretazione assunta nell'ordinanza di
rimessione, il ricorrente sostiene che la norma impugnata deve essere
interpretata estensivamente, riferendola anche ai supplementi di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: ciò si
evincerebbe dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981, secondo cui tali
supplementi sono calcolati in forma retributiva con le stesse norme
previste per le pensioni autonome, nonché dall'art. 3 della legge n.
297 del 1982, applicabile anche ai supplementi aventi decorrenza
posteriore al 1° luglio 1982, che ha modificato i criteri di calcolo
della retribuzione pensionabile e ha indicizzato il limite massimo di
essa.
3. L'INPS rileva anzitutto che i supplementi di pensione sono
soggetti a un regime giuridico autonomo rispetto a quello delle
pensioni ordinarie, onde i criteri di calcolo di queste non valgono
necessariamente anche per quelli. In secondo luogo nessun argomento a
sostegno della pretesa violazione dell'art. 3 Cost. si può trarre
dalla regola che equipara le modalità di calcolo dei supplementi di
pensione a quelle delle pensioni supplementari, perché,
contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, anche le pensioni
supplementari sono escluse dal campo di applicazione della norma
impugnata, la quale si riferisce alle sole pensioni ordinarie.
La non assimilabilità della quota liquidata a titolo di
supplemento nella pensione ordinaria esclude che al supplemento possa
essere attribuita la funzione di adeguamento della prestazione
previdenziale alle esigenze di vita, la quale è invece garantita
dall'integrazione della pensione al trattamento minimo a carico del
regime generale. Cade pertanto anche l'ipotesi di violazione
dell'art. 38, secondo comma, Cost.
4. Nel suo atto di intervento l'Avvocatura ribadisce che i
supplementi di pensione configurano prestazioni distinte dalla
pensione ordinaria, e di conseguenza è consentito sottoporle a un
regime giuridico diversificato senza violare l'art. 3 Cost. Aggiunge
che la disposizione impugnata si inserisce in un "sistema strutturato
secondo motivazioni e tecniche razionalmente appropriate" e destinato
a incidere esclusivamente sulle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi. Conclude chiedendo che la questione "sia dichiarata
inammissibile e non fondata". Considerato in diritto 1. Il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 6,
ottavo comma, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638
del 1983, nella parte in cui nega l'applicabilità dell'aumento (in
ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto
per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime
gestioni.
L'interpretazione letterale, accolta dal giudice a quo, è
contestata nell'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio
davanti alla Corte, ma con argomenti non plausibili. A parte il
richiamo dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, palesemente non
appropriato, l'argomento tratto dall'art. 7, secondo comma, della
legge n. 155 del 1981, secondo cui i supplementi di pensione sono
calcolati in forma retributiva con le stesse norme previste per le
pensioni autonome, non avverte che tale disposizione vale soltanto
per i supplementi liquidati a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria (arg. ex art. 7, sesto comma, legge cit.), mentre nella
specie il ricorrente gode di una pensione a carico del regime
generale e di un supplemento a carico della gestione speciale per i
commercianti. Del resto, anche per i supplementi liquidati a carico
dell'assicurazione generale, in aggiunta a una pensione erogata dalla
medesima, non è più sostenibile la tesi che li configurava quali
semplici integrazioni della misura della pensione, con conseguente
applicabilità delle stesse percentuali di rivalutazione di cui
beneficia la pensione. Invero, l'art. 23-septiesdecies del d.l. n.
267 del 1972, convertito nella legge n. 485 del 1972, che così
disponeva, è stato abrogato dal citato art. 7, ultimo comma, della
l. n. 155 del 1981.
2. Il supplemento di pensione, che viene corrisposto a fronte di
contributi versati all'assicurazione generale o a una gestione
speciale successivamente al collocamento in pensione, non è
assimilabile nel trattamento di pensione, ma ne rimane distinto
configurandosi come prestazione previdenziale autonoma. Ciò, da un
lato, esclude la possibilità dell'interpretazione estensiva
sostenuta dal ricorrente, dall'altro esclude che la diversità di
disciplina della pensione e del supplemento, stabilita dalla norma
denunciata, possa essere giudicata contraria al divieto di
trattamento dispari in pari causa. Si tratta di prestazioni
previdenziali diverse, alle quali ben può corrispondere una
diversità delle rispettive discipline.
Fuori di proposito è poi il confronto istituito dal giudice a quo
con le pensioni supplementari, sul presupposto errato che esse pure
siano comprese nella previsione della norma impugnata. L'art. 6,
ottavo comma, del d.-l. n. 463 del 1983 concerne "le pensioni a
carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi", e quindi è
riferibile soltanto alle pensioni ordinarie, posto che le pensioni
supplementari, previste dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e
dall'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981 sono a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria.
3. L'art. 3 Cost. non può dirsi violato nemmeno sotto il profilo
del principio di ragionevolezza. Considerate le limitate risorse
finanziarie dell'ente previdenziale, è ragionevole che il
legislatore provveda all'adeguamento delle prestazioni pensionistiche
secondo criteri discrezionali di gradualità, dando la precedenza
all'adeguamento delle pensioni ordinarie.
Questo rilievo vale ad escludere anche la pretesa violazione
dell'art. 38, secondo comma, Cost. La funzione di adeguare la
prestazione alle esigenze di vita del lavoratore è adempiuta
dall'integrazione della pensione al trattamento minimo, mentre i
supplementi di pensione hanno piuttosto una funzione di corrispettivo
di contributi versati in base a un'attività di lavoro successiva al
pensionamento. Come tali essi si collocano fuori dalla portata
immediata del principio di solidarietà, che promuove gli interventi
legislativi per la rivalutazione delle pensioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, ottavo comma, del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638
("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte