Sentenza n. 112/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1972 · relatore Michele Fragali
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
23 dicembre 1971, depositato in cancelleria il 28 successivo ed
iscritto al n. 32 del registro conflitti 1971, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito di decreti del Presidente della Giunta
regionale sarda che hanno autorizzato l'emissione di titoli al
portatore di società commerciali aventi sede nell'Isola;
2) ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
12 gennaio 1972, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto
al n. 2 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito dei decreti 5 ottobre 1971, nn. 856 e 857,
dell'Assessore regionale siciliano per l'industria e il commercio,
riguardanti l'anonimato azionario delle società SEDA ed ISSA.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni sarda e siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avv. Giuseppe Guarino,
per la Regione sarda, e l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con riferimento a decreti del Presidente della Giunta
regionale sarda e rispettivamente dell'Assessore regionale siciliano
per l'industria e il commercio, che hanno autorizzato l'emissione di
nuove azioni al portatore di società commerciali aventi sede nelle
rispettive isole o hanno prorogato o confermato autorizzazioni
anteriori o concesso lo svincolo della cauzione depositata a garanzia
degli adempimenti che ineriscono ad autorizzazioni del genere, il
Presidente del Consiglio dei ministri, con atti notificati
rispettivamente il 23 dicembre 1971 ed il 12 gennaio 1972, ha ricorso a
questa Corte per conflitto di attribuzione e ha dedotto, in via
incidentale, come mezzo al fine, l'illegittimità costituzionale
rispettivamente della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e
della legge regionale siciliana 8 luglio 1948, n. 32, su cui si
basavano i decreti suindicati.
Il - Presidente del Consiglio ha dedotto che non rientra nella
potestà legislativa delle due Regioni modificare, in relazione alle
singole attività di propria competenza, la disciplina di materie
giuridiche, come quelle delle società e dei titoli di credito, che
hanno, nell'ordinamento generale, una loro regolamentazione unitaria
ispirata a propri principi e ad individuate esigenze generali. I
provvedimenti impugnati ledono la competenza legislativa statale nella
materia cui si riferiscono e conseguentemente la ledono le predette
leggi regionali.
Il Presidente del Consiglio ha osservato inoltre che la legge 9
ottobre 1971, n. 825, accordando al Governo una delegazione legislativa
per la riforma tributaria, ha posto fra i principi direttivi
l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività
obbligatoria dei titoli azionari previsti nelle leggi di regioni a
statuto speciale; le due leggi regionali denunciate sono in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, perché creano sperequazioni
nel sistema di accertamento tributario fra cittadini di diverse
regioni;
b) con l'art. 53, secondo comma, della Costituzione, perché
frustrano le finalità della riforma tributaria, che sono rivolte ad
attuare il precetto costituzionale della progressività del carico
tributario;
c) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, perché solo
alle leggi dello Stato può essere riconosciuta l'idoneità a
garantire, disciplinare e limitare la proprietà privata;
d) con il limite territoriale di efficacia delle leggi regionali,
perché le azioni emesse dalle società esistenti nelle due isole
possono circolare liberamente fuori dal territorio regionale, e fuori
da tale territorio essere acquistate, negoziate, cedute, così che la
legge regionale si sovrapporrebbe geograficamente, oltre che nella
sostanza, al procedimento di accertamento fiscale apprestato dalla
legge dello Stato.
Il Presidente del Consiglio ha infine soggiunto: che la legge sarda
contrasta con l'art. 4, lett. a, dello Statuto speciale della Sardegna
e quella siciliana con l'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della
Sicilia; i quali, è vero, danno alle rispettive Regioni competenza in
materia di industria e di commercio, ma, dovendosi escludere il
criterio finalistico nelle delimitazioni di tale competenza, ne fanno
escludere la disciplina derogatrice alla regola della nominatività dei
titoli azionari, che attiene direttamente a rapporti di diritto privato
e strumentalmente alla riforma tributaria, esclusi dalla competenza
regionale.
2. - La Regione sarda si è costituita il 10 febbraio 1972 e quindi
fuori termine. Nel giudizio che la riguarda si è invece costituita la
Regione siciliana, la quale ha anzitutto opposto l'inammissibilità
dell'impugnazione perché i decreti cui essa si riferisce riguardano
azioni per aumento del capitale già formato con azioni al portatore,
legittimato da precedenti provvedimenti non impugnati: mancano i
termini di un conflitto di attribuzione se l'atto impugnato è
meramente strumentale o esecutivo di altro atto. La legge siciliana 8
luglio 1948, n. 32, è stata riconosciuta legittima dalla sentenza
dell'Alta Corte per la Regione siciliana 5 luglio-17 agosto 1948, la
quale preclude fra le stesse parti in causa una nuova impugnativa di
illegittimità perché intervenuta in un giudizio promosso in via
principale. I termini per l'impugnativa diretta delle leggi regionali o
statali sono di decadenza, e non avrebbero alcun significato se
l'impugnativa potesse riproporsi senza alcun limite di tempo in
occasione di un atto di applicazione delle stesse; e peraltro, perché
sia ammissibile la questione di legittimità costituzionale
incidentalmente al conflitto di attribuzione, occorre che la questione
relativa alla competenza ad emanare l'atto impugnato sia autonoma e
distinta dalla questione di incostituzionalità della legge, anche se
dalla pronuncia su quest'ultima può discendere come conseguenza la
pronuncia sulla prima. Nel merito la Regione siciliana osserva:
a) non si ipotizza la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
perché il legislatore costituzionale ha previsto per la Regione la
possibilità di avere un proprio ordinamento tributario e quindi di un
regime regionale della materia diverso da quello dello Stato;
b) il principio della progressività dell'imposta costituisce un
criterio direttivo che va apprezzato nel suo complesso e non in
relazione a singole imposte;
c) non si scorge come la legge sulla nominatività dei titoli
costituisca un limite alla proprietà e quindi attenga a materia
riservata alla legislazione statale;
d) non sussiste la violazione del limite territoriale della
potestà legislativa della Regione, essendo essenziale che le imprese
gestite da società con azioni al portatore abbiano sede in Sicilia;
non si può ritenere che vi sia una paratia stagna fra l'economia
isolana e quella statale, che implicherebbe negare alla Regione la
possibilità di favorire in Sicilia iniziative economiche solo perché
possono essere finanziate con capitale non siciliano;
e) la legge regionale rientra nella disciplina della materia
dell'industria e del commercio, secondo la predetta sentenza dell'Alta
Corte, e non incide direttamente sui rapporti di diritto privato, tanto
più che la disciplina della materia delle azioni di società è
tuttora contenuta nel codice civile, che ammette azioni non nominative.
3. - Il Presidente del Consiglio ha depositato memoria nella quale
insiste nelle deduzioni dei ricorsi; rileva che le deduzioni della
Regione sarda sono state depositate fuori termine e, per quanto
concerne la Regione siciliana, contesta che la mancanza di impugnazione
dei decreti precedenti renda inammissibile il ricorso odierno, esclude
che la sentenza dell'Alta Corte per la Sicilia possa precludere la
questione di legittimità della legge regionale, che viene denunciata
in via incidentale e per motivi nuovi e diversi da quelli esaminati
dall'Alta Corte. Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva infine
che lo Stato tende ad ottenere una declaratoria che spetta allo Stato
di provvedere nella materia di nominatività dei titoli azionari e
quindi l'annullamento dei decreti impugnati; solo strumentalmente
chiede la declaratoria di illegittimità della legge regionale.
La Regione siciliana ha in una memoria ribadito le sue precedenti
deduzioni, quella sarda ha pure depositato una sua memoria pur
essendosi costituita intempestivamente.
4. - All'udienza del 12 aprile 1972 i difensori delle parti in
causa hanno ribadito le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni
già prese. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi possono essere decisi con unica sentenza perché
concernono la stessa questione.
2. - Deve anzitutto dichiararsi l'inammissibilità della
costituzione della Regione sarda (ricorso n. 32 del 1971), perché
fatta dopo il decorso del termine tassativamente previsto, per i
procedimenti relativi a conflitti di attribuzione, nell'articolo 27,
terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa
Corte.
3. - I ricorsi sono inammissibili.
In essi il conflitto di attribuzione viene prospettato sul
fondamento della mancanza di ogni competenza legislativa regionale
nella materia relativa al regime di circolazione dei titoli di credito,
alla quale si riferiscono gli atti amministrativi impugnati; ed anzi i
ricorsi si concludono con l'affermazione che i motivi di illegittimità
delle leggi regionali che hanno ammesso i titoli di credito al regime
di quelli al portatore "integrano i vizi costituzionali e statutari da
cui sono affetti, direttamente, i provvedimenti amministrativi
impugnati".
Non si prospetta cioè, nella specie, una questione di invasione
della sfera amministrativa dello Stato da parte delle Regioni, ma nella
sostanza si impugnano, in via principale, le leggi regionali sulla base
delle quali furono emanati gli atti; e si impugnano queste leggi dopo
il decorso del termine di cui agli artt. 127 della Costituzione e 31
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La pronuncia della Corte in materia di conflitto di attribuzione
può certo dar luogo incidentalmente ad una questione di legittimità
costituzionale, ma non può esaurirsi nella decisione di tale
questione, come avverrebbe nella specie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi proposti dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con atti 23 dicembre 1971 e 12 gennaio 1972,
rispettivamente contro la Regione siciliana e la Regione sarda, per la
assoluzione di un conflitto di attribuzione relativo ai decreti
regionali indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte