Sentenza n. 112/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 631,
ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1971 dal pretore di Locri nel
procedimento di esecuzione penale a carico di Ceravolo Pietro Domenico,
iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;
2) ordinanza emessa il 14 luglio 1972 dal pretore di Locri nel
procedimento di esecuzione penale a carico di Prochilo Vincenzo,
iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Locri con due ordinanze di identico contenuto ha
sollevato d'ufficio nel corso dei procedimenti di esecuzione penale a
carico rispettivamente di Ceravolo Pietro Domenico e Prochilo Vincenzo,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, ultima parte,
del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, prima
parte, 13, prima e seconda parte, e 24, seconda parte, della
Costituzione.
Si afferma nelle ordinanze di rimessione che la norma impugnata,
non riconoscendo effetto sospensivo al ricorso per cassazione proposto
avverso l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente di esecuzione
ed attribuendo al giudice stesso un potere discrezionale di
sospensione, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto la
discrezionalità del potere riconosciuto al giudice potrebbe in
concreto portare a disparità di trattamento tra cittadini che si
trovino in identiche situazioni. La garanzia costituzionale della
libertà personale sarebbe a sua volta lesa dalla deroga, contenuta
nella disposizione impugnata, al principio generale che l'impugnazione
ha effetto sospensivo. Infine sarebbe menomato anche il diritto di
difesa, dovendo questo essere inteso non solo in senso formale, ma
anche nel senso sostanziale di ottenere, mediante l'impugnazione, la
sospensione del provvedimento impugnato.
Nessuna delle parti private si è costituita innanzi a questa
Corte.
È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze di rimessione, di identico contenuto, viene
sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 631, ultimo comma, del codice di procedura penale. La
disposizione, in base alla quale il ricorso per cassazione proposto dal
pubblico ministero o dagli interessati contro l'ordinanza con cui il
giudice penale decide su un incidente di esecuzione, non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza, potendo tuttavia il giudice stesso
provvedere alla sospensione dell'esecuzione con proprio decreto,
sarebbe viziata da incostituzionalità sotto un triplice profilo, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione.
I due giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata. Quanto al primo profilo, viene
osservato che il potere di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza,
conferito al giudice dell'esecuzione, può dar luogo a disparità di
trattamento tra situazioni soggettive identiche, in base ad una
"valutazione sommamente discrezionale, non sottoposta a sindacato
alcuno e sfornita di rimedio giuridico". Questa Corte ha già
ripetutamente dichiarato che l'attribuzione al giudice di un potere
discrezionale non comporta di per sé violazione del principio di
eguaglianza (cfr. sentenze n. 88 del 1962; nn. 25, 92 e 95 del 1967):
occorre infatti distinguere tra il momento legislativo ed il momento
applicativo delle norme, sostanziali o processuali, e considerare che
la funzione di adattamento al singolo caso - la quale trova peculiare
espressione in materia penale nel potere del giudice di fissare la pena
tra il minimo e il massimo edittale - tende precisamente ad attuare il
principio di eguaglianza, con riguardo alla particolarità di ciascun
caso concreto. Non è dato escludere che il potere discrezionale di
valutazione possa esplicarsi talvolta in modo erroneo o addirittura
ingiusto: ma questa è una eventualità inevitabile del momento
applicativo, non un vizio di legittimità della norma che in via
generale attribuisce il potere, senza porre alcuna discriminazione
soggettiva. Nella fattispecie normativa in oggetto, inesattamente si
denuncia la mancanza di rimedio giuridico contro il decreto di
sospensione dell'esecuzione, perché anche questo provvedimento, in
quanto con esso il giudice decida sulla libertà personale, è sempre
soggetto a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 190, secondo
comma, del codice di rito penale, come modificato dalla legge 18 giugno
1955, n. 517.
3. - La disposizione impugnata, "derogando al principio generale
che l'impugnazione ha effetto sospensivo, improntato all'inderogabile
esigenza di assicurare sostanzialmente la libertà personale
dell'individuo", comporterebbe una illegittima restrizione della
libertà, in contrasto con i principi sanciti dall'art. 13, primo e
secondo comma, della Costituzione. Il richiamo all'art. 13 non è
pertinente, perché la garanzia costituzionale della inviolabilità
della libertà personale consiste nel divieto di qualsiasi restrizione
che possa essere disposta fuori dei casi e modi previsti dalla legge, e
senza atto motivato dell'autorità giudiziaria: ma non richiede
tuttavia che detta restrizione possa verificarsi solo in base a
provvedimento definitivo, dopo l'esperimento d'ogni possibile gravame.
L'istituto della esecuzione provvisoria trova applicazione non solo nel
processo civile, ma anche nel processo penale. La disposizione
dell'art. 205 del codice di procedura penale, che sancisce il normale
effetto sospensivo dell'impugnazione "salvo che la legge disponga
altrimenti", è certamente ispirata al favor libertatis, ma non esclude
tuttavia eccezioni che abbiano particolare giustificazione, come quella
per cui il ricorso per cassazione dell'imputato avverso l'ordine o
mandato di cattura, consentito dall'art. 263 bis, non ne sospende
tuttavia l'esecuzione.
Anche nella disposizione denunciata l'esclusione dell'effetto
sospensivo appare pienamente giustificata, trattandosi del procedimento
per la decisione sugli incidenti di esecuzione, da parte del giudice
competente a provvedere circa l'esecuzione penale; deve aggiungersi che
la esecutività dell'ordinanza può operare non solo a danno ma anche a
vantaggio del soggetto interessato, come nel caso di ordinanza che
abbia disposto la liberazione del condannato, contro la quale sia stato
proposto ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero (cfr.
art. 578 codice di procedura penale).
Nelle fattispecie sottoposte alla decisione del giudice a quo,
dovevasi precisamente disporre la revoca della sospensione condizionale
della pena o di altri benefici ai sensi dell'art. 590 del codice di
procedura penale, e la conseguente esecuzione di pene detentive a suo
tempo applicate con sentenze passate in giudicato; talché, anche sotto
questo profilo, appare evidente la insussistenza di qualsiasi contrasto
con il principio dell'inviolabilità della libertà personale.
4. - Viene infine denunziata la violazione del diritto di difesa,
inteso in senso non solo formale ma anche sostanziale, quale diritto
"di ottenere, mediante l'impugnazione, la sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato, e quindi di attendere, senza che nel
frattempo si possa determinare una situazione pregiudizievole per il
condannato, una decisione definitiva, che eventualmente riconosca a
costui, ove esistenti, le proprie ragioni". Ma la garanzia della piena
tutela giurisdizionale, sancita dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, non comporta come necessaria conseguenza la
inammissibilità di qualsiasi restrizione della libertà personale
prima di una decisione definitiva; e ciò tanto più in sede di
esecuzione penale, quando trattisi, come nei casi di specie,
dell'esecuzione di pene detentive già irrogate con sentenze
costituenti giudicato. La esecutorietà del provvedimento di cui è
questione non integra di per sé alcuna violazione del diritto di
difesa; e d'altra parte ad evitare il verificarsi di situazioni
irreparabilmente pregiudizievoli per il condannato soccorre proprio il
potere conferito al giudice dallo stesso art. 631, di sospendere con
decreto l'esecuzione della propria ordinanza. Di tale potere ben
avrebbe potuto avvalersi il pretore di Locri nei casi sottoposti al suo
esame, concernenti due condannati, uno dei quali solo ora chiamato a
scontare una condanna a dieci giorni di reclusione inflittagli nel
lontano 1916 col beneficio della sospensione condizionale, e l'altro,
attualmente ricoverato in manicomio giudiziario, colpito anch'esso
dalla revoca della sospensione condizionale o del condono relativamente
a condanne pronunciate or sono più di vent'anni. Erano questi casi
tipici di esercizio del potere discrezionale di sospensione
dell'esecuzione, idonei precisamente a dimostrare l'opportunità del
regime normativo stabilito con la disposizione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 631, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata
con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974..
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte