Art. 631 c.p.p. — Limiti della revisione
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva