Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1982

Altra decisione · depositata il 10/06/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12r.d.l. 122/1931

usata come parametro

citata

  • art. 58Codice penale
  • art. 78legge 919/1931
  • art. 29r.d. 2903/1923
  • art. 16r.d. 2616/1923
  • art. 9r.d. 1022/1941
  • art. 15r.d. 1022/1941
  • art. 50r.d. 1022/1941
  • art. 1legge 570/1951
  • art. 9r.d. 1210/1872
  • art. 50r.d. 1210/1872
  • art. 3legge 121/1981
  • art. 23legge 121/1981
  • art. 71legge 121/1981
  • art. 104legge 121/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

r.d.l.26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di

pace), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22

dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel

servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello

dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19

ottobre 1923, n. 2316 e nuove disposizioni dell'ordinamento giudiziario

militare); dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte "2316"

modificazioni all'ordinamento della giustizia militare); degli artt. 9,

comma 2,15 e 50, comma 2, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4

maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei

tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma 2, del codice

penale militare di pace, giudizio promosso con ordinanza emessa il 30

ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel

procedimento penale a carico di Cortese Pasquale ed altro, iscritta al

n. 11 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con

ordinanza 30 ottobre 1979, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 9 e 50 dell'ord. giud. mil. di pace

approvato con r.d. n. 1022 del 1941 cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n.

1210 sexies, che approva il Regolamento organico pel servizio del

Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché quello dei Tribunali

militari per l'Esercito e per l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n.

2316, recante modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, recante norme di attuazione del r.d.

19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento

giudiziario militare; 12 r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122, recante il

nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in l. 18 giugno

1931, n. 919, con riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108,

secondo comma, Cost., nonché degli artt. 15 r.d. n. 1022 del 1941

cit., 1 l. 4 maggio 1951, n. 570, disciplinante la rappresentanza del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di

custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali, e 58,

secondo comma, cod. pen. mil. di pace, con riferimento all'art. 3

Cost.;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121,

contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica

sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104,

che l'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile, che il Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza è disciolto e gli appartenenti

entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti

alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a

loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità

giudiziaria competente per territorio e per materia;

ritenuto che pertanto si appalesa necessario che il giudice a quo

proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte