Sentenza n. 112/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 127, comma
terzo, lett. d. t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico sulle
imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1983 dalla
Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Pezzana Capranica del
Grillo Maria Adelaide ed altra c/E.T.I., iscritta al n. 690 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Pezzana Capranica del Grillo M.
Adelaide ed altra e dell'E.T.I.;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato Franco Voltaggio Lucchesi per Pezzana Capranica
del Grillo M. Adelaide ed altra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte di cassazione sez. I civile con ordinanza del 6
aprile 1983 ha sollevato d'ufficio questione incidentale di
legittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della
Costituzione, dell'art. 127, terzo comma, lett. d), del t.u. 29 gennaio
1958, n. 645, nella parte in cui prevedeva, anziché l'obbligo,
soltanto la facoltà di rivalsa di quanto versato per ritenuta di
acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al
pagamento di rendite vitalizie, consentendo così l'esonero dal
pagamento del tributo dei beneficiari delle rendite.
Il giudizio a quo trae origine da un procedimento per ingiunzione
introdotto davanti al Presidente del Tribunale di Roma da Irma Castren
per inadempienza da parte dell'E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) di un
contratto di rendita vitalizia, dovuta in contropartita
dell'alienazione del dominio diretto di un complesso immobiliare.
L'E.T.I. si era difeso sostenendo di aver sottratto dalle mensilità
l'ammontare della trattenuta di acconto I.R.P.E.F. ai sensi dell'art.
47 d.P.R. n. 597 del 1973 e chiedendo in via riconvenzionale la
condanna della Castren al pagamento di quanto versato dall'ente stesso,
quale sostituto d'imposta, per ritenute alla fonte sulle somme pagate
alla Castren, in relazione alle quali non aveva operato la rivalsa.
Il Tribunale respingeva l'opposizione avanzata dall'E.T.I.. La
Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell'E.T.I., revocava invece
il decreto ingiuntivo ed accoglieva la domanda riconvenzionale,
ritenuta fondata in quanto la violazione degli artt. 47 d.P.R. n.
597/1973, 1 d.P.R. n. 600/1973 e 95 d.P.R. n. 602/1973 comportava la
nullità del patto stipulato nell'atto di costituzione della rendita,
che aveva accollato all'E.T.I. il peso di imposte presenti e future,
lasciando la rendita pattuita al netto di ogni peso o imposta.
Avverso la sentenza hanno ricorso Maria Adelaide e Maria Sveva
Capranica del Grillo, eredi universali della Castren, nel frattempo
deceduta.
Ritiene la Corte di Cassazione che la nuova normativa
sull'I.R.P.E.F., equiparando con l'art. 47, lett. e), d.P.R, n.
597/1973 le rendite vitalizie ai redditi di lavoro dipendente e
rendendo così operante anche per esse l'obbligo della ritenuta di
imposta alla fonte e di rivalsa verso i percipienti, abbia posto in
essere un complesso di norme imperative che comportano la nullità dei
patti ad esse contrari, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c. o
comunque risolventesi nella loro concreta elusione (art. 1344 c.c.).
Senonché - secondo il giudice a quo - la nuova normativa sarebbe
inapplicabile al caso di specie e la controversia andrebbe risolta
sulla base della normativa vigente all'epoca della stipulazione del
contratto, ossia del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, il cui art. 127
viene impugnato, perché in contrasto con il principio della
proporzionalità dell'imposta alla capacità contributiva.
2. - Si sono costituite nel giudizio le parti private Maria
Adelaide Pezzana Capranica del Grillo e Maria Sveva Capranica del
Grillo, rappresentate dagli avv. Franco Voltaggio Lucchesi e Carlo
d'Amelio, deducendo l'infondatezza della questione sollevata.
Innanzitutto - argomenta la parte - trattandosi di corrispettivo di
trasferimento d'immobili verrebbe in considerazione l'art. 41 della
Costituzione, essendo il meccanismo concordato liberamente dalle parti
diretto ad assicurare l'equilibrio sinallagmatico della compravendita
mediante la corresponsione nel tempo di un importo minimo e certo;
cosicché una sua riduzione verrebbe a diminuire il corrispettivo,
violando il principio dell'autonomia negoziale nonché lo stesso
principio d'uguaglianza.
In secondo luogo, trattandosi di vitalizio a titolo oneroso, non vi
sarebbe violazione dell'art. 53, primo comma, Cost., poiché di
"reddito" si potrebbe parlare, nel caso di specie, soltanto dopo
recuperato il capitale in corrispettivo del quale il vitalizio era
stato costituito. Tassare l'intero ammontare - osserva la parte -
equivale a tassare un reddito inesistente.
Infine la pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost.,
che garantisce la progressività dell'imposta, sarebbe esclusa se si
considera che il patto operava limitatamente alla ritenuta,
proporzionale alla rendita, ma non aveva alcuna influenza in sede di
imposta complementare (né successivamente di I.R.P.E.F.), dato che la
rendita vitalizia concorreva pur sempre alla formazione del reddito
complessivo della contribuente ed a determinare la aliquota d'imposta.
Nulla quindi - secondo la parte - veniva sottratto al fisco né il
prelievo non era commisurato alle condizioni economiche del cittadino,
poiché la venditrice, obbligata ex art. 19 t.u. a presentare la
dichiarazione dei redditi, ben subiva le conseguenze che il vitalizio,
sommandosi ad altri redditi, comportava sull'ammontare dell'imposta
progressiva.
In una successiva memoria le parti hanno ribadito le loro tesi,
ponendo in risalto l'equivoco in cui sarebbe incorso il giudice
rimettente, equiparando la clausola contrattuale generatrice della
rendita vitalizia (oggetto del giudizio) con le clausole dirette a
mantenere invariato lo stipendio dei lavoratori nonostante gli aumenti
fiscali, che hanno presupposti e finalità completamente diversi.
3. - L'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), in persona del presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo de Camelis, ha
depositato l'atto di costituzione fuori del termine di venti giorni
previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e precisamente il 2 marzo 1984. Essendo stata, infatti, pubblicata
l'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio
1984, la costituzione avrebbe dovuto avvenire entro il 14 febbraio. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti
o meno con l'art. 53 della Costituzione l'art. 127, terzo comma, lett.
d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la
facoltà, e non l'obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta
d'acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al
pagamento di rendite vitalizie.
Lo stesso articolo, al primo capoverso, prescrive invece per i
redditi corrisposti ai prestatori di lavoro, oltre all'obbligo della
ritenuta alla fonte, anche il corrispondente obbligo della rivalsa in
favore del datore di lavoro che ha pagato l'imposta.
Tale sistema - vigente prima dell'introduzione della nuova
normativa sull'I.R.P.E.F. (d.P.R. nn. 597, 600 e 602 del 1973) -
consentiva quindi la stipulazione di patti, come quello di specie, in
forza dei quali il percettore di un reddito, obiettivamente soggetto ad
imposta e non esente, veniva ad essere sollevato dal carico fiscale
gravante sul reddito percepito, trasferendone consensualmente il peso
su soggetto non tenuto in proprio al pagamento dell'imposta.
Secondo la Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione, tale
disciplina violerebbe l'art. 53 della Costituzione (che prevede un
prelievo fiscale commisurato alle condizioni economiche "subiettive"
dei cittadini e non semplicemente calcolato in funzione "obiettiva" del
reddito percepito), in quanto consente, mediante pattuizioni private,
che il contribuente si sottragga a quanto dovuto in proporzione alle
sue condizioni economiche effettive, trasferendo in tutto o in parte
l'onere fiscale su un altro soggetto.
2. - È fuor di dubbio che la questione sollevata sarebbe superata
se al caso di specie, oggetto del procedimento di merito, si dovesse
applicare l'attuale normativa che regola la materia.
Infatti l'art. 47, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
stabilisce che le rendite vitalizie costituite ai sensi dell'art. 1872
c.c. sono equiparabili ai redditi di lavoro dipendente e pertanto, ai
sensi dell'art. 24, terzo comma, del d.P.R. n. 600 della stessa data,
chi è tenuto alla corresponsione della rendita deve operare, all'atto
del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal
beneficiario con l'obbligo, e non più la facoltà, di esercitare la
rivalsa. E l'art. 95 del d.P.R. n. 602, sempre del 29 settembre 1973,
pone una sanzione a carico del debitore della rendita che non effettui
la prescritta ritenuta alla fonte.
Questo complesso di norme imperative - come osserva il giudice a
quo - comporta la nullità dei patti ad esse contrari ai sensi
dell'art. 1418, primo comma, c.c., fra i quali rientra certamente
quello oggetto della controversia di merito.
Si pone quindi in via preliminare il problema se la norma impugnata
sia da applicare alla fattispecie in esame, perché in caso contrario
la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.
Sul punto l'ordinanza di rimessione difetta di adeguata
motivazione, in quanto si riserva di accertare l'applicabilità della
norma impugnata, e la conseguente liceità del patto intervenuto tra le
parti, successivamente alla soluzione della questione di
costituzionalità sollevata davanti a questa Corte.
In tanto la nuova normativa sull'I.R.P.E.F. sarebbe inapplicabile
- ipotizza il giudice a quo - in quanto verrebbe non già ad incidere
sull'esecuzione periodica del contratto, bensì a modificare la
disciplina giuridica dell'atto generatore del rapporto. Ma la soluzione
dell'ipotesi così prospettata (sulla base di una giurisprudenza
ordinaria che non riguarda rapporti tributari, ma esclusivamente
rapporti di natura privata) viene rimessa all'esito del giudizio di
costituzionalità. Né va sottaciuto, peraltro, che la richiesta di
esercitare il diritto di rivalsa da parte del vitaliziante non infirma
l'originaria convenzione intervenuta con il beneficiario, ma attiene
alla sua esecuzione nel periodo successivo all'entrata in vigore della
nuova normativa, che rende obbligatoria la rivalsa.
La questione va quindi dichiarata inammissibile per difetto di
adeguata motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio de quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(testo unico sulle imposte dirette), sollevata in relazione all'art. 53
della Costituzione dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte