Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Fattispecie disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, n. 1 legge notarile - Violazione artt. 47 e 48 l. n. 89 del 1913 e 603, comma 2, c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'illecito disciplinare del notaio derivante dalla violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" – è integrato in caso di 45 <!-- pag. 46 --> inosservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della stessa legge, inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, nonché dell'art. 603, comma 2, c.c.,. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), perché il suddetto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
Cass. civ. n. 2648/2026Sez. 2Rv. 677445-02
Riguarda ancheart. 28 legge 89/1913art. 47 legge 89/1913art. 48 legge 89/1913art. 58 legge 89/1913art. 603 Codice civile
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Violazioni tali da determinare la nullità della sanzione disciplinare - Limitazione a quelle idonee a ledere il diritto di difesa dell’incolpato - Sussistenza - Conseguenze. · TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE In genere. 92 <!-- pag. 93 --> In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all.
A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione delle previsioni procedimentali incidenti sul diritto di difesa dell'incolpato, sicché, ove le violazioni rilevabili nell'iter procedimentale risultino irrilevanti rispetto ai passaggi previsti come necessari a tutela delle garanzie dell'incolpato, è inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la costituzione ex post del Consiglio di disciplina, rispetto al momento della richiesta del lavoratore, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato e che l'omessa delega di indagini ai funzionari da parte del Direttore costituisse una fattispecie di "mancato rispetto delle competenze", tutelabile in via risarcitoria, attenendo alla fase antecedente l'inizio del procedimento disciplinare).
Cass. civ. n. 2377/2026Sez. LRv. 677816-01
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratoriart. 1 legge 92/2012art. 1421 Codice civile
Precedenti: 677762-01, 673565-01, 644525-01, 666975-02
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO Autoferrotranvieri - Esonero per scarso rendimento di cui all'art. 27, lett. d), All.
A al r.d. n. 148 del 1931 - Adempimenti prescritti - Inosservanza - Nullità - Condizioni - Conseguenze. Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, regolato dal r.d. n. 148 del 1931, l'esonero dal servizio per scarso rendimento ex art. 27, lett. d), All. A, adottato senza il parere del Consiglio di disciplina e la previa audizione personale dell'agente, ove richiesta, è nullo per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., con la conseguenza che va applicata la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.
Cass. civ. n. 1583/2026Sez. LRv. 677411-01
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 673565-01, 643185-01, 666975-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Inosservanza delle previsioni ivi contenute - Nullità per violazione di norma imperativa - Automatismo - Esclusione - Valutazione della natura imperativa della disposizione non osservata - Necessità - Fondamento - Fattispecie. · TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione di disposizioni effettivamente dotate di forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mancata redazione della relazione scritta, richiesta dal comma 3 dell'art. 53, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato, sostanziandosi nell'omissione di un adempimento endo-procedimentale, legato alla ripartizione dell'attività all'interno della struttura organizzativa dell'azienda e non lesiva del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 1157/2026Sez. LRv. 677762-01
Precedenti: 673565-01, 646738-02, 640793-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Annullamento del bando di gara - Caducazione automatica del contratto a valle - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di appalto pubblico, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice, che sia investito della relativa questione, valutare in concreto la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che dall'annullamento di alcuni atti della gara "a monte" aveva fatto derivare automaticamente la nullità della successiva convenzione, avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato). 46 <!-- pag. 47 -->
Cass. civ. n. 34153/2025Sez. 1Rv. 676994-01
Riguarda ancheart. 245 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Precedenti: 673134-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratto di conto corrente bancario – Stipulazione antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 – Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Nullità delle clausole - Applicabilità dell'art. 7, comma 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2020 - Esclusione - Conseguenze.
In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Cass. civ. n. 33336/2025Sez. 1Rv. 676529-01
Riguarda ancheart. 1283 Codice civileart. 120 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 25 d.lgs. 342/1999
Precedenti: 657637-01, 577944-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 - Natura testuale - Alternatività della dichiarazione inerente all'epoca di costruzione dell'immobile e dell'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico - Produzione e menzione dei titoli abilitativi in sede di rettifica - Conseguenze in tema di validità dell'atto traslativo.
Dalla natura testuale della nullità comminata dall'art. 40 l. n. 47 del 1985 consegue che la dichiarazione dell'alienante nell'atto di trasferimento circa l'epoca di costruzione dell'immobile (nella specie, ante 1° settembre 1967) è alternativa all'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico, con la conseguenza che la dichiarazione mendace inerente all'epoca di costruzione del bene non comporta la nullità dell'atto traslativo se essa è superata, in sede di rettifica dell'atto, dalla produzione e menzione dei titoli abilitativi dell'immobile, reali e riferibili alla costruzione.
Cass. civ. n. 30827/2025Sez. 2Rv. 676941-01
Riguarda ancheart. 40 legge 47/1985
Precedenti: 668709-02, 676013-01, 653283-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Credito restitutorio nascente da contratto nullo - Cedibilità - Fondamento - Contestazione in ordine all’invalidità del contratto - Irrilevanza - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere. 71 <!-- pag. 72 --> Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
Cass. civ. n. 29691/2025Sez. 3Rv. 676816-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 1260 Codice civile
Precedenti: 669144-01, 673485-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Contratti assicurativi - Trasferimento dell'onere economico di una sanzione amministrativa - Illiceità - Fondamento - Fattispecie. · CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE In genere.
In tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito).
Cass. civ. n. 28967/2025Sez. 3Rv. 676815-01
Riguarda ancheart. 12 Codice delle assicurazioni private.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Contrarietà a buona fede - Sussistenza - Fondamento. 70 <!-- pag. 71 --> Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.
Cass. civ. n. 28716/2025Sez. 2Rv. 676937-01
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 122/2005art. 1351 Codice civile
Precedenti: 666851-01, 656208-01, 659130-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Anatocismo bancario - Illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Cass. civ. n. 28599/2025Sez. 1Rv. 676866-01
Riguarda ancheart. 1283 Codice civileart. 120 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 25 d.lgs. 342/1999
Precedenti: 676373-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985 - Qualificazione - Finalità - Conseguenze - Presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante o dell'attestazione del tecnico - Validità del contratto.
La nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, va qualificata come nullità formale e testuale ex art. 1418, comma 3, c.c., in quanto sanziona la mancata inclusione, negli atti inter vivos ad effetti reali, della dichiarazione del disponente o dell'attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite, cosicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contratto è valido indipendentemente dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata e purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 27531/2025Sez. 2Rv. 676457-03
Riguarda ancheart. 29 legge 52/1985art. 19 d.l. 78/2010art. 1 legge 122/2010
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Anatocismo bancario - Applicazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.
Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.
Cass. civ. n. 27460/2025Sez. 1Rv. 676373-01
Riguarda ancheart. 1283 Codice civileart. 120 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 25 d.lgs. 342/1999
Precedenti: 657637-01
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Riferimenti e dichiarazioni in materia catastale nell'atto notarile - A pena di nullità - Sussistenza - Atto soggetto a conferma - Violazione dell'art. 28 legge notarile - Sussistenza - Conseguenze in ambito sanzionatorio.
In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti 45 <!-- pag. 46 --> alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.
Cass. civ. n. 26290/2025Sez. 2Rv. 676710-01
Riguarda ancheart. 28 legge 89/1913art. 29 legge 52/1985art. 1419 Codice civile
Precedenti: 674277-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausola di pattuizione di interessi - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Oneri di allegazione - Contenuto - Deficienze assertorie - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.
Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).
Cass. civ. n. 25305/2025Sez. 3Rv. 676344-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 1815 Codice civileart. 2 legge 108/1996
Precedenti: 672530-01, 658833-03
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Gestore aeroportuale - Servizio di rifornimento di carburante - Addebito di corrispettivi aggiuntivi alle compagnie petrolifere - Illecito antitrust - Conseguenze - Nullità del contratto tra le compagnie e vettore aereo - Esclusione - Azione risarcitoria da parte di quest’ultimo - Ammissibilità.
L'illecito antitrust, ascrivibile ai gestori dei servizi aeroportuali in relazione alla quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi addebitati alle compagnie petrolifere per il rifornimento di carburante dei velivoli, non determina la nullità delle pattuizioni contrattuali con cui tali compagnie ne abbiano trasferito il costo in capo al vettore aereo, potendo, al più, giustificare un'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo nei confronti dei gestori suddetti.
Cass. civ. n. 24934/2025Sez. 3Rv. 676435-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 11 legge 248/2005
Precedenti: 645657-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Cass. civ. n. 23843/2025Sez. 1Rv. 675929-01
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 1421 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 633503-01
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Requisiti.
Ai fini della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, il requisito dell'assistenza dell'associazione professionale di categoria postula un'effettiva attività di consulenza e di indirizzo, che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, con la conseguenza che, ove l'assistenza sia stata prestata in tal modo, il contratto è valido, essendo a tal fine probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.
Cass. civ. n. 22322/2025Sez. 3Rv. 676200-02
Riguarda ancheart. 45 Contratti agrari
Precedenti: 650287-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza della nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Cass. civ. n. 22102/2025Sez. 3Rv. 675454-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 1346 Codice civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 666118-01, 670332-01
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria - Oneri accessori all'erogazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Necessità - Prova della corresponsione - Rilevanza della quietanza - Esclusione - Fattispecie.
In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).
Cass. civ. n. 21831/2025Sez. 3Rv. 675456-01
Riguarda ancheart. 644 Codice penaleart. 1224 Codice civileart. 1282 Codice civileart. 1815 Codice civileart. 2 legge 108/1996
Precedenti: 669298-01, 643727-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).