Sentenza n. 112/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 134d.P.R. 237/1964
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 134, secondo
comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), promosso
con ordinanza emessa il 31 agosto 1981 dal Giudice istruttore presso il
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bais
Maurizio, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Bais Maurizio,
imputato del reato di cui agli artt. 158 e 160 n. 1 del codice penale
militare di pace perché iscritto di leva, si era procurato, mentre si
trovava nell'aula del consiglio di leva di Udine per affrontare i tests
attitudinali, lesioni personali, il Giudice istruttore presso il
Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità
dell'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
"nella parte in cui stabilisce che gli iscritti di leva, che commettono
i reati militari previsti dagli artt. da 157 a 163 del codice penale
militare di pace, siano sottoposti alla giurisdizione militare".
Rilevato che la retta nozione di appartenente alle Forze armate è
quella fornita, in via esclusiva, dalle leggi militari, stando alle
quali la posizione di "militare" si assume solo in base all'atto di
arruolamento (art. 61, lettera e, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
modificato dall'art. 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191), il giudice
a quo ha ravvisato nella norma impugnata contrasto anzitutto con l'art.
103, terzo comma, della Costituzione, perché negli iscritti di leva
difetterebbe lo stato di appartenenti alle Forze armate richiesto
dall'indicato precetto costituzionale per la giurisdizione dei
tribunali militari in tempo di pace, e poi con l'art. 25, primo comma,
della Costituzione, perché dall'attribuzione della cognizione dei
reati commessi dagli iscritti di leva alla giurisdizione militare
deriverebbe come conseguenza la loro sottrazione al giudice naturale
precostituito ex lege, che è l'autorità giudiziaria ordinaria.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1981.
Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione sottopone al vaglio di questa Corte
il secondo comma dell'art. 134 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237
(Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica), "nella parte in cui stabilisce che gli iscritti di
leva, che commettono i reati militari previsti dagli artt. da 157 a 163
del codice penale militare di pace, siano sottoposti alla giurisdizione
militare".
2. - Più precisamente, trattandosi di un comma la cui formulazione
è imperniata su particolari fattispecie criminose anziché su
particolari categorie di soggetti attivi ("I reati di cui al comma
precedente - e, cioè, i reati previsti negli artt. da 157 a 163 del
codice penale militare di pace e dall'art. 115 del codice penale
militare di guerra, commessi dagli iscritti di leva o dai militari in
congedo - appartengono alla cognizione della autorità giudiziaria
militare"), la proposta questione di legittimità viene a coinvolgere
il secondo comma dell'art. 134 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a
163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione
dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti
di leva.
3. - Come chiaramente emerge sia dalla fattispecie concreta oggetto
del procedimento a quo (reato commesso da un iscritto di leva prima
della "pronuncia di arruolamento") sia dal concomitante e contrapposto
richiamo dell'art. 134, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, alla categoria dei "militari in congedo", sicuramente comprensiva
degli iscritti di leva che siano stati arruolati, per "iscritti di
leva" devono qui intendersi gli iscritti di leva in senso stretto,
cioè gli iscritti di leva per i quali non è stata ancora adottata dal
Consiglio di leva competente una di quelle decisioni (pronuncia di
arruolamento, pronuncia di riforma, pronuncia di esclusione dal far
parte delle Forze armate) cui l'ordinamento ricollega una qualifica
positivamente o negativamente "determinante" ai fini della prestazione
del servizio militare (arruolato, riformato, escluso).
4. - Ad avviso del giudice a quo, la norma così individuata e
puntualizzata sarebbe in contrasto, anzitutto, con l'art. 103, terzo
comma, secondo periodo, della Costituzione, perché agli iscritti di
leva farebbe "difetto" quello "stato di appartenenti alle Forze armate"
in mancanza del quale mai potrebbe trovare giustificazione
costituzionale, nemmeno a fronte di reati militari, la giurisdizione
militare in tempo di pace. La conseguente sottrazione dell'iscritto di
leva all'autorità giudiziaria ordinaria si risolverebbe, altresì, in
una violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
5. - Affrontata con riferimento al primo dei due parametri
costituzionali invocati, la questione risulta fondata.
La qualità di "appartenente alle Forze armate", che l'art. 103,
terzo comma, secondo periodo, della Costituzione assume ad ineludibile
condizione per la sottoponibilità alla giurisdizione dei tribunali
militari in tempo di pace, non può non implicare l'esistenza di un
rapporto di attuale soggezione alla speciale potestà
dell'amministrazione militare e, quindi, l'attribuzione dello status di
militare (v. sentenza n. 48 del 1959).
Ad evitare che l'inserimento nelle Forze armate abbia luogo senza
la dovuta serietà ed attendibilità l'insorgere di un tale status non
può essere la conseguenza di un automatismo indiscriminato, quale
sarebbe quello basato sulla semplice iscrizione nelle liste di leva,
richiedendo, invece, puntuali verifiche, da raggiungere attraverso
adeguati sviluppi procedimentali.
L'iscrizione nelle liste di leva, qualunque ne sia la
regolamentazione, rappresenta nulla più che il punto d'avvio di un
iter procedimentale all'esito del quale, e soltanto all'esito del
quale, diventa possibile stabilire nei confronti del singolo se egli
abbia acquisito lo status di militare, entrando così a far parte delle
Forze armate, o se, invece, per la mancata acquisizione di tale status,
ne sia rimasto estraneo.
In nessun caso ed in nessun modo, quindi, gli iscritti di leva
possono essere ricondotti nell'ambito della nozione di "appartenenti
alle Forze armate".
6. - L'anzidetta conclusione trova puntuale riscontro tanto nel
sistema normativo sul quale si basava l'organizzazione delle Forze
armate all'atto dell'approvazione della Carta costituzionale quanto
nella successiva regolamentazione della materia, comprese le norme
attualmente in vigore, un sistema ed una regolamentazione del tutto
coincidenti in quello che può ben dirsi un costante, preciso,
punto-cardine dell'ordinamento militare italiano: l'iscritto di leva
acquisisce lo status di militare, entrando a far parte dell'istituzione
delle Forze armate, solamente con l'arruolamento (cioè, con
l'inserimento nei ruoli militari e la conseguente iscrizione in tali
ruoli) e, quindi, mai prima di esso né tanto meno, senza di esso.
7. - Nell'ambito della normativa preesistente alla Costituzione,
vanno soprattutto ricordati gli artt. 61 e 74 del testo unico delle
disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con
il regio decreto 14 febbraio 1938, n. 329: alla stregua del primo, "Il
Consiglio di leva o la commissione mobile... procede all'esame
personale degli iscritti, pronunciando... l'arruolamento di tutti
coloro che risultano idonei al servizio militare", mentre, in forza del
secondo, "Gli iscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in
congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi;
possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi". Si
tratta, peraltro, di disposizioni già all'epoca della loro emanazione
assolutamente non nuove, ritrovandosi per entrambe numerosi precedenti
pressoché identici nei testi unici per l'Esercito del 1932 (artt. 61 e
74), del 1927 (artt. 60 e 71) e del 1911 (artt. 38 e 116), nonché nel
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva
marittima (artt. 26 e 34) approvato con il regio decreto 28 luglio
1932, n. 1365, e nella legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva
marittima (artt. 19 e 26): il tutto con ancor più lontani riscontri
nella legislazione della seconda metà del secolo scorso, fino alla
legge organica 20 marzo 1854 del Regno di Sardegna.
Quanto al codice penale militare di pace del 1941 - il quale non fa
parola degli iscritti di leva nelle disposizioni generali dettate dagli
artt. da 1 a 13, limitandosi a menzionarli nel solo, più specifico,
art. 160 n. 1, come categoria a sé stante, nettamente distinta sia dai
militari in servizio sia dai militari in congedo illimitato -
l'importanza determinante, che l'avvenuto arruolamento assume ai fini
dell'applicabilità delle norme penali militari agli appartenenti alle
Forze armate, risulta ulteriormente sottolineata dalla particolare
prescrizione inserita nell'art. 16, secondo cui "La legge penale
militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello
Stato, ancorché posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la
nullità dell'arruolamento o la incapacità di appartenere alle forze
stesse".
Risalendo, infine, ai lavori preparatori del codice,
particolarmente significativo si rivela un brano della relazione al
progetto preliminare del 1932: nel disattendere una proposta volta ad
includere tra i soggetti attivi di talune fattispecie criminose anche
l'iscritto di leva, la relazione ne spiegava il mancato accoglimento
"perché l'iscritto di leva non arruolato non è militare, in quanto
l'arruolamento è appunto l'atto che lo fa diventare tale" (n. 113,
pag. 134). Di fronte all'insistito reiterarsi di tale proposta non era
rimasta, per superare l'ostacolo indicato, altra via che quella del dar
vita ad una previsione apposita (via, del resto, già seguita dall'art.
5 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, a modifica degli
allora vigenti codice penale per l'esercito e codice penale militare
marittimo): quella, appunto, che sarebbe stata poi trasfusa nel più
sopra ricordato art. 160 n. 1 del codice penale militare di pace.
8. - La situazione fin qui descritta non è sostanzialmente mutata
dopo l'entrata in vigore della Costituzione: e ciò perché da un lato,
l'impianto del codice penale militare di pace non ha subito variazioni
di rilievo per quanto riguarda l'enucleazione delle categorie
soggettive, mentre, dall'altro lato, gli artt. 61 e 74 del testo unico
delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito,
approvato con il regio decreto 14 febbraio 1938, n. 329, hanno trovato
sostanziale corrispondenza dapprima nell'art. 61 del d.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237, e poi nell'art. 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191
(Nuove norme per il servizio di leva). Questi due articoli, dal testo
perfettamente coincidente in tutto quanto interessa nella presente
sede, dedicano il primo comma alle decisioni del Consiglio di leva,
legittimandolo, fra l'altro, a pronunciare "l'arruolamento di tutti
coloro che risultino idonei al servizio militare" e "l'arruolamento
senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione
all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ecc., mentre nel
secondo comma stabiliscono che "gli iscritti di leva sono, dopo
l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa
della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente
avviati alle armi"
Analogamente, per quanto riguarda la leva di mare, gli artt. 26 e
34 del testo unico approvato con il regio decreto 28 luglio 1932, n.
1362, hanno trovato sostanziale corrispondenza dapprima nell'art. 64
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e poi nell'art. 16 della legge 31
maggio 1975, n. 191, entrambi con parziale rinvio alle correlative
norme sulla leva di terra.
Norme, tutte, da raccordare con le disposizioni generali di cui
agli artt. 7, 8 e 9 dello stesso d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237: per
il primo, "Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati
riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi,
debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o
nell'Aeronautica"; per il secondo, "Tutti gli arruolati sono iscritti
nei ruoli militari dell'anno in cui sono nati..."; per il terzo, "Gli
iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio
militare dal giorno dell'arruolamento sino...".
Anche ora, dunque, la legislazione militare ordinaria chiaramente
esclude che gli iscritti di leva entrino a far parte delle Forze armate
prima del loro eventuale arruolamento.
9. - In ogni caso, il ritenere che l'art. 103, terzo comma, secondo
periodo, della Costituzione possa legittimare una nozione di
appartenenza alle Forze armate più ampia di quella sistematicamente
adottata dal legislatore ordinario militare, così da ricomprendere
anche persone che quest'ultimo mai vi inserisce, incontrerebbe un
ostacolo insormontabile nell'eccezionalità della deroga che tale
precetto consente di apportare al principio dell'unità della
giurisdizione (v. ancora sentenza n. 48 del 1959). Una deroga la cui
eccezionalità è sottolineata, per giunta, dall'uso dell'avverbio
"soltanto", ad esprimere "la volontà che la giurisdizione militare in
tempo di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal
fine precisati" (sentenza n. 29 del 1958), da intendere quali "limiti
massimi" (sentenza n. 81 del 1980), il che conferma l'esigenza che "non
siano per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della
giurisdizione ordinaria la quale perciò è da considerare, per il
tempo di pace, come la giurisdizione normale" (sentenza n. 29 del
1958).
L'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nel
sottoporre alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare reati
commessi da semplici iscritti di leva, come tali non ancora arruolati
e, quindi, tuttora in attesa di una decisione qualificante ad opera del
Consiglio di leva, oltrepassa sicuramente il limite soggettivo che
l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione pone alla
giurisdizione nei tribunali militari in tempo di pace, donde
l'illegittimità costituzionale della norma in questione.
Resta con ciò assorbita l'altra censura di illegittimità
prospettata dal giudice a quo nei confronti della stessa norma in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella
parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a 163
del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione
dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti
di leva.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte