Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e

54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 31 maggio 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione

distaccata di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra

Jemma Ugo e l'Esattoria Consorziale di Pastorano - Camigliano ed

altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta

ex art. 700 del codice di procedura civile la sospensione della

riscossione d'imposte dirette, iscritte a ruolo per un terzo

dell'importo accertato, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere,

sezione distaccata di Pignataro Maggiore, dopo aver concesso tale

misura cautelare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio

1990, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme non

consentono al giudice ordinario di sospendere l'esecuzione coattiva

per la riscossione delle imposte;

che a parere del giudice a quo il potere di sospensione non

dovrebbe essere accordato unicamente all'Intendente di finanza, in

quanto ciò concreterebbe un ingiustificato privilegio in favore

dell'amministrazione finanziaria che è parte nel giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente

eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza,

concludendo nel merito per l'infondatezza;

Considerato che questa Corte ha in più occasioni dichiarato

l'infondatezza della questione, osservando come contro gli atti

esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di

sospensione attribuito all'Intendente di finanza - soggetto al

sindacato del giudice amministrativo - e dalla iscrizione a ruolo

soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche

attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni

tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio (cfr.

sentenze nn. 63/1982, 67/1974 e 87/1962 e ordinanze nn. 916/1988 e

288/1986);

che peraltro l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata dopo

che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento di

sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura

civile, onde, essendo esaurito il giudizio a quo, manca il requisito

della rilevanza della questione nel giudizio stesso;

che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile (cfr.

ordinanze nn. 92/1990, 142 e 1158/1988, 428/1987, 68/1986 e

252/1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), sollevata, in relazione agli artt. 24 e 113 della

Costituzione, dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione

distaccata di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte