Art. 53

Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi ((duecento)) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Testo vigente dal 21 agosto 2013 al 1 gennaio 2027 · versione 105 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art53 · fonte su Normattiva