Sentenza n. 1128/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 311/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma
secondo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato
giuridico ed economico dei professori universitari), in relazione
all'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal T.A.R. del
Lazio sul ricorso proposto da Martino Antonio c/l'Università degli
studi di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione iscritta al
n. 115 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno
1988.
Visto l'atto di costituzione di Martino Antonio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Alessandro Pace per Martino Antonio e l'Avvocato
dello Stato Carlo Tomello per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza (R.O. n. 115 del 1988) emessa il 9 aprile 1986
(pervenuta alla Corte costituzionale il 12 marzo 1988) il tribunale
amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., dell'art. 12, comma secondo, della l.18 marzo 1958, n. 311,
"nella parte in cui non prevede l'applicabilità ai docenti
universitari dell'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3", ciò
"implicando una disparità di trattamento tra i docenti universitari,
da una parte, e gli altri impiegati civili dello Stato ivi compresi i
docenti non universitari, da altra parte", i quali (diversamente dai
primi) "fruiscono dell'estinzione del procedimento disciplinare
quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun
ulteriore atto sia stato compiuto".
Il giudizio a quo risulta promosso per l'annullamento del decreto
del Rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con
il quale venne irrogata a un docente la sanzione disciplinare della
censura.
Deduce il ricorrente la violazione dell' art. 120 del d.P.R. n. 3
del 10 gennaio 1957, assumendo l'intervenuta estinzione del
procedimento disciplinare concluso con l'adozione dell'impugnato
decreto sanzionatorio, essendovi stati intervalli di tempo superiori
ai 90 giorni tra successivi atti dell'iter procedimentale; il T.A.R.
Lazio, rilevata la fondatezza della circostanza di fatto, ha dovuto
constatare l'inapplicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Infatti l'art. 12, comma secondo, della citata l.18 marzo 1958, n.
311, nell'indicare gli articoli del d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, le
cui disposizioni sono applicabili ai docenti universitari, non vi
comprende la detta disposizione.
Il T.A.R. remittente osserva che tale omissione si risolve in una
discriminazione, anche nei riguardi delle altre categorie di docenti,
ai quali l'applicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 è
stata estesa dall'art. 108 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.
2. - Nel presente giudizio si è costituito l'interessato prof.
Antonio Martino a mezzo dell'avv. Alessandro Pace. Rileva lo stesso,
associandosi alle censure del Giudice rimettente, come sotto il
profilo dell'assoggettabilità a provvedimento disciplinare lo status
del professore universitario non si distingua "ontologicamente" dallo
status del comune impiegato civile.
Qualora, auspica il ricorrente, si ritenesse fondata la predetta
questione di costituzionalità, si chiede di estendere la
declaratoria ex art. 27 della l. n. 87/1953, anche all'art. 110 e
allo stesso art. 120 d.P.R. n. 3/1957, "nella parte in cui non
prevedono che il termine massimo di novanta giorni valga, altresì,
ai fini estintivi del medesimo potere di procedere disciplinarmente",
con decorrenza cioè dal momento della conoscenza dei fatti da parte
della p.a.
Costituirebbe principio generale del nostro ordinamento
irragionevolmente derogato, si assume, dagli artt. 110 e 120 citt.,
che tutte le potestà incidenti su sfere di libertà debbano essere
esercitate entro un congruo termine, a pena di estinzione del
medesimo potere.
3. - Ha presentato atto di intervento la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, per la quale la sollevata questione si appaleserebbe
infondata.
La situazione normativa sarebbe frutto di una precisa scelta del
legislatore: infatti la mancata previsione troverebbe razionale
giustificazione nella spiccata autonomia dello status dei docenti
universitari e nella specificità della relativa procedura
disciplinare.
Né si ritiene condivisibile l'argomentazione circa la disparità
di trattamento tra professori universitari e "altre categorie di
docenti" cui l'applicabilità dell'art. 120 d.P.R. n. 3/1957 sarebbe
stata "estesa nell'ambito di più generale rinvio".
La discrezionalità legislativa nella specie spazierebbe, entro un
ambito larghissimo, trattandosi di operare, dunque, una valutazione
comparativa di due contrapposti interessi: rilevanza e prestigio
della funzione da una parte, giusta tutela dei diritti ed interessi
dei singoli dall'altra. Considerato in diritto
1. - L'art. 12, comma secondo, della legge 18 marzo 1958 n. 311,
nel disporre che ai procedimenti disciplinari instaurati a carico di
professori universitari di ruolo si applicano taluni articoli -
espressamente richiamati - dello Statuto degli impiegati civili dello
Stato, omette riferimento positivo all'art. 120.
Quest'ultimo testualmente prevede l'estinzione del procedimento,
senza che se ne possa effettuare la rinnovazione, quando siano
decorsi novanta giorni dall'ultimo atto compiuto: con ciò viene ad
escludersi - a garanzia dell'incolpato - la protrazione sine die
dell'azione disciplinare.
Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale
del detto art. 12, poiché omissivo dell'estinzione in parola ed in
conseguenza discriminatorio - ex art. 3 Cost. - dei docenti
universitari rispetto agli "altri impiegati civili dello Stato, ivi
compresi i docenti non universitari".
2. - La questione è fondata.
È ben vero che l'attuale ordinamento della docenza universitaria
(d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) ha operato una indubbia trasformazione
nell'assetto degli insegnanti con una disciplina fortemente
innovativa. Tuttavia, ciò concerne precipuamente, come la Corte ha
già avuto modo di rilevare, la struttura dei ruoli e il comparto
retributivo (sent. n. 1019 del 1988): integra rimane, pur nella
particolare configurazione di autonomia connessa a valori pur essi
costituzionalmente rilevanti, la posizione dei docenti, inseriti in
un rapporto peculiare di pubblico impiego.
Cosicché, la sperimentabilità sine die del procedimento
disciplinare costituisce di certo un eccesso di tutela del prestigio
della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie
dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate
non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi.
L'innegabile disparità è maggiormente rilevabile, dunque, in
quanto concretata nei confronti di chi esplica in sommo grado la
funzione docente, così comportando la dichiarazione di
illegittimità della norma, nella parte in cui non estende ai
professori universitari di ruolo anche il dettato dell'art. 120 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. - Ancorché l'esercizio di difesa da parte dell'incolpato
possa, in taluni casi, esser resa meno agevole da un'azione
disciplinare iniziata a distanza dai fatti occorsi, considerazioni al
riguardo fuoriescono assolutamente dalla presente fattispecie: essa
sfugge, per tali differenti aspetti, a una pronuncia - così come
invece prospettato dalla difesa - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n.
87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed
economico dei professori universitari) nella parte in cui non
richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari
di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte