Art. 120 — Estinzione del procedimento
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione degli esami dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97. Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva