Sentenza n. 1129/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del d.P.R.
30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio
1974 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra
Di Folca Filomena e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 283 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 246 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Di Folca Filomena e
dell'I.N.A.I.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1974 - pervenuta alla Corte
costituzionale il 1° aprile 1983 - il Tribunale di Frosinone ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma e 38, secondo
comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.
215 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui subordina la
corresponsione della rendita per inabilità permanente parziale
conseguente ad infortuni sul lavoro in agricoltura alla sussistenza
di una riduzione dell'attitudine al lavoro di grado superiore al 15%.
Premesso che nella specie trattavasi di infortunio occorso il 2
aprile 1970, per il quale era stata riconosciuta dall'I.N.A.I.L.
un'inabilità permanente nella misura del 14%, il Tribunale esclude
innanzitutto, in punto di rilevanza, di poter fare applicazione
dell'art. 5 della sopravvenuta legge 8 agosto 1972, n. 457, con il
quale il grado di inabilità richiesto per la corresponsione della
rendita è stato fissato nel 10%, in misura cioè corrispondente a
quella stabilita nell'art. 74, secondo comma, del medesimo T.U. per
gli infortuni sul lavoro nell'industria. Ciò infatti equivarrebbe
all'attribuzione di un diritto che, all'epoca dell'evento, era
escluso dalla normativa allora vigente.
Nel merito, il giudice a quo osserva che, essendo la prestazione
previdenziale in questione volta a garantire i mezzi adeguati alle
esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, una
differenziazione di trattamento potrebbe radicarsi non sul maggiore o
minore rischio insito nelle attività considerate (agricola, o
industriale), ma solo sulla diversa incidenza di una certa riduzione
della capacità lavorativa sui lavoratori dei due settori. Ma una
tale differenza non è ad avviso del Tribunale configurabile né in
termini di diversità della capacità lavorativa necessaria allo
svolgimento dell'attività agricola o industriale, né ai fini della
valutazione della capacità lavorativa residua: tant'è che la
differenziazione è stata eliminata dalla norma sopravvenuta, appunto
perché priva di ogni giustificazione.
Di qui il contrasto della disposizione impugnata sia con l'art.
38, secondo comma, Cost., posto che richiedendo nel settore agricolo
un'incapacità lavorativa di maggior grado, non assicura la
corrispondenza del mezzo previdenziale alle esigenze di vita; sia con
gli artt. 35, primo comma e 3 Cost., in quanto non assicura
un'identica protezione dal rischio di infortunio sul lavoro.
2. - Alle argomentazioni svolte dal Tribunale si richiama la parte
privata Di Folca Filomena - rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale
Nappi - la quale in particolare sostiene, da un lato, che tra
attività agricola ed industriale non è configurabile una diversità
di rischi e che, comunque, questa potrebbe incidere solo sulla
determinazione dei premi assicurativi ma non rappresentare una
condizione per l'attribuzione della rendita; dall'altro, che la
diminuzione della capacità lavorativa va rapportata all'attitudine
al lavoro generica e non specifica, sicché il grado di inabilità ha
rilievo solo ai fini della misura della rendita e non della sua
sussistenza.
3. - L'I.N.A.I.L., costituitosi, ha chiesto invece che la
questione sia dichiarata infondata. La riduzione dell'attitudine al
lavoro va infatti, a suo avviso, apprezzata in relazione alla sua
incidenza sulla capacità di guadagno, che è stata valutata
diversamente dal legislatore in correlazione alla diversità delle
mansioni - e quindi della tipicità dell'attività espletata nei due
settori, industriale ed agricolo - in base alle quali si determina il
residuo di idoneità utile al lavoro ed alla produzione di guadagno.
Né a diverso avviso potrebbe indurre la parificazione operata con la
legge n. 457 del 1972, costituendo questa un adeguamento
dell'evoluzione economico-sociale conseguente alla trasformazione
dell'agricoltura in senso industriale. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di
Frosinone dubita che contrasti con gli artt. 3, 35, primo comma e 38,
secondo comma, Cost., l'art. 215 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui
subordina la corresponsione della rendita per inabilità permanente
parziale conseguente ad infortuni sul lavoro in agricoltura alla
sussistenza di una riduzione dell'attitudine al lavoro di grado
superiore al 15%. Ciò, a suo avviso, darebbe luogo ad ingiustificata
disparità di trattamento rispetto agli infortuni occorsi ai
lavoratori dell'industria - cui la rendita è corrisposta in caso di
riduzione dell'attitudine al lavoro superiore al 10% (art.74 del
medesimo T.U.) - e determinerebbe, conseguentemente, un'inadeguata
protezione previdenziale dal rischio infortunistico, non
corrispondente alle esigenze di vita dei lavoratori.
2. - La questione è fondata.
Giova premettere che la disparità di trattamento lamentata dal
giudice a quo è stata eliminata con l'art. 5 della legge 8 agosto
1972, n. 457, con il quale il grado di invalidità permanente che dà
titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul
lavoro in agricoltura è stato fissato "in misura superiore al 10 per
cento", pari, cioè, a quella prevista dall'art. 74, secondo comma,
T.U. n. 1124 del 1965 per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
Disponendo tale equiparazione, il legislatore ha indubbiamente
riconosciuto che le due attività, agricola ed industriale, non
possono essere differenziate né quanto ad entità del rischio ad
esse inerente, né quanto ad incidenza della riduzione della
capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno. Si tratta,
quindi, di accertare se la diversa valutazione effettuata dal
legislatore delegato nel 1965 possa o meno trovare razionale
giustificazione.
La disposizione del T.U. impugnato non può, invero, essere
considerata come mera riproduzione delle previgenti disposizioni in
materia, il cui nucleo normativo essenziale - concernente la
considerazione, nel settore agricolo, della sola inabilità di grado
superiore al 15 per cento - risale all'art. 3, secondo comma, del
d.l. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450. L'ampiezza della delega contenuta
nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 - diretta ad
introdurre "modifiche, correzioni, ampliamenti" delle norme vigenti,
ivi compresa la "revisione dei criteri valutativi delle inabilità"
ed il "miglioramento delle prestazioni" - rende infatti palese che si
è qui in presenza non di una mera novazione della fonte, ma di una
precisa scelta del legislatore delegato diretta ad escludere
l'equiparazione poi realizzata dal legislatore del 1972: scelta - è
da notare - che si appalesa contrastante con quella implicita in
molteplici disposizioni innovative del titolo II del T.U. che,
attraverso il frequente rinvio a quelle corrispondenti del titolo I,
testimoniano di un indirizzo generale tendenzialmente volto a
realizzare un'equiparazione di normativa tra settore industriale e
settore agricolo.
3.- Così precisati i termini della questione, va qui ribadito che
dal principio di uguaglianza discende che a parità di inabilità
deve corrispondere parità di tutela previdenziale (cfr. sent. n. 246
del 1986). Una volta, cioè, che si riconosca che inabilità
permanente tra l'11 ed il 16% sono tali da non consentire una normale
esplicazione dell'attività lavorativa e quindi da ridurre in misura
significativa la capacità biologica di guadagno, è in linea di
principio incongruo che la tutela previdenziale sia riconosciuta solo
per talune delle attività riconosciute meritevoli di protezione e
non per altre.
Non par dubbio, innanzitutto, che già all'epoca dell'emanazione
del T.U. n. 1124 del 1965 la meccanizzazione dell'agricoltura avesse
raggiunto un ambito di diffusione tale da non consentire una netta
separazione, sotto il profilo dei livelli di rischio, tra attività
agricole ed industriali: e ciò tanto più se si considera che l'art.
1, quinto comma del T.U. ammette a fruire dell'assicurazione
obbligatoria non solo gli addetti alle macchine, ma anche gli
occupati in lavori complementari e sussidiari compiuti in locali
diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Ma ciò che più conta, ai fini in discorso, è che la riduzione
dell'attitudine al lavoro, ai fini del riconoscimento della
prestazione assicurativa, va riferita - secondo quanto comunemente si
ritiene - al lavoro generico e non a quello specifico. Perciò,
rispetto ad un'attività agricola non più essenzialmente manuale,
resta priva di dimostrazione l'assunzione - su cui la norma impugnata
si fonda - dell'irrilevanza sulla residua capacità di guadagno del
lavoratore agricolo di riduzioni della capacità lavorativa tra l'11
ed il 16%.
Devono ritenersi violati, di conseguenza, tanto l'art. 3 - per il
deteriore trattamento ingiustificatamente riservato rispetto a chi
operi nel settore industriale - quanto l'art. 38, secondo comma,
Cost., per il mancato apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze
di vita in caso di inabilità da infortunio del grado considerato.
Resta così assorbita la censura riferita all'art. 35, primo comma,
Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i
casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della
corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente
parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per
cento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte