Sentenza n. 113/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1968 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5Codice penale
- art. 28legge 648/1950
citata
- art. 91legge 648/1950
- art. 102legge 313/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28,
secondo comma, n. 5, del Codice penale, e 91 della legge 10 agosto
1950, n. 648, recante "riordinamento delle disposizioni sulle pensioni
di guerra", promossi con due ordinanze in data 16 dicembre 1966 emesse,
rispettivamente, dalla prima e dalla quinta sezione giurisdizionale per
le pensioni di guerra della Corte dei conti sui ricorsi di Scalise
Pasquale e di Barlozzo Carlo, iscritte al n. 115 del Registro ordinanze
1967 e al n. 9 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967 e n. 50 del 24
febbraio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nei giudizi relativi ai ricorsi con i quali tali Scalise Pasquale e
Barlozzo Carlo avevano impugnato i decreti del Ministero del tesoro
reiettivi, per sopravvenuta indegnità, delle loro domande intese ad
ottenere l'attribuzione della pensione di guerra, la prima e la quinta
sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei
conti, con due ordinanze pronunciate lo stesso giorno 16 dicembre 1966,
hanno proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 28,
secondo comma, n. 5, del Codice penale e 91 della legge 10 agosto 1950,
n. 648, che stabiliscono appunto la perdita della pensione di guerra da
parte di chi, posteriormente al suo conseguimento, abbia subito
condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o sia
stato condannato a pena superiore ai tre anni in base ai Codici penali
militari che renda il condannato indegno di appartenere alle forze
armate.
Nell'ordinanza della prima sezione, dato atto che la sentenza n. 3
del 1966 di questa Corte non riguarda l'ipotesi delle pensioni di
guerra, poiché queste non derivano da un rapporto di lavoro, si
osserva che anche tali pensioni adempiono peraltro molto spesso alla
funzione di assicurare il mantenimento del pensionato, specie nei casi
di invalidità totale, e che il diniego di questo mezzo di
sostentamento nell'ipotesi in cui l'invalido abbia riportato
determinate condanne sembra determinare una ingiustificata
diseguaglianza di trattamento fra invalidi incensurati ed invalidi
condannati.
Posto che anche chi ha commesso reati ha diritto a vivere, viene
pure in rilievo l'art. 27 della Costituzione, perché le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato e non si rieduca la persona
cui si tolgono i mezzi di sussistenza, favorendosi invece la
commissione di nuovi delitti.
L'ordinanza richiama, infine, l'art. 38 della Costituzione Che
afferma indiscriminatamente il diritto all'assistenza per i Cittadini
bisognosi, ai quali tale diritto è garantito senza particolari
qualificazioni di status professionale.
La quinta sezione, rilevata anch'essa l'inapplicabilità della
sentenza n. 3 del 1966 alle pensioni di guerra, si diffonde a ricercare
il fondamento della concessione delle pensioni stesse ritenendo che il
loro conferimento non riveste carattere assistenziale, ma dà vita ad
un vero diritto soggettivo, anche se si concreta in un indennizzo,
anziché in un risarcimento, derivando da un'attività non colposa
dello Stato. Se le pensioni in parola vogliono dare un ristoro per le
menomazioni del fisico della persona rimasta minorata in conseguenza di
fatti bellici, risulta rispetto a ciò irrilevante il fatto che questa
sia o non incensurata; mentre il diniego della pensione potrebbe quindi
risolversi nel diniego dei mezzi necessari per vivere, contemplati
nell'art. 38 della Costituzione.
Ambedue le sezioni ritengono pertanto la questione rilevante e non
manifestamente infondata, la prima, con riferimento agli artt. 3, 27 e
38 della Costituzione, la quinta, a quanto sembra, al solo articolo 38.
Ambedue le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967 e n. 50
del 24 febbraio 1968, ma nessuno si è costituito né è intervenuto
avanti la Corte. Conseguentemente questa ha deciso in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto :
1 - Poiché le due ordinanze riguardano analoghe questioni, deve
disporsi la riunione dei giudizi e la decisione con unica sentenza.
2. - Preliminarmente si presenta l'esame dell'influenza sulle
presenti cause della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra, sopravvenuta dopo
l'emanazione delle ordinanze, il cui art. 102, innovando alle
disposizioni di legge in esse denunciate, ha limitato la perdita del
diritto alla pensione di guerra solo ai casi di condanna a pena
superiore a tre anni pronunciata in base ai Codici penali militari, che
renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate,
eliminando così le altre ipotesi di perdita che l'art. 91 della legge
del 1950 faceva derivare da qualsiasi condanna cui conseguisse
l'interdizione perpetua ai pubblici uffici; ipotesi quest'ultima che
appunto ricorre nella specie, dato che tanto lo Scalise quanto il
Barlozzo hanno riportato condanne per reati di carattere non militare.
Le nuove disposizioni non sono tuttavia applicabili a costoro, oltre
che per effetto della statuizione dell'art. 116, primo comma, della
legge stessa che limita l'applicabilità delle sue norme più
favorevoli dal 16 gennaio 1968, anche in virtù dei principi, non
ricorrendo le condizioni poste dal terzo comma dell'art. 2 del Codice
penale che dispone la retroattività delle leggi penali più favorevoli
al reo (fra le quali sono da comprendere anche quelle che sanciscono
pene accessorie, e fra queste la perdita del diritto a pensione,
costituente uno degli effetti dell'interdizione perpetua ai pubblici
uffici) ma solo nell'ipotesi che non sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile, come invece nella specie è accaduto. La questione
investe solo l'art. 91, 1 comma, ultima parte.
3. - La Corte dei conti, nella prima delle due ordinanze, ha
sollevato il dubbio se le norme denunciate contrastino con l'art. 27
della Costituzione, nel senso di pregiudicare il fine rieducativo
assegnato alla pena. Questa Corte si è pronunciata
sull'interpretazione dell'articolo predetto in più occasioni, ed in
modo particolare con la sentenza n. 12 del 1966, nella quale ha
affermato che la pena pecuniaria non contrasta di per sé con la
funzione rieducatrice (e ciò anche quando, come risulta dalla
precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in
misura fissa), e ritiene il dovere riaffermare la precedente
interpretazione.
4. - Ugualmente infondata deve ritenersi la censura fatta derivare
dall'allegata violazione dell'art. 38 della Costituzione. Può
osservarsi come a siffatta violazione viene, in certo senso, a
ricollegarsi anche quella dell'art. 27 prima considerata, dato il
particolare aspetto sotto il quale la ordinanza l'hanno prospettata,
quando hanno fatto derivare il pregiudizio recato alla funzione
rieducativa della pena dalle difficoltà economiche conseguenti alla
perdita del diritto a pensione. A dimostrare però come anche l'art. 38
non risulti violato basta osservare che, a differenza di quanto avviene
per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che
rivestono appunto indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso
fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia
stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, e
sia dallo stato di bisogno di cui egli venga a trovarsi. Sicché,
risultando i due trattamenti fra loro indipendenti e, nei congrui casi
e ricorrendone i presupposti, cumulabili, non può ritenersi che la
perdita del diritto alla pensione di guerra prevista dalle norme
denunciate possa compromettere l'altro diritto all'assistenza ed alla
previdenza sociale.
5. - Fondata, invece, deve ritenersi la dedotta violazione
dell'art. 3 quando si confrontino le norme denunciate con la situazione
che si è venuta a determinare nella disciplina delle pensioni
ordinarie, in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966,
e 78 del 1967 e, con effetti più generali, della legge n. 424 del
1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul
conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore
dei pubblici dipendenti dalle condanne ad essi inflitte, quale che sia
il reato che le ha determinate, anche il più gravemente lesivo dei
supremi interessi dello Stato.
È vero che, come si è prima rilevato, diverso è il presupposto
che sostiene le due specie di concessioni, e che quelle effettuate in
dipendenza di eventi bellici, non essendo collegate a vincoli
discendenti da un preesistente rapporto di servizio consentono una più
ampia discrezionalità del legislatore, cui rimane affidata, insieme
alla decisione di indennizzare, facendone gravare l'onere sull'intera
collettività nazionale, in applicazione di un principio solidaristico,
i colpiti nell'integrità fisica a causa di eventi bellici, quella di
determinare i limiti quantitativi dell'indennizzo, nonché le
condizioni e le modalità per la sua attribuzione.
Dal che deriva che nessun ostacolo di principio è invocabile che
inibisca al legislatore di disporre la cessazione del diritto alla
pensione pel sopravvenire di cause di indegnità connesse a reati, non
potendosi a ciò opporre il carattere di diritto quesito alla pretesa
discendente dall'avvenuta concessione, dato che questa era stata
conferita sotto la predetta condizione risolutiva. Tuttavia la
disciplina in materia non può sottrarsi all'osservanza del principio
di eguaglianza, ed al sindacato sulla medesima, nei limiti in cui esso
è consentito al giudice della legittimità.
Ora ragioni di gravi perplessità non possono non sorgere sulla
ragionevolezza della diversità di trattamento che si viene a
determinare fra i militari di carriera e quelli non professionali per
il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata
ordinaria, in funzione di pensione di guerra (ex art. 37 legge n. 313
del 1968) conservino il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur
se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in
dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi,
ne vengono privati.
Ancora più incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi,
nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari
non di carriera, poiché, mentre fa discendere la revoca della pensione
di guerra per sopravvenuta indegnità del beneficiario, conserva poi
quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano
applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.
Anche se si dovessero ritenere non decisive le precedenti
considerazioni, tali sono invece da valutare altre deducibili dalla
diversità delle norme in esame rispetto a quelle sul risarcimento dei
danni di guerra, di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543;
risarcimento al quale è da riconoscere lo stesso carattere di
indennizzo proprio delle pensioni. L'art. 4 di questa legge sancisce la
pena accessoria dell'esclusione del risarcimento medesimo in
determinati casi di condanna, ma questi sono contenuti in una misura
più limitata rispetto a quella prevista per le pensioni, riguardando
non tutti i reati che importino l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici bensì solo (oltre ad alcuni reati militari) i reati contro la
personalità dello Stato e la pubblica amministrazione. E non sembra
giustificabile la minore severità nei confronti di chi ha subito, per
la stessa causa di guerra, danni alle cose rispetto a chi sia stato
leso nell'integrità fisica.
Altro motivo a suffragio della fondatezza dell'allegata violazione
dell'art. 3 si deduce dal citato art. 102 della legge del 1968, che
sembra esprimere la convinzione dello stesso legislatore circa la
mancanza di un solido fondamento giuridico a sostegno del mantenimento
della sanzione della perdita di un diritto che si radica nel
particolare sacrifizio dell'integrità fisica subito a causa del
servizio reso nella difesa della Patria, o comunque per effetto di
eventi straordinari provocati dalla guerra.
6. - Queste stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare,
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 102 della legge 18
marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica
di guerra, ed inoltre la prima parte del primo comma, nonché il
secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 91 della predetta legge
10 agosto 1950, n. 648.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto
attiene alle pensioni di guerra;
2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul
riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;
3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul
riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte