Sentenza n. 113/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/05/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 1423/1956
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
- art. 3legge 1423/1956
- art. 9legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3, 9 e 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 9 marzo 1973 e il 7 marzo 1974 dal pretore
di Modena nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Adani
Luciano e di Gibertoni Giancarlo, iscritte al n. 310 del registro
ordinanze 1973 e al n. 397 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973
e n. 289 del 6 novembre 1974;
2) ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Siracusa nel
procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione nei
confronti di Conti Santo, iscritta al n. 317 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del
26 settembre 1973;
3) ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal pretore di Barra nel
procedimento penale a carico di La Pasta Ciro, iscritta al n. 324 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimenti penali a carico, rispettivamente, di
Adani Luciano e di Gibertoni Giancarlo, imputati della contravvenzione
di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità, per non aver osservato le prescrizioni
relative alla misura della sorveglianza speciale che era stata loro
inflitta, il pretore di Modena, con ordinanze del 9 marzo 1973 e del 7
marzo 1974, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 3 e 9 della predetta legge n. 1423 del 1956, in riferimento
agli artt. 3, 13 e 14 della Costituzione.
2. - Con rapporto del 17 marzo 1973, la questura di Siracusa
comunicava all'autorità giudiziaria che il sorvegliato speciale Conti
Santo era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per aver
violato le prescrizioni del decreto con cui gli era stata inflitta la
misura della sorveglianza speciale.
Il tribunale, chiamato a decidere in ordine al rinnovo della
misura, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1423 del 1956, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 11, nella
parte in cui dispone che, se nel corso del termine stabilito, il
sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente
condanna, e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine
ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
3. - Dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 legge n.
1423 del 1956 sono stati prospettati, ma sotto altro profilo, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, anche dal pretore
di Barra, con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 nel corso del
procedimento penale a carico di La Pasta Ciro, imputato di reiterate
violazioni alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale.
4. - Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate, ma in nessuno dei giudizi vi è stata costituzione di parte
o intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale, fra loro connesse, concernenti la
disciplina sostanziale e processuale delle misure di prevenzione. Le
cause possono essere quindi riunite e decise con unica sentenza.
2. - In due di tali ordinanze è prospettato dal pretore di Modena
il dubbio circa la compatibilità, con gli artt. 3 e 13 della
Costituzione, degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità.
A sostegno dell'impugnativa si assume che la decisione circa
l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
pur promanando formalmente dall'autorità giudiziaria, sarebbe in
realtà fondata su un provvedimento amministrativo assolutamente
discrezionale, quale quello di cui all'art. 1 della già citata legge
n. 1423 del 1956 (diffida da parte del questore), e quindi, a
differenza delle altre misure restrittive della libertà personale,
sarebbe presa non sulla base di dati sicuri di fatto, quali condanne
penali e simili, ma alla stregua di elementi soggettivi e
controvertibili come i giudizi di pericolosità.
Le questioni sono prive di fondamento.
Per vero questa Corte ha già riconosciuto, in numerose decisioni,
la piena compatibilità delle misure in esame con i principi stabiliti
dagli artt. 3 e 13 della Costituzione (sent. numeri 23 e 68 del 1964 e
n. 32 del 1969), ed ha precisato che l'autorità di p.s. non può agire
a proprio arbitrio sulla base di semplici sospetti, poiché è
richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti
la condotta abituale e il tenore di vita della persona, che siano
manifestazione concreta della sua proclività al delitto e siano state
accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed
incontrollabili (sent. n. 23 del 1964). Né va dimenticato che le
informazioni assunte dalla pubblica sicurezza sono in ogni caso
liberamente valutabili dal giudice che deve decidere in ordine alla
applicazione di una misura di prevenzione, al pari di ogni altro
elemento di prova acquisito al processo.
3. - Nelle stesse ordinanze è prospettato il dubbio che i già
citati artt. 1, 3 e 9 legge n. 1423 del 1956 contrastino con l'art. 14
Cost., sotto il profilo che le prescrizioni relative alla misura della
sorveglianza speciale potrebbero comportare visite domiciliari, anche
in ore notturne, in abitazioni di soggetti diversi dal sorvegliato,
presso i quali il medesimo risulti dimorare.
Anche tale questione non è fondata.
Al riguardo è sufficiente rilevare che le norme impugnate si
limitano a porre alcune limitazioni alla libertà della persona
sottoposta alla misura della sorveglianza speciale e non contengono,
neppure implicitamente, nessuna disposizione che attribuisca speciali
poteri di indagine agli organi di polizia giudiziaria, i quali restano
quindi condizionati, per ciò che attiene alle perquisizioni e alle
ispezioni, dalle norme contenute nel codice di procedura penale (artt.
224 e 332- 336), nell'ambito di quanto disposto dall'art. 14 della
Costituzione.
4. - Le questioni sollevate con le ordinanze n. 317 e 324 del 1973
- rispettivamente dal pretore di Barra e dal tribunale di Siracusa -
riguardano invece l'art. 11 della citata legge n. 1423 del 1956, il cui
secondo comma dispone che, se nel corso del termine stabilito per la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale il soggetto commette
un reato per il quale riporti successivamente condanna, e la
sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a
decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
Secondo il pretore di Barra detta norma comporterebbe la
reiterazione della misura originariamente inflitta come conseguenza
automatica della condanna, indipendentemente da una pronunzia del
giudice al riguardo, donde il contrasto con gli artt. 3,13 e 24 della
Costituzione.
Tale interpretazione della norma impugnata non è però condivisa
da questa Corte che, nel dichiarare non fondate - in riferimento
peraltro agli artt. 13, 24 e 27 Cost. - analoghe questioni sollevate
dal tribunale di Napoli, ha già affermato che occorre sempre la
pronunzia del giudice di sorveglianza la quale accerti se sussistano le
condizioni necessarie perché si possa procedere alla reiterazione
della misura della sorveglianza speciale (sent. n. 3 del 1974).
Ciò premesso, vengono a cadere i motivi delle doglianze sollevate
dal giudice a quo.
Infatti, se la reiterazione dell'applicazione delle misure della
sorveglianza speciale consegue ad un provvedimento del giudice, emanato
nei modi di legge, previa contestazione dei necessari presupposti, con
l'osservanza delle regole del contraddittorio e con l'intervento del
difensore (sent. n. 69 del 1975), sono evidentemente rispettate le
garanzie poste dall'art. 13 e dall'art. 24 Cost. a tutela della
libertà personale e del diritto di difesa (sent. n. 3 del 1974). E non
v'ha dubbio che, esclusa la fondatezza delle censure suddette, si
riveli priva di fondamento anche quella, ad esse logicamente connessa,
attinente al preteso contrasto con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
5. - Le questioni sollevate con l'ordinanza del tribunale di
Siracusa investono l'art. 11 sotto altro profilo.
Si assume infatti nell'ordinanza suddetta che non sempre la
commissione di un reato, da parte di un sorvegliato speciale, può
essere ragionevolmente considerata quale apprezzabile indice di
pericolosità per la sicurezza e la pubblica moralità e si prospetta
il dubbio che la norma in oggetto, ricollegando alla commissione di un
reato, anche se di minima entità, l'interruzione, e quindi la
reiterazione ab initio, del decorso del termine, non solo equipari
arbitrariamente situazioni del tutto differenti e diversamente
apprezzabili sul piano della gravità del reato, della capacità a
delinquere e della pericolosità, in violazione dell'art. 3 Cost., ma
pregiudichi un'effettiva e concreta possibilità di difesa
dell'interessato e determini inoltre "un inammissibile sganciamento del
provvedimento restrittivo dal suo presupposto essenziale", in contrasto
con i principi sanciti dagli artt. 24 e 25, ultimo comma, della
Costituzione.
6. - La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della
violazione del principio di uguaglianza.
La norma impugnata poggia sul presupposto che la commissione di un
qualsiasi reato da parte del sorvegliato speciale costituisca sempre
sicura manifestazione della persistenza, nel medesimo, di quella
pericolosità che ha già determinato l'applicazione nei suoi confronti
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Essa va
pertanto ricollegata all'istituto della pericolosità presunta che è
stato ritenuto da questa Corte non in contrasto con la Costituzione
quando detta presunzione sia non irrazionalmente prevista, nell'ambito
della discrezionalità del legislatore, sulla base dell'id quod
plerumque accidit (v. sent. n. 106 del 1972 e n. 110 del 1974).
Il che non può affermarsi rispetto alla norma in esame.
Infatti, nella vasta gamma delle violazioni della legge penale, è
agevole cogliere infrazioni che non possono essere considerate indice
sicuro ed inequivocabile della persistenza, in chi le ha commesse, di
quella particolare forma di pericolosità richiesta dalla legge per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
È questo il caso, anzitutto, dei delitti colposi, nei quali
l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza
o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline, e nei quali pertanto non è ravvisabile, in linea di
massima, e con riserva dei rilievi di cui oltre, una aperta ribellione
alla legge. Ed è il caso anche dei reati contravvenzionali, che
costituiscono violazioni della legge penale che il legislatore, nella
sua valutazione discrezionale, ha ritenuto siano - rispetto ai delitti
- almeno normalmente di minore gravità, per quanto, come meglio si
dirà in seguito, non manchino ipotesi di reati di non trascurabile
rilevanza sociale.
Ma, a ben vedere, non può escludersi che la presunzione di
pericolosità contenuta nella norma impugnata si ponga in contrasto con
l'obbiettiva consistenza del reato commesso, rispetto agli stessi
delitti dolosi, ancorché in essi l'accertamento del dolo sembrerebbe
poter fornire in ogni caso un apprezzabile indizio di pericolosità.
Alcuni di tali reati, infatti, sono di lievissima entità e puniti con
la pena della multa, in via esclusiva o alternativa con quella
detentiva.
Senza contare che, anche ove si tratti di delitti più gravi, il
loro valore sintomatico della speciale forma di pericolosità richiesta
per l'applicazione delle misure di prevenzione può risultare in talune
fattispecie se non proprio escluso, certamente diminuito di importanza:
così, ad esempio, dall'accertata ricorrenza di una delle circostanze
attenuanti di cui all'art. 62 del codice penale. Si pensi, in
particolare, a quelle previste nel n. 2 (aver reagito in stato d'ira
determinato da un fatto ingiusto altrui) e nel n. 1 (aver agito per
motivi di particolare valore morale e sociale).
E ciò mentre numerose fattispecie di delitti colposi appaiono
indubbia espressione di disinteresse (se non di disprezzo) per
l'incolumità altrui come le lesioni e gli omicidi colposi commessi con
violazione di talune norme rientranti nella disciplina della
circolazione stradale o in quella per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro. Né, d'altro canto, come si è già osservato, mancano
contravvenzioni le quali denotano nell'agente una rilevante
pericolosità sociale tanto che per esse sono previste pene detentive
non certo lievi.
Come si vede, la situazione è tale da indurre ad escludere
l'adozione di un trattamento differenziato fra le suddette categorie di
reati, dal momento che nell'ambito di ognuna di esse non mancano
fattispecie diversamente apprezzabili sul piano della gravità del
reato, della capacità a delinquere e della pericolosità, tanto che,
come è stato rilevato e l'esperienza insegna, non è infrequente il
passaggio dalla categoria dei delitti a quella delle contravvenzioni, e
viceversa, nel succedersi delle leggi.
Ma, appunto per questo, sembra più rispondente ai principi,
verificandosi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della già
citata legge n. 1423 del 1956, attribuire al giudice, quale che sia il
tipo di reato per cui il sorvegliato speciale abbia riportato condanna,
il potere di accertare se il soggetto sia ancora pericoloso per la
sicurezza e per la pubblica moralità nel senso indicato dall'art. 1
della legge predetta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità), nella parte in cui non prevede che, ai fini della
reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata
il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente
condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di
tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità
dell'agente;
b) dichiara non fondate, in riferimento agli artt. 13 e 14 della
Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, 3 e 9 della legge predetta, sollevate dal pretore di Modena con
ordinanze 9 marzo 1973 e 7 marzo 1974;
c) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge
predetta, sollevate dal pretore di Barra con ordinanza 12 aprile 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI-
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI-
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte