Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

  • art. 8legge 154/1989
  • art. 80legge 154/1989
  • art. 7legge 154/1989
  • art. 79legge 154/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto

comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi), promossi con due ordinanze

emesse il 6 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Belluno sui ricorsi proposti da Zanetti Giuseppe contro l'Ufficio

Imposte dirette di Pieve di Cadore iscritti ai nn. 636 e 637 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 636

e 637 del 1994) - emesse il 6 aprile 1994 nel corso di giudizi

promossi entrambi da Giuseppe Zanetti nei confronti dell'Ufficio

delle Imposte dirette di Pieve di Cadore avverso l'accertamento del

reddito d'impresa per gli anni 1989 e 1990 - la Commissione

tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi) "nel loro testo originario";

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate,

stabilendo che "l'impresa minore in contabilità semplificata (come

quella del ricorrente) debba dichiarare un reddito minimo anche in

presenza di una perdita di esercizio", risulterebbero in contrasto,

oltre che con gli artt. 3 e 53, anche con l'art. 76 della

Costituzione, non essendo osservati i principi e i criteri direttivi

indicati dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825;

che, secondo il remittente, la questione assume rilevanza ai

fini del decidere perché "il ricorrente è in grado di dimostrare,

attraverso la documentazione contabile regolarmente tenuta e non

contestata dall'Ufficio accertatore, il non conseguimento del reddito

presunto ex lege" negli anni 1989 e 1990, per i quali "è applicabile

il d.P.R. n. 917 del 1986 (nel suo testo originario)";

Considerato che il giudice a quo censura le disposizioni

menzionate in quanto introdurrebbero "un meccanismo di determinazione

automatica del reddito", intendendo evidentemente riferirsi al

contenuto che le medesime hanno assunto per effetto del decreto-legge

2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154,

che, oltre a modificare, con l'art. 8, l'art. 80 del d.P.R. n. 917

del 1986, ha, con l'art. 7, lettera f), sostituito il comma 6

dell'art. 79 del medesimo d.P.R. n. 917, disponendo che "il reddito

imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura

inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti

dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di

lire";

che l'ordinanza, nel prospettare censure che tengono conto delle

ricordate innovazioni legislative, afferma, tuttavia, espressamente

di voler rimettere al vaglio di legittimità costituzionale le

disposizioni nel loro "testo originario", tant'è che lamenta la

violazione dell'art. 76 della Costituzione, per essere stati

disattesi i principi e i criteri della legge n. 825 del 1971,

contenente la delega legislativa sulla base della quale fu emanato il

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta,

pertanto, dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne

una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, sia alla

fondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 79, comma 6, e 80 del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte