Art. 80 t.u.i.r.

Se l'ammontare complessivo dei ((crediti per le imposte pagate all'estero)), delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 123

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".

Testo vigente dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 118 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art80 · fonte su Normattiva