Sentenza n. 113/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 124, ultimo comma (recte: quinto comma), del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dal pretore
di Torino nel procedimento civile tra Ortalda Luisa e l'INPS,
iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Ortalda Luisa e dell'INPS
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Francesco Paolo Videtta per Ortalda Luisa,
Antonino Sgroi per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da una pensionata
amministrata dall'INPS, al fine di ottenere il computo, nel
trattamento di reversibilità, dei contributi versati dal coniuge
defunto per il riscatto degli anni di laurea, il pretore di Torino ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 22 novembre
1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), "in combinato disposto
con l'ultimo comma dell'art. 124" del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Espone, in punto di fatto, il rimettente che il marito della
ricorrente aveva presentato, in data 11 giugno 1973, domanda al
Ministero di grazia e giustizia per il riscatto della durata legale
degli studi universitari, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092
del 1973.
Dopo la sua morte, avvenuta in data 26 ottobre 1975, senza aver
maturato il diritto a pensione, la vedova, quale coniuge superstite
avente diritto all'indennità una tantum in forza dell'art. 81 del
citato d.P.R., aveva chiesto che "il predetto Ministero trasferisse
all'INPS i contributi relativi alla retribuzione percepita dal marito
come magistrato".
Rammenta ancora l'ordinanza che, successivamente, la ricorrente
aveva rivolto istanza di computo di tali contributi a fini di
pensione, ma che l'istanza stessa era stata respinta sulla base della
motivazione che il riscatto degli anni di laurea non era "stato
trasferito all'INPS in quanto utilizzato dal Ministero di grazia e
giustizia per la concessione dell'indennità una tantum".
1.1. - Tanto premesso, il giudice a quo osserva che l'art. 124
del menzionato d.P.R. n. 1092 del 1973 dispone, per i servizi
computabili a domanda, che "la costituzione della posizione
assicurativa presso l'INPS si effettua a norma dell'art. 40 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646" e che, a sua volta, quest'ultima
disposizione subordina la costituzione di detta posizione
assicurativa, per i periodi ammessi al riscatto in favore dei
dipendenti statali, alla condizione che si tratti di periodi per i
quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro.
Nel rilevare, altresì, che, nella fattispecie, le somme relative
al riscatto degli anni di laurea "sono state riversate alla Tesoreria
centrale dello Stato", l'ordinanza perviene alla conclusione che, in
base al richiamato quadro normativo, l'INPS non poteva che respingere
l'istanza di computo del suddetto periodo, non concernendo gli anni
del corso di laurea periodi nei quali vi era stata effettiva
prestazione lavorativa.
Il rimettente dubita, tuttavia, della ragionevolezza di un
sistema che, consentendo al dipendente civile dello Stato il riscatto
degli anni di studio universitario, solo ed esclusivamente quando il
diploma di laurea sia necessario per l'ammissione in servizio,
impedisca, poi, di utilizzare il periodo riscattato, unicamente
perché la posizione contributiva, a seguito di ricongiungimento
contributivo (o di costituzione di nuova posizione contributiva),
viene a costituirsi presso l'INPS.
L'ordinanza, mentre ritiene giustificato che il dipendente civile
dello Stato non possa costituire una posizione assicurativa presso
l'INPS, attraverso il riscatto di periodi di studi universitari per i
quali non ricorrano i presupposti dell'ordinamento pensionistico
statale - e cioè essenzialmente la circostanza che detti studi
costituiscano "condizione necessaria" per l'ammissione in servizio -
è dell'avviso che analoga conclusione non possa ammettersi quando il
dipendente abbia riscattato, presso l'Amministrazione di
appartenenza, il periodo corrispondente al corso di laurea, nel
rispetto delle previste condizioni.
In quest'ultima ipotesi l'ostacolo al computo degli anni
relativi, anziché evitare un trattamento di favore, verrebbe a
"discriminare in modo ingiustificato coloro che abbiano riscattato",
in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092
del 1973, il periodo legale del corso di laurea; e questo solo
perché l'erogazione della pensione avviene a carico dell'INPS e non
dello Stato.
2. - Si è costituita la ricorrente nel giudizio a quo la quale
ha chiesto, in primo luogo, che la sollevata questione sia dichiarare
infondata, dovendosi la normativa interpretare nel senso che essa non
impedisca di costituire presso l'INPS la posizione assicurativa,
anche per il periodo della durata legale degli studi universitari
ammessi a riscatto giusta l'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
In via subordinata, la parte chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della normativa censurata, a causa
della ingiustificata disparità di trattamento fra quei dipendenti
che hanno riscattato, in forza dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del
1973, il periodo degli studi universitari, ma hanno maturato il
diritto a pensione a carico dello Stato, e quelli che, avendo
anch'essi riscattato ex art. 13 il periodo degli studi universitari,
hanno maturato il diritto a pensione verso l'INPS.
3. - Si è, altresì, costituito l'INPS, parte convenuta nel
giudizio a quo per sentir dichiarare inammissibile e, comunque,
infondata la sollevata questione.
La memoria eccepisce, pregiudizialmente, che sull'art. 124 del
d.P.R. n. 1092 del 1973, inserito in un decreto presidenziale, non
può essere esercitato il sindacato di legittimità costituzionale,
trattandosi di fonte subordinata "gerarchicamente alle fonti
legislative" e che, in ogni caso, "la Corte non può essere chiamata
a sindacare la legittimità costituzionale dell'interpretazione di
una legge, come nel caso di specie". Si sostiene, altresì, il
difetto di rilevanza della questione stessa, nel senso che la norma
denunciata, ottenuta in via di interpretazione e "non esplicitamente
dettata dall'ordinamento", costituirebbe "mero presupposto di fatto
sul quale si è radicato il provvedimento di diniego dell'ente
previdenziale", fondato sulla circostanza che l'ente stesso non è
"in possesso dei contributi figurativi collegati al riscatto del
corso di laurea in quanto gli stessi sono rimasti presso il Ministero
di grazia e giustizia".
Nel merito, la parte costituita ritiene non fondata la questione,
attesa la previsione, in favore di coloro che non hanno maturato il
diritto a pensione, "di un duplice reticolato di tutela costituito
dall'erogazione della c.d. indennità una tantum e dalla creazione di
una posizione previdenziale presso l'INPS".
Aggiunge, inoltre, la memoria che "i meccanismi di calcolo del
riscatto, presso il Ministero di grazia e giustizia e presso l'INPS",
sono diversi, tanto da comportare, nell'ipotesi del riscatto del
periodo di laurea presso l'amministrazione statale, "un onere
pecuniario a carico del lavoratore di molto inferiore rispetto a
quello affrontato da altro lavoratore" presso l'INPS, con la
conseguenza che, a fronte di una pensione eguale, ma di un differente
onere relativo al riscatto, si creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento a discapito della seconda categoria di
lavoratori.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, "riservando ogni più ampia difesa", ha concluso per
l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della
questione.
5. - Nell'imminenza dell'udienza, tutte le parti hanno depositato
memorie illustrative.
5.1. - La ricorrente nel giudizio a quo contestata la fondatezza
della eccezione di inammissibilità proposta dall'INPS, sostiene, nel
merito, che il meccanismo di cui al denunciato art. 124 "non prevede
che l'ex dipendente consegua due volte la stessa utilità economica
(una volta a titolo di indennità e una volta a titolo di posizione
assicurativa INPS); ma prevede che dalla stessa indennità una tantum
sia prelevata la somma necessaria a costituire presso l'INPS una
posizione assicurativa per il periodo di servizio prestato".
L'affermazione secondo la quale il riscatto del periodo di laurea
"sarebbe molto meno oneroso per i dipendenti dello Stato che per gli
iscritti all'INPS", sarebbe non solo sarebbe indimostrata, ma anche
priva di fondamento, giacché, ai sensi dell'art. 124 citato, la
posizione INPS viene costituita "con il versamento della somma che lo
stesso INPS liquida, secondo i propri criteri e in base al periodo
considerato".
5.2. - L'INPS, nel ribadire le conclusioni rassegnate in
precedenza, insiste, anzitutto, per l'irrilevanza della sollevata
questione, a motivo della inapplicabilità, nel caso di specie, di
una disciplina riguardante, invece, "altri soggetti onerati dalla
legge a riversare all'INPS i contributi dagli stessi riscossi".
La memoria contesta, inoltre, "l'interpretazione correttiva"
prospettata dalla controparte nel giudizio principale, citando, a
conforto di quanto sostenuto, anche l'orientamento espresso dalla
Corte dei conti in fattispecie analoga.
5.3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, nel
concludere nuovamente per l'inammissibilità e, in ogni caso, per
l'infondatezza della questione, sostiene che la normativa censurata
non sarebbe pertinente al caso, in quanto l'istanza presentata a suo
tempo dalla ricorrente, non era stata rigettata in applicazione della
normativa denunciata, "ma per il fatto che l'Istituto previdenziale
non aveva ricevuto il contributo di riscatto".
Nel merito, la difesa erariale sostiene che, essendo stata
prospettata l'incostituzionalità della norma denunciata "solo per il
verificarsi di una situazione anomala ed eccezionale in capo alla
parte interessata", la "erronea applicazione della norma e le
situazioni patologiche attinenti al funzionamento della medesima non
possono essere poste a base di una pronuncia di illegittimità". Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 124, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), denunciato in combinato disposto con l'art. 40 della legge
22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro), per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
2. - Deve anzitutto osservarsi che, in virtù di quanto emerge
chiaramente dall'ordinanza di rimessione, oggetto della censura di
incostituzionalità è non già l'ultimo comma dell'art. 124, bensì
il "quinto comma" della medesima disposizione.
L'imprecisa indicazione, da parte del giudice a quo della norma
portata al vaglio della Corte è suscettibile, tuttavia, di essere
rettificata nel predetto senso, sì da non precludere, di per sé,
l'esame della questione nei termini più puntuali in cui la stessa
avrebbe dovuto essere prospettata.
3. - Il censurato art. 124, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del
1973, nel disciplinare, in favore del dipendente statale che cessi
dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la
costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, prevede che
essa, per i "servizi computabili a domanda", "si effettui a norma
dell'art. 40" della legge n. 1646 del 1962.
Quest'ultima disposizione, dal canto suo, subordina, per i
periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, la costituzione
stessa alla duplice condizione "che tali periodi non siano coperti da
contribuzione" nell'assicurazione generale obbligatoria, e che, per
gli stessi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro
subordinato".
Il rimettente ritiene non ragionevole e ingiustificatamente
discriminatoria una disciplina che preclude, a causa del difetto del
secondo degli accennati requisiti, la valutazione a fini
pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale degli
anni di studio universitario, benché utilmente riscattato presso
l'Amministrazione statale di provenienza, nel rispetto delle
condizioni previste dalla relativa normativa (art. 13 dello stesso
d.P.R. n. 1092 del 1973). E questo solo perché la posizione
assicurativa per l'erogazione della pensione viene ad essere
costituita presso l'INPS.
4. - Vanno esaminate, preliminarmente al merito, le eccezioni
sollevate dall'INPS e dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei
ministri.
4.1. - L'Istituto deduce, in primo luogo, l'inammissibilità
della questione sotto un duplice profilo: da un lato, perché
l'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto norma di decreto
presidenziale, sarebbe contenuta in una fonte subordinata
"gerarchicamente alle fonti legislative", non suscettibile, come
tale, di sindacato in sede di giudizio di costituzionalità;
dall'altro, perché, nel caso di specie, il rimettente chiederebbe
alla Corte uno scrutinio sulla "legittimità costituzionale
dell'interpretazione di una legge".
Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto alla prima è
sufficiente rilevare che il d.P.R. n. 1092 del 1973, essendo stato
emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 6 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, costituisce atto di normazione primaria
delegata (art. 76 della Costituzione), dotato, come tale, di valore e
forza di legge, e, al tempo stesso, soggetto al giudizio di questa
Corte (art. 134 della Costituzione).
Quanto alla seconda eccezione, va considerato che l'ordinanza,
lungi dal prospettare un quesito interpretativo, tale da lasciare
irrisolto il dubbio ermeneutico sulla portata delle disposizioni
denunciate, individua, non senza plausibilmente argomentare, la
"norma" in contrasto con il parametro evocato, rinvenendola nel
combinato disposto delle disposizioni medesime. Il che è sufficiente
per dare ingresso al giudizio di costituzionalità.
4.2. - Sia l'INPS che l'Avvocatura generale dello Stato
eccepiscono, inoltre, il difetto di rilevanza della questione,
sostenendo che le norme denunciate non sarebbero direttamente
applicabili alla fattispecie oggetto di cognizione innanzi al giudice
a quo. Secondo l'INPS, esse costituirebbero soltanto "il mero
presupposto di fatto sul quale si è successivamente radicato il
provvedimento di diniego dell'ente previdenziale". Non dissimile è
la posizione dell'Avvocatura, la quale assume che la normativa
censurata non sarebbe pertinente al caso, essendo stata l'istanza a
suo tempo presentata dalla ricorrente rigettata non in applicazione
della normativa stessa, "ma per il fatto che l'Istituto previdenziale
non aveva ricevuto il contributo di riscatto".
Anche tali eccezioni vanno disattese, dal momento che il giudice
a quo evidenzia espressamente che egli è chiamato a decidere anche
su una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento
dell'incremento della posizione assicurativa spettante
all'interessata presso l'INPS, tramite il computo del periodo di
studi riscattato, così fornendo una motivazione esauriente e
plausibile, in fatto e diritto, quanto all'applicabilità nel
giudizio principale delle disposizioni censurate.
5. - Nel merito, la questione è fondata.
6. - Onde valutarne la portata, occorre rammentare, anzitutto,
che l'istituto della costituzione di posizione assicurativa presso
l'INPS, già previsto, in via generale, dall'articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 322, e successivamente disciplinato, per i
dipendenti dello Stato, dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973,
assolve una funzione di tutela previdenziale in favore del lavoratore
iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive ovvero
esonerative, che cessi dal servizio senza diritto a pensione,
garantendo al medesimo la possibilità di fruire, in presenza
ovviamente delle previste condizioni, di un trattamento
pensionistico, secondo le regole dell'assicurazione generale
obbligatoria.
In vista di ciò, è contemplato il versamento, alla gestione
INPS, di un importo contributivo commisurato al periodo di servizio
prestato dal lavoratore e determinato in base alle norme della
predetta assicurazione (articolo unico, comma primo, della legge
n. 322 del 1952).
Per i dipendenti dello Stato il suddetto importo complessivo è
portato in detrazione dell'indennità una tantum spettante agli
interessati, ponendosi a carico dello Stato l'eventuale onere
differenziale (art. 124, secondo comma); onere che, invece, deve
essere interamente assunto dallo Stato nel caso in cui il diritto
all'indennità medesima non sussista.
Lo stesso art. 124, prevede, al quinto comma, che la costituzione
della posizione assicurativa riguardi - sia pure nei termini già
precisati - anche i "servizi computabili a domanda", da individuare,
alla stregua di siffatta locuzione, che figura anche nella rubrica
del Capo II del Titolo II del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quelli che
formano oggetto delle disposizioni contenute nel Capo stesso, tra le
quali si rinviene anche l'art. 13 che consente il riscatto a fini di
quiescenza dei "periodi di studi superiori e di esercizio
professionale", a patto che il diploma di laurea costituisca
"condizione necessaria per l'ammissione in servizio".
7. - Così ricostruito il quadro normativo nel quale si inscrive
la sollevata questione, va rilevato che il rimettente - censurando le
disposizioni dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 40
della legge n. 1646 del 1962, nella parte in cui esigono che, anche
per i periodi di studio testé rammentati, ricorra il requisito
dell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa subordinata -
segnala, in definitiva, una esigenza di razionalità della normativa
denunciata, dal punto di vista della sua coerenza con l'ordinamento,
sulla quale la Corte non può non convenire.
Infatti, se l'intento dell'art. 40 della legge n. 1646 del 1962,
come si può plausibilmente ritenere, era quello di ricondurre alle
regole di base dell'ordinamento pensionistico INPS, vigenti all'epoca
in cui esso fu emanato, la possibile eterogeneità degli ordinamenti
pensionistici di provenienza, quanto a periodi suscettibili di
riscatto o riconoscimento a fini pensionistici, tuttavia, per effetto
del rinvio successivamente operato dal quinto comma dell'art. 124 del
d.P.R. n. 1092 del 1973, la norma che lega la valutabilità degli
stessi alla coesistenza di una prestazione lavorativa subordinata non
può non risultare priva di ogni "causa giustificativa" se riferita
al periodo di studi universitari che sia stato riscattato, presso
l'amministrazione statale di appartenenza del dipendente, in armonia
con la regola dettata dall'art. 13 dello stesso d.P.R. n. 1092 del
1973.
Come questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare,
l'istituto del riscatto per i dipendenti statali, quale si configura
in quest'ultima disposizione, rappresenta l'epilogo di un lungo
processo normativo preordinato a garantire alla preparazione
professionale "ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza"
(sentenza n. 52 del 2000). E questo non solo per incentivare
l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per
preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione
dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro
attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi
all'impiego (sentenza n. 112 del 1996).
Si tratta, dunque, di esigenze che non possono essere frustrate
unicamente per il fatto che la posizione assicurativa viene a
costituirsi, in virtù di quanto obbligatoriamente previsto dalla
legge (articolo unico della legge n. 322 del 1958 e art. 124, primo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973), presso l'INPS, specie a
considerare quella generale tendenza, da tempo emersa
nell'ordinamento, volta a valorizzare, in ogni caso, i periodi di
studio che precedono l'attività lavorativa. Difatti, già con
l'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dunque
antecedentemente al censurato art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973,
la facoltà di riscatto degli anni di studio universitario è stata
estesa anche ai lavoratori privati iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, senza imporre, tuttavia, la condizione di
strumentalità del corso universitario rispetto all'accesso in
servizio o alla progressione in carriera. Principi analoghi sono
stati, poi, accolti anche dall'art. 2-novies del decreto-legge
2 marzo 1974, n. 30 (convertito, con modificazioni, nella legge
16 aprile 1974, n. 114); disposizione resa successivamente
applicabile, dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184, ai dipendenti pubblici, con compiuta parificazione tra tutti
i lavoratori circa la facoltà di riscattare i periodi di studio
universitari.
8. - Nei termini evidenziati, non è dubbio, dunque, che le
disposizioni denunciate contrastino con l'art. 3 della Costituzione,
giacché comportano, nel caso all'esame, una preclusione che non è,
invero, sorretta da alcuna giustificazione.
Va da sé che, alla declaratoria di incostituzionalità delle
censurate disposizioni, in combinato disposto tra loro, consegue non
solo il computo, nella posizione assicurativa costituita presso
l'ente previdenziale, del periodo di studi riscattato ai sensi
dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma anche l'obbligo per
l'amministrazione statale di versare i relativi contributi all'INPS,
secondo le regole dettate, in via generale, dallo stesso art. 124.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte
in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione
assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi
periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte