Sentenza n. 1134/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 22 marzo 1988 e riapprovata il 26 luglio 1988 dal
Consiglio Regionale delle Marche, avente per oggetto: "Modifica
dell'art. 9 della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante
"Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato l'11 agosto 1988, depositato in cancelleria il 20 agosto
1988 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente, e
l'avv. Piero Alberto Capotosti per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'11 agosto 1988, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 22 marzo
1988 e riapprovata il 26 luglio 1988, recante "Modifica dell'art. 9
della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante "Disciplina dei
criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma
dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
Con la legge impugnata, la Regione dispone, a modifica della
precedente normativa, che nella determinazione del reddito
convenzionale - ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica - non vanno calcolati i redditi derivanti al
nucleo familiare da sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle
norme vigenti da conviventi handicappati o disabili.
Ad avviso del ricorrente la legge viola la disposizione di cui
alla lettera f) del punto 3 della deliberazione del CIPE 19 novembre
1981, emanata in base alle competenze esclusive conferite allo stesso
CIPE dal secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
La citata disposizione del CIPE, infatti, nel determinare il modo con
cui calcolare il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai
fini dell'assegnazione degli alloggi, prevede che "vanno computati
tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi
titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse".
Né può esservi dubbio, rileva infine l'Avvocatura dello Stato,
che la disposizione CIPE in esame sia vincolante per la Regione, dato
che la materia concernente "la determinazione dei criteri per la
assegnazione di alloggi e per la fissazione dei canoni" è riservata
allo Stato ai sensi dell'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Marche, concludendo
per l'infondatezza della questione.
Rilevato che la delibera CIPE 19 novembre 1981 contiene dei
criteri generali che "rappresentano i principi direttivi cui le
regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività
legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni"
(punto 1 della delibera), e che l'art. 4 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 alla lettera f) attribuisce alle regioni la funzione di
formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari
di abitazioni di edilizia residenziale, la difesa della Regione
sostiene che, nel caso di specie, trattasi di criterio generale
relativo al limite del reddito annuo complessivo del nucleo
familiare, da determinarsi secondo le modalità dell'art. 21, primo
comma, della legge n. 457/78, così come modificato dall'art. 2,
penultimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94. Quest'ultima norma
- che stabilisce l'adozione di un criterio convenzionale di
determinazione del reddito complessivo familiare, basato sulla
detrazione di un milione per ogni figlio a carico, nonché sul
calcolo dei redditi da lavoro dipendente solo nella misura del 60 per
cento - ha comportato, ad avviso della Regione, la modifica e il
superamento (per incompatibilità) della lett. f) del punto 3 della
delibera CIPE 19 novembre 1981, su cui si fonda il ricorso
governativo, con la conseguenza di lasciare spazio alla legislazione
regionale di configurare, all'interno di tale criterio, ulteriori
condizioni e modalità applicative. La norma impugnata, sostiene in
conclusione la Regione, da un lato non contraddice al criterio
direttivo così come sopra interpretato, dall'altro risponde anche ad
un preciso principio costituzionale. Nel primo senso, infatti, va
considerato che le provvidenze di cui trattasi, ai sensi della
vigente legislazione tributaria, non solo sono esentasse, ma non sono
addirittura configurabili come reddito, cosicché di esse non si deve
tener conto a nessun fine fiscale. Nel secondo senso, va rilevato
che, ove fosse ritenuta esatta la tesi del ricorrente, si opererebbe
una interpretazione della normativa in discorso contrastante con la
ratio e la lettera dell'art. 38, primo comma, Cost., che ha la
finalità specifica di favorire chiunque si trovi in condizioni di
bisogno.
3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Marche ha depositato
memoria aggiuntiva, insistendo sulle conclusioni già adottate e, in
particolare, sviluppando la tesi secondo cui la legge impugnata non
contrasta con la delibera del CIPE in quanto le provvidenze di cui
trattasi (quali, ad esempio, le rendite infortunistiche erogate
dall'INAIL) hanno una funzione lato sensu risarcitoria ed
"alimentare" e non sono, quindi, giuridicamente qualificabili come
"redditi". Considerato in diritto
1. - Con deliberazione del 19 novembre 1981, il CIPE ha dettato,
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
457, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali criteri,
come afferma la delibera stessa al punto 1, rappresentano i "principi
direttivi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro
attività legislativa in materia".
In particolare, la lettera f) del punto 3 del provvedimento
richiede, fra i "requisiti per conseguire l'assegnazione", un reddito
annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite
stabilito dalle delibere dello stesso CIPE e chiarisce che "il
reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima
dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei
contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre
all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti,
indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esentasse".
La Regione Marche, con legge 30 novembre 1983, n. 38, ha
provveduto a disciplinare nel proprio territorio la assegnazione
degli alloggi in esame e, quanto al requisito del reddito, ha
riprodotto, in termini sostanzialmente identici, la menzionata
disposizione emanata dal CIPE (art. 9, primo comma, della legge
indicata). Con l'articolo unico della legge riapprovata il 26 luglio
1988, che costituisce oggetto del presente giudizio, la Regione
stessa dispone, aggiungendo un comma al citato art. 9, che "nella
determinazione del reddito convenzionale di cui al primo comma non
vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi
e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da conviventi
handicappati o disabili".
Sostiene il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri che
la legge impugnata si pone in contrasto con la delibera del CIPE, nel
punto dianzi indicato, in una materia riservata allo Stato ai sensi
dell'art. 88, n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.
La censura non può essere condivisa.
2. - Va, innanzitutto, premesso, come già detto, che la delibera
del CIPE in discussione detta, per sua espressa enunciazione
(conforme, del resto, a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma,
punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457), i "criteri generali", i
"principi direttivi" nella materia de qua: ne consegue che non può
essere impedito alle regioni, nell'ambito del loro dovere di
uniformarsi a tali criteri nella emanazione della propria normativa,
di introdurre delle specificazioni che non contrastino con la ratio
delle disposizioni contenute nel provvedimento del CIPE e delle norme
di legge in esso richiamate.
Questa Corte ritiene che la Regione Marche abbia esercitato i suoi
poteri nel rispetto delle regole anzidette.
La non computabilità, nel calcolo del reddito annuo complessivo
del nucleo familiare, di quanto percepito, sotto forma di sussidio o
assegno, da conviventi handicappati o disabili (secondo la formula
adoperata dalla legge impugnata) deve ritenersi una specificazione
non incompatibile con la ratio sottesa alla particolare disposizione
del provvedimento del CIPE invocata dal ricorrente, interpretata
anche alla luce dell'intera delibera e di altre norme rilevanti nella
materia.
Va osservato, in tal senso, che la circostanza che il reddito
annuo complessivo del nucleo familiare superi il limite stabilito dal
CIPE (e periodicamente aggiornato) determina il venir meno di un
requisito essenziale per conseguire l'assegnazione dell'alloggio.
Ciò posto, non si può ritenere irragionevole che nel calcolo
dell'ammontare del reddito non siano computate, così da non
concorrere a determinare la grave conseguenza indicata, quelle
provvidenze di varia natura che vengono corrisposte a scopo
assistenziale, per fronteggiare (spesso solo parzialmente) situazioni
di bisogno anche gravi, e che certamente non contribuiscono ad
indicare la "capacità economica" del nucleo familiare.
A conforto di questa tesi possono essere addotte varie
considerazioni. Si può, infatti, rilevare, in primo luogo, che la
stessa lettera f) del punto 3 della delibera del CIPE
significativamente esclude dal calcolo del reddito complessivo gli
assegni familiari. Inoltre, il punto 6, lettera a-5), della delibera
medesima prevede il diritto ad uno specifico punteggio - ai fini
della graduatoria - in caso di "presenza di handicappati nel nucleo
familiare": ciò dimostra che l'organo competente ha, nell'unica
disposizione che faccia espresso riferimento a tali soggetti,
valutato detta situazione come meritevole di particolare
apprezzamento. Sarebbe, pertanto, illogico ed irrazionale ritenere
che la stessa condizione (cioè la presenza di handicappati nel
nucleo familiare) possa, nella fase precedente alla formazione della
graduatoria - cioè in quella pregiudiziale relativa alla verifica
del possesso dei requisiti per essere ammessi a concorrere ai
benefici in questione -, svolgere invece un ruolo negativo, mediante
il computo dei sussidi, in tali casi spettanti, nel calcolo del
reddito globale di riferimento.
Può, infine, ulteriormente rilevarsi che, mentre i redditi di
lavoro dipendente sono computati, sempre ai fini del calcolo del
reddito annuo complessivo, nella misura del 60 per cento (art. 21
della legge n. 457/78 - come modificato dall'art. 2 del d.l. 23
gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 -
richiamato dal punto 3 f della delibera del CIPE), i sussidi o
assegni in esame, se computati, dovrebbero viceversa essere calcolati
per intero, con la conseguenza assolutamente aberrante che, a parità
di reddito complessivo, proprio le famiglie con presenza di
handicappati o disabili subirebbero un trattamento deteriore.
3. - In conclusione, la legge regionale impugnata non può
ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto ha introdotto,
nella disciplina relativa al calcolo del reddito del nucleo familiare
nella materia de qua, nell'ambito del criterio generale dettato dal
CIPE, una norma di specificazione che risulta sorretta da canoni di
logica e ragionevolezza e che non confligge, per i motivi sopra
esposti, con l'anzidetto criterio generale.
La questione va, pertanto, dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Marche, riapprovata il 26 luglio 1988
(recante Modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1983,
n. 38 riguardante "Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la
determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto
1978, n. 457"), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte