Sentenza n. 114/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 28/1951
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, promosso con ordinanza
21 novembre 1956 del Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico
di Ada Sillani in Speranza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 e iscritta al n. 10 del Registro
ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi gli avvocati Filippo Brusca e Massimo Severo Giannini per la
Sillani.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con rapporto 12 marzo 1955 la Questura di Lucca denunciò
all'autorità giudiziaria Ada Sillani in Speranza per aver esercitato
nella sede dell'Associazione sportiva di quella città e presso il
salone Margherita di Viareggio la professione di maestra di danza senza
essere provvista del diploma del corso di perfezionamento
dell'Accademia nazionale di danza o di altro Istituto ad essa
pareggiato, come prescritto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28.
A seguito della denuncia il Pretore di Lucca elevò a carico della
Sillani imputazioni, tra l'altro, di esercizio abusivo della
professione di maestra di ginnastica ritmica (art. 348 Cod. pen.) e di
abusiva assunzione del relativo titolo (art. 498 Cod. pen.); e con
decreto 15 ottobre 1955 la condannò a varie pene pecuniarie.
Avverso tale decreto la Sillani ha proposto opposizione; in sede di
dibattimento, il Pretore ha modificato le ricordate imputazioni
sostituendo alle parole ginnastica ritmica quelle di danza classica.
La difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale della legge
4 gennaio 1951, n. 28, e, in particolare, degli artt. 3 e 5 della legge
stessa, i quali, avendo prescritto il possesso di uno speciale diploma
per l'insegnamento della danza classica, dovrebbero considerarsi in
contrasto con l'art. 33, commi primo e terzo, della Costituzione, che
riconosce la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento
e il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di
educazione senza oneri per lo Stato.
Il Pretore ha considerato che l'art. 33 della Costituzione dispone
che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, che
tale articolo prevede che enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole e istituti di educazione, che l'art. 3 della legge 4 gennaio
1951, n. 28, prescrivendo per l'esercizio della professione di maestro
di danza il possesso di un diploma da conseguirsi presso l'Accademia
nazionale, viene a limitare la libertà di insegnamento della danza la
quale, specialmente se classica, non può non considerarsi come
manifestazione artistica; e con ordinanza 21 novembre 1956 ha ritenuto
la sollevata eccezione non manifestamente infondata e ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata
il 19 dicembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957.
La Sillani si è costituita in giudizio mediante deposito nella
cancelleria della Corte, in data 18 febbraio 1957, delle deduzioni con
procura dell'Avv. Filippo Brusca ed elezione di domicilio presso
l'avvocato stesso.
Nelle deduzioni la difesa denuncia l'illegittimità costituzionale:
a) degli artt.3 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in quanto,
in contrasto con le disposizioni dell'art. 33 della Costituzione,
l'art. 3 prescrive che nessuno può assumere il titolo di maestro di
danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito il
diploma presso l'Accademia nazionale o in istituto ad essa pareggiato e
l'art. 5 dispone che coloro che esercitano la professione di maestro di
danza e non si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 4
della citata legge non possono continuare l'esercizio della professione
qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita
commissione;
b) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, in
quanto, in contrasto con il disposto dell'art. 34 della Costituzione
per il quale la scuola è aperta a tutti, dispone che l'Accademia
comprende un corso normale di otto anni per alunne con il fine di
formare danzatrici ed un corso di perfezionamento della durata di tre
anni per alunni di ambo i sessi, facendo così della danza un
privilegio delle donne;
c) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1236 del 1948 in quanto,
in contrasto con il disposto dell'art. 51 della Costituzione per il
quale i cittadini di ambo i sessi possono accedere ai pubblici uffici,
preponendo alla parte didattica e disciplinare dell'Accademia una
direttrice, preclude agli uomini tale ufficio;
d) dell'art. 19 del decreto legislativo n. 1236 del 1948 in
quanto, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che stabilisce il
principio del concorso per accedere agli impieghi pubblici, dispone che
nella prima applicazione del decreto la direttrice incaricata assuma la
qualifica di direttrice di ruolo dell'Accademia di danza.
Concludendo, la difesa chiede che la Corte voglia dichiarare la
illegittimità costituzionale del decreto legislativo e della legge
concernenti l'Accademia di cui trattasi.
In data 14 maggio 1951 gli avvocati Brusca e Massimo Severo
Giannini, associato nella difesa, hanno depositato una memoria, nella
quale esaminano il contenuto delle norme di cui all'art. 33 della
Costituzione.
La difesa distingue in materia vari gruppi di norme: norme che
riconoscono libertà di arte, di scienza e di insegnamento, norme
generali sull'istruzione pubblica come attività e come organizzazione,
norme di garanzia costituzionale. Si sofferma sui concetti di libertà
di insegnamento e di libertà della scuola, ritenendo che con l'entrata
in vigore della Costituzione le istituzioni di istruzione e di
educazione debbano distinguersi in scuole statali, scuole private in
concessione e scuole private libere.
Ciò premesso, passa ad esaminare la situazione delle scuole di
danza ed osserva che, in conseguenza del riconoscimento della libertà
di insegnamento, debbano considerarsi viziate di illegittimità
costituzionale le norme per le quali è consentito l'insegnamento di
un'arte, come quella della danza, solamente a persone munite di un
diploma, poiché ciò significa introdurre un controllo dello Stato su
ogni attività di insegnamento di tale arte.
La difesa conclude chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28,
in quanto richiedono il possesso di un titolo di abilitazione per
l'insegnamento della danza.
Nella discussione orale i patroni della Sillani illustrano le tesi
svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e con la
legge 4 gennaio 1951, n. 28, che lo ha ratificato con modificazioni, è
stato disposto un ordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma,
fornita di autonomia didattica e amministrativa, scuola che comprende
un corso normale per la formazione di danzatrici con obbligo di
frequentare scuole medie e un corso di perfezionamento per la
formazione di solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza.
Nelle deduzioni la difesa della Sillani ha denunziato come viziate
di illegittimità costituzionale le norme del decreto legislativo e
della legge, ritenendo, in particolare, gli artt. 1, 2 e 19 del decreto
n. 1236 del 1948 in contrasto rispettivamente con gli artt. 34, 51 e 97
della Carta costituzionale, limitando infine, nella memoria, la
richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale agli artt.
3, 4 e 5 della legge n. 28 del 1951 in riferimento all'art. 33 della
Costituzione.
L'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Lucca ha proposto alla
Corte - nei termini già riferiti in narrativa - una sola questione,
quella relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge n. 28 del 1951 in riferimento all'art. 33 della Costituzione; e a
tale punto deve pertanto la Corte circoscrivere il suo esame e la sua
decisione.
2. - L'art. 3 della legge n. 28 del 1951 dispone: "Nessuno può
assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa
professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o
in istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di
perfezionamento".
La difesa, pur facendo alcune osservazioni circa il divieto di
assumere il titolo di maestro di danza senza il possesso del relativo
diploma, per quanto concerne tale disposizione in sé considerata non
insiste su censure di illegittimità costituzionale; ma ritiene viziata
la norma di cui trattasi per quanto riguarda il divieto in essa posto
di esercitare la professione di maestro di danza da parte di chi è
sfornito del predetto requisito.
Rileva la Corte che la vita sociale ha avuto attraverso decenni un
prodigioso incremento in ogni sua manifestazione. Con ritmo incessante
le umane attività si sono alacremente svolte nei più svariati settori
con approfondimento di indagini, con specializzazione di tecnica e di
opere, interessando in modo più o meno penetrante aspetti morali,
culturali, sanitari, economici.
Lo Stato ha ritenuto suo doveroso compito di seguire lo svolgimento
delle varie attività per le conseguenze che possono derivarne e di
vigilarne le manifestazioni. Onde ha dettato norme dirette ad
assicurare la preparazione culturale, scientifica, tecnica, ritenuta
adeguata e necessaria per l'esercizio delle varie professioni, e a
disciplinare l'esercizio delle professioni stesse: gradatamente, in
tempi successivi, via via che le singole attività professionali, dal
punto di vista sia della preparazione sia delle condizioni e modalità
di esercizio, venivano ad assumere determinate caratteristiche che
richiedevano cautele per riflessi di vario ordine.
Con il decreto legislativo n. 1236 del 1948 e con la legge n. 28
del 1951 si è concretato un intervento dello Stato in un settore fino
allora non sottoposto a valutazioni del genere né disciplinato per le
indicate esigenze: il settore della danza classica, al quale soltanto
si fa qui riferimento a differenza di quello che suol denominarsi ballo
di società, manifestazione di antiche forme di svago.
Non può revocarsi in dubbio che l'insegnamento della danza
classica presenti aspetti che spiegano e giustificano perplessità e
preoccupazioni e quindi cautele e discipline.
Si tratta di insegnamenti di non breve ciclo, che si impartiscono
ad elementi nel periodo più delicato della fanciullezza e della prima
giovinezza, prevalentemente ad elementi di sesso femminile:
addestramenti, atteggiamenti, comportamenti che possono implicare
riflessi di ordine morale, che certamente hanno notevoli riflessi di
natura fisica e sanitaria. A tali esigenze rispondono appunto le
disposizioni di cui trattasi.
La Corte, pertanto, non reputa viziate di illegittimità
costituzionale; in riferimento all'art. 33 della Costituzione, le norme
contenute nell'art. 3 della legge n. 28 del 1951, le quali - creata e
organizzata l'Accademia nazionale e non esclusa la coesistenza di altre
scuole del genere (artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 1236 del
1948) - prescrivono che nessuno può assumere il titolo di maestro di
danza se non è provvisto del relativo diploma ed esercitare attività
professionale di maestro di danza senza essere fornito della specifica
preparazione e in possesso dell'indicato requisito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 21
novembre 1956 del Pretore di Lucca, sulla legittimità Costituzionale
delle norme contenute nell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in
riferimento all'art. 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte