Sentenza n. 114/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7r.d.l. 436/1927
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo,
terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (disciplina dei
contratti di compra-vendita degli autoveicoli ed istituzione del
pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso
con ordinanza emessa il 31 marzo 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento civile vertente tra la Società commerciale finanziaria di
Milano e Rossini Franco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1970
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22
luglio 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Società commerciale finanziaria;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Carlo Napolitano, per la Società commerciale
finanziaria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di vendita di un autoveicolo, effettuata dalla Società
commerciale finanziaria di Milano a Rossini Franco di Recanati per il
prezzo di lire 1.420.000, il Rossini, a garanzia del pagamento del
prezzo pattuito, rilasciava alla società 29 effetti cambiari, di cui
due, per l'importo di lire 840.668, rimasti insoluti e protestati.
Stante il privilegio legale sull'autoveicolo e la debita iscrizione
presso il pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 2 del
r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n.
510, la società chiedeva al pretore di Recanati, in base all'art. 7
della legge ora citata, l'emissione di decreto con l'ordine di
sequestro dell'autoveicolo, la nomina del custode e la indicazione
delle modalità e del giorno della vendita.
Il pretore, con ordinanza 31 marzo 1970, sollevava di ufficio
questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 7, commi
secondo, terzo e quarto, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione.
Con l'ordinanza ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità del secondo comma citato, affermando che il
principio di eguaglianza e la garanzia di difesa sarebbero violati in
quanto:
1) l'immediato sequestro e la vendita, con decadenza dal beneficio
del termine, sarebbero disposti indipendentemente dalla gravità della
inadempienza e dallo stato di insolvenza del debitore stesso. Ciò in
difformità da quanto disposto, in generale, per le obbligazioni
dell'art. 1186 del codice civile;
2) l'esclusione di qualsiasi termine dilatorio fra il sequestro e
la vendita, non consentirebbe una reale possibilità di difesa contro
l'espropriazione, che seguirebbe immediatamente alla prima notizia che
il debitore ha della procedura con la notifica del sequestro;
3) verrebbe negata al debitore la possibilità di interloquire in
ordine alle modalità di vendita dell'autoveicolo sequestrato, a
differenza di quanto avverrebbe nelle altre forme di esproprio previste
dal codice di procedura civile e particolarmente a norma degli artt.
529 e seguenti e 569 e seguenti.
Per quanto riguarda il terzo comma, e, implicitamente, il quarto,
il pretore osserva che il termine di 10 giorni sarebbe incongruo e
sostanzialmente lesivo della garanzia di difesa, perché notevolmente
inferiore a quelli stabiliti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario
procedimento d'ingiunzione, e certamente inadeguato a garantire
all'interessato la predisposizione di un'efficace difesa.
L'ordinanza, debitamente notificata, e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 22 luglio 1970. Nel
presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura rileva, preliminarmente, che nella motivazione
dell'ordinanza si fa riferimento, per l'impugnativa, ai commi secondo e
terzo del citato art. 7, mentre nel dispositivo testualmente risultano
denunziati i commi terzo e quarto.
Per l'ipotesi che nonostante tale discordanza la Corte ritenga
ammissibile la questione, identificandone l'oggetto nei commi secondo e
terzo dell'art. 7 citato, l'Avvocatura, passando a trattare il merito,
richiama anzitutto i particolari fini che avrebbero dettato la
disciplina della vendita degli autoveicoli disposta con il r.d. in
esame, cioè lo stimolo della motorizzazione mediante l'agevolazione
dei crediti in materia, garantiti dal privilegio per il venditore e da
una rapida e agile procedura per il recupero, procedura che si
concreterebbe in una forma speciale di esecuzione forzata, di cui il
decreto pretorile, tipicamente esecutivo, sarebbe il primo atto.
Ciò premesso in linea generale, l'Avvocatura contesta che l'azione
esperita a norma del secondo comma dell'art. 7 in esame comporti la
decadenza del debitore dal termine, la quale si verificherebbe solo
nell'ipotesi di cui al primo comma (alienazione del veicolo o
diminuzione delle garanzie) e non per il caso di inadempienza nel
pagamento delle rate di prezzo.
Inoltre non sarebbe pertinente il confronto con i termini previsti
dall'art. 641 c.p.c. essendo questi riferiti ad una procedura che, in
via normale, è di cognizione, mentre la disciplina impugnata
riguarderebbe una procedura di esecuzione coattiva e, comunque,
rifletterebbe un termine perentorio solo rispetto alla sospensione
dell'esecuzione o ad una eventuale opposizione agli atti esecutivi (per
cui il termine previsto dall'art 617 c.p.c. è, fra l'altro, di soli
cinque giorni) ma non già rispetto all'esame del merito
dell'opposizione, il quale sarebbe ammissibile finché l'esecuzione è
in corso.
Infine, per quanto riguarda la contestualità dei provvedimenti di
sequestro e di vendita, e la mancanza della possibilità, da parte del
debitore, di interloquire circa le modalità della vendita,
l'Avvocatura osserva che la peculiarità della situazione in esame, in
cui l'acquirente ha usato la macchina, è debitore del prezzo ed è
sottoposto a privilegio in virtù di atto scritto, così come
riconosciuto con la sentenza n. 59 del 1967 della Corte,
legittimerebbe la pur singolare rapidità della procedura.
Si è anche costituita la società Co.Fi., in persona del
presidente dott. Igino Allorsio, rappresentata e difesa dall'avvocato
prof. Alberto Montel e dall'avv. Cristoforo Barberio Corsetti, che
hanno tempestivamente depositato le deduzioni.
La difesa, nel contestare la fondatezza dei singoli profili delle
questioni sollevate nell'ordinanza, osserva che le peculiari
caratteristiche della fattispecie ed i fini cui risponde la normativa
in esame giustificherebbero ampiamente sia la disposizione che consente
di procedere esecutivamente sull'autoveicolo per qualsiasi
inadempienza, sia la sanzione della decadenza dal beneficio del termine
senza che occorra accertare una vera e propria insolvenza, prevista
oltre tutto in conformità di altre disposizioni del codice civile
(artt. 1525, 1819, 1845) che prevedono analoga sanzione per
particolari situazioni. E allo stesso modo si giustificherebbe anche la
previsione di un'unica attività del pretore diretta al sequestro ed
alla autorizzazione alla vendita.
D'altra parte, la previsione di una opposizione alla vendita
escluderebbe la lamentata carenza di qualsiasi termine dilatorio fra la
notifica del decreto pretorile e la vendita, perché non dovrebbe
confondersi l'autorizzazione alla vendita con l'esecuzione della
stessa, che non potrebbe effettuarsi se non dopo trascorso il termine
per l'opposizione.
La validità di tale termine ai fini della esecuzione della
vendita, inoltre, consentirebbe all'interessato di interloquire, sia
pure in sede di opposizione, anche riguardo alle modalità della
vendita stessa, onde dovrebbe escludersi in fatto la censura sollevata
al riguardo.
E ciò senza dire che, comunque, tale intervento non risponderebbe
ad un principio generale dell'ordinamento, potendosi rinvenire numerose
ipotesi in cui esso non è previsto (artt. 1515, 1536, 1551, 2727,
2797 c.c.), mentre la scelta del legislatore tra l'un sistema e l'altro
risponderebbe alle peculiarità delle relative fattispecie, per cui non
potrebbe parlarsi di disparità di trattamento e violazione della
garanzia di difesa.
Infine la difesa nega la consistenza della censura di incongruità
del termine di 10 giorni per l'opposizione, ricordando l'esistenza di
numerosi termini simili o più ristretti, anche in materie di impegno
maggiore, come ad esempio, nelle ipotesi previste dagli artt. 178, 190,
313, 617, 739 c.p.c., nonché nei procedimenti per denunzia di nuova
opera e danno temuto, d'urgenza, possessori ed, in genere, per tutti i
procedimenti speciali. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7,
secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436,
convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, sulla disciplina dei
contratti di compravendita degli autoveicoli, viene sollevata dal
pretore di Recanati per i seguenti motivi:
a) perché, qualora il compratore venga meno al puntuale
adempimento della sua obbligazione di pagamento del prezzo, è
assoggettato automaticamente, a termini del comma secondo, alla
decadenza del beneficio del termine di dilazione del pagamento anche
per fatti che, per la loro entità' non costituiscono prova di
insolvenza o di diminuzione di garanzie, quali invece considerati dalla
legge ordinaria (articolo 1186 cod. civ.): ciò anche con menomazione
dei diritti di difesa utilizzabili in proposito e con disparità di
trattamento;
b) perché, a termini del secondo comma, il decreto del pretore sul
ricorso del creditore, dispone cumulativamente, con successione
immediata, il sequestro dell'autoveicolo, la nomina del custode, le
modalità e il giorno della vendita, senza un apprezzabile intervallo
tra sequestro e vendita: menomando, di conseguenza, il diritto di
difesa;
c) perché, sempre a termini del secondo comma, le modalità della
vendita sono stabilite autoritativamente, senza che il debitore sia
sentito in proposito, con divergenza dal sistema della legge ordinaria
(artt. 530 e 569 cod. prov. civ. per le espropriazioni mobiliari e
immobiliari) e con violazione della parità di trattamento e del
diritto di difesa;
d) perché il termine di dieci giorni, per sollevare opposizione al
decreto del pretore, ai sensi dei commi terzo e quarto, sarebbe
incongruo per la sua ristrettezza e violerebbe il diritto di difesa,
sia in relazione all'obbligo di produzione, non oltre la prima udienza,
dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle somme dovute, sia
in confronto con la legge ordinaria (art. 641 cod. proc. civ.) che per
l'opposizione a decreto d'ingiunzione stabilisce termine maggiore.
2. - L'Avvocatura dello Stato preliminarmente sostiene, ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, l'inammissibilità delle
questioni come sopra proposte alle lettere a), b) e c) in relazione al
comma secondo dell'articolo impugnato, comma che non figura riprodotto
nel dispositivo dell'ordinanza al rinvio.
L'assunto non è fondato.
Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, nelle parti in cui si
divide e nel complesso, risulta delineato l'oggetto di tutte le
questioni che si sono intese sollevare, comprese univocamente quelle di
cui al comma secondo. La casuale non menzione di questo comma nel
dispositivo non altera né riduce la materia sottoposta ad esame:
sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve
intendersi ugualmente rispettata la finalità di cui al citato art. 23.
3. - Nel merito va, anzitutto, rilevato che premessa delle norme
denunciate è l'art. 2 della stessa legge speciale, che accorda al
venditore di autoveicoli un privilegio legale mobiliare, iscritto e
certificato dal pubblico registro automobilistico, per il prezzo o per
la parte di prezzo pattuito e non corrisposto interamente all'atto
della vendita.
Anche il codice civile testualmente dà atto di tale privilegio
all'art. 2810, ultimo comma, aggiungendo che esso debba più
propriamente "essere considerato come ipoteca mobiliare, rimandando per
il resto alla legge speciale. Il che si riannoda alla finalità che con
questa legge si è inteso conseguire, nel senso di agevolare la
diffusione degli autoveicoli, garantendo e moralizzando il loro
commercio.
È in dipendenza di tutto ciò, che, con eccezione ai principi
generali in tema di esecuzione, richiedenti la previa formazione di un
titolo esecutivo, interviene il decreto del pretore, che non è, in se
stesso, titolo esecutivo, ma ne anticipa gli effetti.
Coerentemente, l'opposizione al decreto, prevista nel denunciato
art. 7, assume natura di opposizione, pertinente allo svolgersi di un
procedimento tipicamente esecutivo.
Stante questi rilievi, che sono conformi a dottrina e
giurisprudenza, va ovviamente escluso da questo procedimento ogni
carattere monitorio, per mancanza dei requisiti di cognizione di un
rapporto obbligatorio nonché di conseguente ingiunzione e condanna.
Chiusa questa fase processuale, rimangono pur sempre "salvi i
diritti del debitore in prosieguo di giudizio" (art. 7, quarto comma).
4. - Secondo l'ordinanza di rinvio, la decadenza dal beneficio del
termine di dilazione, comminata dall'art. 7, primo comma, ed operante,
a detta dell'ordinanza, anche nella ipotesi di cui al comma secondo,
sarebbe costituzionalmente illegittima perché collegata a singoli
inadempimenti, anziché alla constatazione di uno stato di
"insolvenza", ossia di uno stato generale di incapacità economica,
richiesto, invece, dalla legge ordinaria (art. 1186 cod. civ.).
La questione non è fondata.
La sanzione, a carico del compratore, della decadenza dal beneficio
del termine rateale di pagamento, è stabilita nell'articolo 7 solo in
relazione alla ipotesi di cui al primo comma, che riguarda
l'alienazione non consentita dell'autoveicolo o di parti di esso,
ovvero la diminuzione delle garanzie a favore del venditore.
Diversa è l'ipotesi del secondo comma, che riguarda il mancato
pagamento di singole rate scadute. Qui l'inadempimento autorizza il
ricorso del creditore alla procedura esecutiva, della quale il debitore
può evitare gli effetti, pagando non l'intero prezzo residuo ma
soltanto le rate scadute. Tale limitata conseguenza è stata
espressamente riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 59 del 1967,
in via di interpretazione e chiarimento del sistema creato dall'art. 7.
Pertanto, viene, nel caso, a mancare la premessa della decadenza di
termine, su cui è basata la questione di illegittimità
costituzionale, come sopra sollevata in relazione al secondo comma
dell'art. 7.
5. - L'ordinanza solleva altra questione, basata sulla violazione
dei diritti di difesa del debitore, che deriverebbe dal fatto che il
decreto del pretore, emesso ai sensi dell'art. 7, comma secondo,
disponendo contestualmente il sequestro e la vendita dell'autoveicolo,
verrebbe ad eliminare "un apprezzabile intervallo" fra l'uno e l'altro
atto.
La questione è parimenti non fondata.
Va ricordato, anzitutto, che con la già citata sentenza n. 59 del
1967 la Corte ha posto in rilievo che il fatto che l'acquirente di
autoveicolo normalmente ne ha usato, che è debitore del prezzo ed è
sottoposto a privilegio su di esso veicolo in virtù di atto scritto e
registrato, legittima "la singolare rapidità degli atti processuali di
sequestro e vendita forzata".
A parte tale considerazione d'ordine sistematico, la Corte ora
osserva che tra sequestro e vendita non v'è quella immediatezza
supposta in ordinanza. Infatti, giusta il secondo comma dell'art. 7, il
decreto del pretore dispone soltanto i preliminari dell'ancora
eventuale vendita, tra cui, con suo discrezionale apprezzamento, il
giorno a ciò destinato.
Ma l'ordine di esecuzione del decreto di vendita rimane distanziato
dal sequestro per tutto l'intervallo di tempo corrente tra
l'opposizione consentita al debitore dopo la notifica del decreto, e
l'udienza che fa seguito alla opposizione, lo svolgimento in essa della
prova del pagamento delle rate scadute e, solo nel caso di prova
negativa, la emanazione, da parte del pretore, dell'ordine di
esecuzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 7.
L'esercizio del diritto di difesa, pertanto non risulta né eluso
né menomato.
6. - Successiva questione è proposta dall'ordinanza in relazione
al punto dell'art. 7, secondo comma, che conferisce al pretore la
determinazione delle modalità della vendita. Si assume che, non
essendo prescritta in proposito l'audizione del debitore per
consentirgli le eventuali "osservazioni", diversamente dalla legge
ordinaria (artt. 530 e 569 cod. proc. civ.), si darebbe luogo a
disparità di trattamento ed a violazione dei diritti di difesa.
La questione non è fondata.
La specialità della normativa in esame e le sue particolari
finalità non comportano identificazione di situazioni non omogenee.
D'altra parte, le disposizioni di attuazione (r.d. n. 1814 del 1927)
puntualizzano all'art. 27 le due alternative modali della vendita
(trattative private o pubblici incanti) affidate alla scelta del
pretore, con provvedimento motivato "tenuto conto delle circostanze che
possono assicurare il maggiore rendimento col minor costo". Mentre,
poi, per la vendita a trattative private si dettano dettagliate
formalità, per la vendita ai pubblici incanti, si rimanda "alle
disposizioni al riguardo stabilite dal codice di procedura civile".
Ciò senza contare che, in sede di giudizio d'opposizione, nulla vieta
che il debitore, qualora non dia dimostrazione del suo adempimento in
sanatoria, possa esporre, in subordine, le sue "osservazioni" circa le
modalità della vendita.
7. - Infine, l'ordinanza solleva questione di incongruità del
termine (perentorio) di dieci giorni dalla notifica del decreto
pretorile, assegnato al debitore per proporre opposizione.
La questione è parimenti non fondata.
In primo luogo, il confronto con il maggior termine di venti giorni
assegnato all'opponente in procedimento ordinario di ingiunzione (art.
641 c.p.c.) non è pertinente, poiché, a parte che detto termine,
quando concorrano giusti motivi, è riducibile dal giudice sino a
cinque giorni (secondo comma detto articolo) il procedimento qui in
esame si differenzia dal monitorio, come spiegato al precedente n. 3.
In secondo luogo, in conformità della giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 159 del 1969), la congruità di un
termine va valutata, non solo in rapporto all'interesse di chi è
obbligato a rispettarlo, ma anche in rapporto alla funzione, assegnata
a questo o quel termine nell'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame, come già precisato nella citata sentenza n. 59
del 1967, il termine è stabilito in funzione di un rapido svolgimento
degli atti processuali, anche per evitare che l'opposizione formi
pretesto per evitare il pagamento del prezzo: nonché, è da
aggiungere, in funzione di esigenze di difesa, che ben possono essere
soddisfatte in modo non complesso, mediante la prova documentale (art.
7 quarto comma) del pagamento, anche in via di sanatoria, della somma
dovuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927,
n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico,
convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, sollevate, con
l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Recanati, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte