Sentenza n. 114/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1977 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma primo, n. 1 e comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 21 ottobre e il 2 dicembre 1974 dal pretore
di Genova nei procedimenti di lavoro vertenti tra l'INAIL e le società
Shell italiana ed altre società, la società Sanac, la Cestor Sud e
l'Italia di navigazione, iscritte al n. 530 del registro ordinanze
1974 e al n. 31 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 48 del 19
febbraio 1975;
2) ordinanza emessa il 10 aprile 1975 dal pretore di Genova nel
procedimento di lavoro vertente tra la società D.S. Data Sjstem e
A.M.T. di Genova e l'INAIL, iscritta al n. 320 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del
10 settembre 1975;
3) ordinanza emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Aosta nel
procedimento di lavoro vertente tra l'INAIL e la società nazionale
Cogne, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;
4) ordinanza emessa il 26 novembre 1975 dal tribunale di Firenze
nel procedimento di lavoro vertente tra la società Eli Lilly Italia e
l'INAIL, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della società
Italsider, della Cassa di risparmio di Genova ed altro, della società
Patenera ed altre, di Acerbi Camillo e della società Eli Lilly,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'INAIL, l'avv. Franco
Guidotti, per l'Italsider, l'avv. Fausto Cuocolo, per la Cassa di
risparmio di Genova ed altro, l'avv. Carlo Fornario, per la società
Patenera ed altro, gli avv.ti Aldo Arangureu e Carlo Fornario, per la
società Eli Lilly, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Carlo
Bafile, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con
tre ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente in data 21
ottobre 1974 (n. 530 Reg. ord. 1974, 2 dicembre 1974 (n. 31 Reg. ord.
1975) e 10 aprile 1975 (n. 320 Reg. ord. 1975), sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, del T.U. 30
giugno 1965, n. 1124. I relativi giudizi erano stati promossi
dall'INAIL, che aveva chiesto ad alcune Ditte che si avvalevano di
Centri meccanografici, il pagamento dei contributi assicurativi per
tutti gli addetti.
Il giudice a quo disattendeva la tesi dell'INAIL, secondo la quale
l'obbligo assicurativo discendeva dal detto comma primo, n. 1,
dell'art. 4 citato, in correlazione con l'art. 1 dello stesso T.U.; e,
premesso che a suo avviso la norma in questione escludeva dalla tutela
in essa prevista gli addetti ai centri meccanografici, in quanto questi
non potevano essere considerati lavoratori manuali, sollevava la
riferita questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3,
comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.
Nelle cause in cui furono emesse le ordinanze n. 530/1974 e
31/1975, le ditte convenute avevano peraltro preliminarmente eccepito
la decadenza dell'INAIL dall'azione di pagamento, per essere la stessa
stata proposta oltre i termini decorrenti dalla contraria decisione
amministrativa; avevano perciò dedotto l'irrilevanza della questione
di costituzionalità (o comunque di interpretazione) della norma
suddetta, siccome attinente al merito e perciò inidonea, nella specie,
a condizionare l'esito dei giudizi. Replicava a tale argomento il
pretore, assumendo che, in ogni caso, la domanda dell'INAIL doveva e
poteva valere come azione autonoma di accertamento, sicché la
questione di legittimità costituzionale era da ritenersi rilevante.
2. - Il pretore di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza emessa in data 23 giugno 1975 (n. 485 Reg. ord. 1975),
sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4,
comma primo, n. 1, del T.U. citato, con riferimento in questo caso alle
malattie professionali. Nella causa promossa da Camillo Acerbi contro
l'INAIL e concernente la pretesa corresponsione della rendita per
silicosi, l'Istituto convenuto aveva chiamato in causa la società
Cogne, presso la quale l'attore aveva prestato la propria opera
lavorativa come sovraintendente a lavorazioni espletate in ambiente
morbigeno, e che non aveva provveduto ad assicurarlo. Il giudice a quo,
con sentenza definitiva, condannava l'INAIL a corrispondere all'Acerbi
una rendita commisurata al 40% della capacità lavorativa; peraltro,
con ordinanza pronunziata nel giudizio tra l'INAIL e Cogne, e previa
separazione dei procedimenti, argomentava nel senso che il lavoratore,
pur avendo svolto (come accertato in fatto) una delle attività
protette di cui all'art. 1 del T.U. n. 1124, era da ritenersi escluso
dall'assicurazione, a norma dell'art. 4, comma primo, n. 1 dello stesso
T.U., in quanto non aveva prestato attività manuale. Sollevava perciò
questione incidentale di legittimità costituzionale di tale
disposizione, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione.
3. - Il tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro di
appello, con ordinanza emessa in data 26 novembre 1975 (n. 175 Reg.
ord. 1976), sollevava questione di costituzionalità del comma terzo
del più volte citato art. 4 del T.U. n. 1124.
L'INAIL aveva chiesto la condanna della società Eli Lilly Italia
al pagamento dei contributi assicurativi relativi agli informatori
medico- scientifici operanti alle dipendenze della detta società, in
quanto riteneva che gli stessi fossero compresi nell'ambito applicativo
del terzo comma del ricordato art. 4, il quale, come è noto, si
riferisce a commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle imposte di
consumo, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle loro mansioni si avvalgono, non in via occasionale,
di veicoli a motore condotti personalmente. Il giudice a quo riteneva
che l'elencazione di categorie contenuta nel citato terzo comma
dell'art. 4 fosse tassativa e che pertanto restassero esclusi dalla
tutela gli informatori medico-scientifici; sollevava perciò questione
incidentale di legittimità costituzionale di tale norma per asserito
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della pretesa
disparità di trattamento tra i detti informatori medico-scientifici ed
i piazzisti.
4. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte:
a) l'INAIL, in tutti i giudizi, sostenendo che le norme impugnate
vanno interpretate nel senso che è obbligatoria l'assicurazione nei
casi sopra riferiti e chiedendo che, ove tale interpretazione non fosse
ritenuta acquisita, la Corte affermasse in maniera chiara il principio
della irrilevanza, di fronte al rischio, della qualificazione del tipo
di attività che al lavoratore è attribuita in base alla
qualificazione aziendale;
b) l'Italsider, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia,
l'Esattoria delle imposte dirette di Genova, le s.p.a. Palmera, Boero
Bartolomeo, Costa Giacomo, Dufour e Marconi Italiana, nei giudizi di
cui all'ordinanza n. 530 del 1974 del pretore di Genova, sostenendo,
tutte ad eccezione dell'Italsider, l'irrilevanza della questione, in
ragione della ricordata eccezione di decadenza dell'INAIL dall'azione;
e, tutte, nel merito, l'esattezza dell'interpretazione addotta dal
giudice a quo e la infondatezza della questione di costituzionalità;
c) Camillo Acerbi nel giudizio di cui all'ordinanza n. 485 del 1975
del pretore di Aosta, sostenendo di avere interesse, sebbene non più
parte nel giudizio separato nel cui corso l'ordinanza era stata emessa,
a sostenere - come sostiene - la fondatezza della proposta questione di
costituzionalità;
d) la società Eli Lilly Italia, nel giudizio di cui all'ordinanza
n. 175 del 1976 del tribunale di Firenze, sostenendo l'inammissibilità
della questione per asserita irrilevanza, in quanto le decisioni della
Corte avrebbero avuto effetto solo per il tempo successivo alla loro
emanazione; e inoltre perché diretta ad aggiungere alla disposizione
di legge censurata una fattispecie diversa. Comunque la questione
stessa sarebbe infondata nel merito.
Ha poi spiegato intervento in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
assumendo che la interpretazione fatta propria dal pretore di Genova
relativamente al comma primo, n. 1 dell'art. 4 del T.U. n. 1124 è da
ritenersi inesatta, e sostenendo perciò l'infondatezza della questione
da quel giudice proposta; assumendo, nel giudizio promosso dal pretore
di Aosta, che la norma da impugnarsi, vertendosi in tema di malattie
professionali, doveva essere l'art. 3 e non l'art. 4 del citato T.U. e
che, in ogni modo, anche con riguardo a tale norma, la questione era da
ritenersi infondata; deducendo, infine, nel giudizio proposto dal
tribunale di Firenze, che i propagandisti medico - scientifici, a norma
del terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 1124, sono legittimamente
esclusi dall'obbligo assicurativo e comunque sostenendo, nel merito,
l'infondatezza della questione.
5. - Alla pubblica udienza del 13 aprile 1977, prendevano la parola
gli avvocati i quali insistevano nelle rispettive posizioni. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze propongono questioni attinenti alla stessa
normativa. Pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza.
2. - Deve essere preliminarmente dichiarata - in conformità della
costante giurisprudenza di questa Corte - l'inammissibilità della
costituzione di Camillo Acerbi, non essendo egli parte nel procedimento
che, a seguito di separazione dei giudizi disposta dal giudice, verte
unicamente tra INAIL e Cogne, e nel corso del quale è stata sollevata
l'eccezione di costituzionalità.
3. - Sull'eccezione pregiudiziale, sollevata in due dei giudizi
(quelli di cui alle ordinanze 530/1974 e 31/1975) da alcuni convenuti,
i quali deducevano la decadenza dell'INAIL dall'azione giudiziaria in
quanto proposta oltre il termine decorrente dalla contraria decisione
amministrativa, e quindi l'irrilevanza di ogni questione di
incostituzionalità della norma, poiché non dipendeva da questa
l'esito della causa, il pretore di Genova ha identicamente motivato
nelle due citate ordinanze, affermando che anche se l'azione dell'INAIL
per essere stata tardivamente proposta non potesse valere a far
dichiarare illegittimo l'atto amministrativo ormai definitivo, essa
sarebbe pur sempre ammissibile come autonoma azione di accertamento.
Avendo il pretore ritenuto, motivando, la rilevanza della
questione, deve essere disattesa l'eccezione di rilevanza riprodotta in
questa sede da alcune parti, come ricordato in narrativa.
4 - Giudicando sul merito della domanda di pagamento premi e
penalità proposta dall'INAIL contro varie Ditte che avevano omesso la
denuncia del personale addetto ai loro centri meccanografici (operatori
e perforatori) il pretore di Genova, nelle tre ordinanze indicate in
epigrafe, si è posto il problema se la domanda stessa fosse fondata a
termini degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124 del 1965, che
rispettivamente definiscono le attività protette e le persone
assicurate.
E lo ha escluso, dopo ampia motivazione nella quale ha considerato
che, pur nell'ambito di una evoluzione legislativa e contrattuale
collettiva tendente alla eliminazione di una "distinzione in gran parte
artificiosa e dai confini tutt'altro che netti" tra mansioni operaie ed
impiegatizie, evoluzione della quale è prova il fatto che l'art. 4 del
T.U. non parla più di lavoro operaio, ma di opera manuale, tuttavia
l'obbligo dell'assicurazione rimane collegato a due presupposti:
l'essere addetti a macchine, apparecchi, impianti od attività fonte di
rischio, e lo svolgimento di opera manuale, salve le eccezioni
espressamente previste dalla legge. Nella specie dei perforatori ed
operatori addetti alle macchine perforatrici dei centri meccanografici
- ha soggiunto il pretore - esiste senz'altro il primo presupposto, ma
non il secondo, perché l'attività degli addetti ai centri
meccanografici deve considerarsi prettamente intellettuale, per le doti
intellettuali che, appunto, richiede. Pertanto - sempre a giudizio del
pretore - l'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. n. 1124, non consente
l'accoglimento della domanda dell'INAIL, ma, proprio per questo, tale
norma non può sottrarsi al dubbio di legittimità costituzionale, non
comprendendosi perché il legislatore, al quale pure si riconosce il
potere di delimitare l'ambito della copertura assicurativa, possa
ragionevolmente discriminare, "in base alla manualità od
intellettualità" fra coloro che sono soggetti ad uno stesso specifico
rischio dipendente dalla prestazione di lavoro.
Da ciò la questione di costituzionalità dell'art. 4, comma primo,
del T.U. n. 1124 nella parte in cui limita l'obbligo assicurativo a
coloro che prestano opera manuale retribuita, per contrasto con gli
artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione.
5. - La questione non è fondata.
Essa presuppone una interpretazione della citata norma dell'art. 4
del T.U. n. 1124 che è da tempo pressoché generalmente rifiutata
dalla giurisprudenza.
Il pretore ha ricordato l'evoluzione legislativa che dal T.U. del
1904 a quello del 1965, del quale si discute, è venuta eliminando ogni
rilevanza, di fronte al rischio, della qualificazione aziendale.
Questa evoluzione è stata accompagnata e sottolineata dalla
giurisprudenza.
Già questa Corte, nella sentenza n. 152 del 1969, aveva avuto
occasione di rilevare (a proposito di una questione di
costituzionalità relativa ad una norma transitoria del T.U. del 1965)
che tutti "i lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per
il loro servizio presso macchine fruiscono della tutela assicurativa a
prescindere dalla qualifica anche impiegatizia loro spettante
nell'impresa".
A questa decisione e alla successiva conforme n. 134 del 1973 si
richiamano varie sentenze della Cassazione rapportando la espressione
"opera manuale retribuita" al momento in cui il soggetto si serve della
macchina e cioè all'attività che comporta il rischio; e ciò anche
con puntuale riferimento agli addetti ai centri elettronici o
elettrocontabili. Conformi sono pressoché unanimemente la
giurisprudenza di merito e le decisioni degli ispettorati del lavoro.
Tale essendo il significato concreto della norma dell'art. 4, comma
primo, n. 1 del T.U. n. 1124, letto in relazione all'art. 1; offrendo,
quindi, queste disposizioni, come sopra interpretate, la copertura
assicurativa agli addetti agli elaboratori elettronici, dei quali si
discuteva innanzi al pretore di Genova, ne consegue la infondatezza
della questione di incostituzionalità dallo stesso sollevata, avente
per presupposto la contraria interpretazione della norma data dal
pretore medesimo.
6. - A conclusione analoga ritiene la Corte che debba pervenirsi
esaminando la questione sollevata dal pretore di Aosta con la sua
ordinanza (n. 485 del 1975). Qui la questione nasceva da una chiamata
in giudizio della società Cogne fatta dall'INAIL, che Camillo Acerbi
aveva convenuto per sentirla condannare al pagamento della rendita per
malattia professionale (silicosi) contratta esercitando le funzioni di
sovraintendente alle squadre addette alla produzione (siderurgica) in
ambiente morbigeno.
Il pretore pronunciava sentenza definitiva di accoglimento della
domanda nei confronti dell'INAIL e con separata ordinanza riteneva che
la domanda di pagamento di contributi proposta dall'INAIL contro la
Cogne non potesse essere accolta mancando il presupposto dello
"svolgimento di opera manuale retribuita o quanto meno prevalentemente
manuale" richiesto dall'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. più volte
citato; e che pertanto non fosse manifestamente infondata la questione
di legittimità della norma medesima perché la tutela assicurativa
deve estendersi a tutti i lavoratori che svolgono un tipo di lavoro
inquadrato tra le attività protette, indipendentemente dalla natura
(manuale o no) del lavoro svolto.
In questa sede l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che il pretore
ha equivocato riferendo la questione di costituzionalità all'art. 4
del T.U. che riguarda gli infortuni anziché all'art. 3 che riguarda le
malattie professionali. Il rilievo non è senza importanza, nel senso
che il pretore non poteva prescindere dall'art. 3, il quale, peraltro,
nel rinviare quanto alla specie delle malattie e delle lavorazioni alla
tabella n. 4 e all'art. 1 della legge, soggiunge che "in quanto nel
presente titolo (reclius: articolo) non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni", tra le quali
l'art. 4. Senonché né l'art. 3 né l'art. 4 del T.U., che del resto
vanno, ovviamente, letti nella loro correlazione sistematica,
consentono - ove si tenga presente la loro corretta interpretazione
giurisprudenziale - di ritenere esclusi dalla copertura assicurativa
quei dipendenti, impiegati o no, operanti nel medesimo ambiente
morbigeno, il che sarebbe davvero senza giustificazione. Non l'art. 4,
la cui ricordata interpretazione esclude rilievo alla qualità
dell'attività, manuale od intellettuale, del dipendente che opera in
condizione di rischio; tanto meno (come la stessa Avvocatura dello
Stato esattamente sostiene) l'art. 3, che nella interpretazione di
questa Corte (sentenza n. 206/1974) assicura protezione ad ogni
lavoratore colpito da malattie professionali in lavorazioni indicate
nelle tabelle annesse alla legge.
7. - Diversa è la questione sollevata nell'ordinanza del tribunale
di Firenze, che si riferisce al comma terzo dell'art. 4 del T.U.
citato. La questione che, dopo essere stata trattata con vario esito in
sede amministrativa, giungeva in sede giurisdizionale prima innanzi al
pretore poi al tribunale come giudice del lavoro di appello, consisteva
nello stabilire se, come sosteneva l'INAIL, i cosiddetti propagandisti
medico-scientifici dei prodotti medicinali, definiti dall'INAIL
"personale viaggiante", fossero compresi nell'obbligo di assicurazione
stabilito nel comma terzo del più volte citato art. 4 del T.U. n.
1124, il quale non li indica espressamente, a differenza di quanto fa
per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo, ancorché vincolati da rapporti impiegatizi.
Il tribunale nella sua ordinanza ha ritenuto in linea di fatto
("dall'istruttoria è emerso", ha detto) che "in linea generale i
suddetti informatori... necessariamente si avvalgono non in via
occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti", ma ha
aggiunto che essi "pure essendo esposti per ciò ad un rischio di
infortunio del tutto analogo a quello dei commessi viaggiatori, dei
piazzisti e degli agenti delle imposte di consumo... non possono
ritenersi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
perché la elencazione contenuta nel comma terzo dell'art. 4 del T.U.
n. 1124 è tassativa e non suscettibile di espansione analogica". E
pertanto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto la detta
elencazione ritenuta tassativa determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti degli altri impiegati che ne
sono esclusi, tra i quali gli informatori medico- scientifici che pure
sono soggetti allo stesso rischio derivante dall'uso dei veicoli da
essi condotti.
Premesso che le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla
difesa della società Eli Lilly Italia sono inattendibili per palese
contrasto con il costante insegnamento di questa Corte circa l'obietto
dei giudizi e l'efficacia delle pronunce di legittimità
costituzionale, la Corte ritiene che la questione non sia fondata. Essa
presuppone, infatti, come quella qui sopra esaminata, una
interpretazione, e quindi un significato concreto, della norma
denunciata, diversi da quelli che si desumono dalla giurisprudenza di
questa Corte e della Cassazione.
Nella già citata sentenza n. 152 del 1969 la Corte ha negato il
carattere innovativo della disposizione del 3 co. art. 4 del T.U.
rispetto alla normativa del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che non
conteneva una disposizione corrispondente a quella, che si pretende
limitatrice, del terzo comma dell'art. 4 del T.U. citato. Il che induce
a non considerare tassativa l'elencazione in questo contenuta che,
diversamente, limiterebbe il campo di azione della copertura
assicurativa, escludendo - come si legge nella citata sentenza della
Corte - "tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo
rischio presso macchine", i quali fruiscono della tutela assicurativa a
prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante
nell'impresa.
E la Cassazione ha dichiarato che l'esplicito riferimento
(nell'art. 4, comma terzo del T.U.) agli addetti alla riscossione delle
imposte di consumo, così come ai commessi viaggiatori e piazzisti, ha
contenuto chiaramente interpretativo ed esemplificativo, in quanto non
li considera ex novo come impiegati in via di eccezione.
Con questa interpretazione, che la Corte ritiene aderente alla
ratio della norma, escluso il carattere tassativo dell'elencazione
contenuta in essa, diventa una questione di mero fatto lo stabilire se
i propagandisti medico-scientifici al pari dei piazzisti si avvalgono
non in via occasionale dei veicoli a motore da essi condotti e sono
soggetti agli stessi rischi. Il tribunale di Firenze, come si è
ricordato, l'ha risolta in modo positivo.
Tanto la difesa della società Eli Lilly quanto l'Avvocatura dello
Stato criticano questo giudizio di fatto del tribunale di Firenze e ne
negano l'esattezza. Ma è evidente l'irrilevanza in questa sede di
questa critica e di questa negazione, le quali, se non precluse, vanno
sottoposte al giudice di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione di Camillo Acerbi;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) sollevate dal pretore di Genova e dal pretore
di Aosta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo del citato T.U.
n. 1124 sollevata dal tribunale di Firenze in funzione di giudice del
lavoro, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte