Sentenza n. 114/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/08/1979 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 589,
comma quinto, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 giugno 1977 dal pretore di Mesagne nel
procedimento penale a carico di Sconosciuto Angelo, iscritta al n. 411
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;
2) ordinanza emessa il 13 settembre 1977 dal pretore di Orvieto nel
procedimento penale a carico di Gagliardi Ercolani Giacomo, iscritta al
n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il difensore di tale Angelo Sconosciuto, condannato ed in
espiazione di pena, proponeva incidente di esecuzione avanti al pretore
di Mesagne, adducendo le condizioni di grave infermità fisica
dell'interessato per chiedere la sospensione dell'esecuzione della
pena. La difesa dello Sconosciuto sollevava inoltre questione di
legittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, del codice di
procedura penale, che in questo caso riserva la sospensione
dell'esecuzione della pena all'esclusiva ed insindacabile competenza
del Ministro della giustizia, per asserito contrasto con gli artt. 3,
24 e 25 della Costituzione. Il pretore riteneva tale questione
rilevante ai fini del decidere, in quanto a norma della disposizione
impugnata egli sarebbe stato incompetente a conoscere dell'istanza di
scarcerazione dello Sconosciuto, e non manifestamente infondata. La
norma in questione risulterebbe in contrasto con l'art. 13 Cost., che
prescrive un atto motivato dell'autorità giudiziaria per qualsiasi
restrizione della libertà personale, e con l'art. 24 Cost., che
garantisce il diritto di difesa - carente nella specie, si assume, di
fronte al potere discrezionale del Ministro - in ogni stato e grado del
procedimento. i poi prospettata la violazione di altre regole
costituzionali. Al Ministro della giustizia sarebbe consentito, in
violazione dell'art. 102 Cost., di interferire in una funzione che è
invece propria dell'ordine giudiziario. Sarebbe anche offeso il
principio di eguaglianza, consacrato nell'art. 3 Cost., perché la
stessa facoltà di differimento dell'esecuzione della pena, attribuita
al Ministro dopo che l'espiazione è iniziata, spetta invece agli
organi giudiziari prima che l'ordine di carcerazione sia eseguito, con
il risultato che il trattamento del condannato verrebbe a mutare, da un
caso all'altro, secondo un arbitrario ed irragionevole criterio
discretivo. L'ordinanza di rinvio è stata emessa il 29 giugno 1977, e
ritualmente notificata e pubblicata.
2. - Analoga questione è sollevata dal pretore di Orvieto, con
ordinanza 13 settembre 1977, anche questa ritualmente notificata e
pubblicata, in seguito ad istanza di rinvio dell'esecuzione della pena
presentata da tale Giacomo Gagliardi Ercolani. Il giudice a quo
argomenta, sostanzialmente in base alle stesse considerazioni del
pretore di Mesagne, la difformità dell'art. 589, comma quinto, c.p.p.
dalle norme costituzionali che governano i provvedimenti restrittivi
della libertà personale, e riservano agli organi giurisdizionali le
attribuzioni devolute nella specie al Ministro della giustizia (artt.
13, 101, 102 e 111 Cost.). Il pretore di Orvieto assume, inoltre, che
la disposizione censurata lede l'art. 24 della Costituzione. Col
prevedere la sospensione dell'esecuzione della pena, il legislatore
avrebbe presupposto il diritto del condannato a che gli organi
competenti la concedano, quando sussistono le condizioni a tal fine
prescritte dalla legge; d'altra parte esso avrebbe lasciato questo
diritto privo di tutela, dal momento che la sospensione dell'esecuzione
della pena è esclusivamente ed insindacabilmente disposta dal Ministro
della giustizia. Infine, si denunzia anche da questo giudice a quo la
violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sempre per il
rilievo che nel regime del rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena vi sarebbe un'ingiustificata discriminazione fra i condannati,
secondo se l'ordine di carcerazione sia eseguito, o no.
3. - Non essendovi state costituzioni di parti, entrambi i giudizi
come sopra promossi vengono alla cognizione della Corte, convocata in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rinvio del pretore di Mesagne e del pretore di
Orvieto sollevano, sebbene sotto profili parzialmente diversi, la
stessa questione di legittimità costituzionale. I due giudizi, con
esse instaurati avanti questa Corte, possono perciò essere riuniti e
decisi congiuntamente.
2. - L'una e l'altra ordinanza di rimessione muovono dall'assunto
che l'art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale confligge
con l'art. 13, comma secondo, della Costituzione. La disposizione
censurata attribuisce al Ministro della giustizia - nelle ipotesi
previste dall'art. 147 del codice penale, e quando l'ordine di
carcerazione del condannato sia già stato eseguito - il potere di
sospendere l'esecuzione della pena. I giudici a quibus ritengono che,
con ciò, vi sia illegittima interferenza dell'esecutivo nell'ambito
che, ai sensi dell'art. 13 Cost., è invece esclusivamente riservato
agli organi giudiziari. Discenderebbe di qui la violazione degli altri
precetti costituzionali, come viene prospettata, sostanzialmente negli
stessi termini, nelle due ordinanze di rinvio. La previsione della
discrezionale ed insindacabile competenza dell'autorità amministrativa
implica, si assume, che viene meno la tutela giurisdizionale del
diritto del condannato, assicurata dall'art. 24 Cost., ed, inoltre, che
risultano lese le norme costituzionali concernenti la funzione propria
dell'ordine giudiziario (articoli 101, 102, 111 della Costituzione). Ne
seguirebbe, infine anche la violazione del principio di eguaglianza,
sancito nell'art. 3 Cost.: ai sensi del comma terzo dell'art. 589,
c.p.p., il potere di differire l'esecuzione della pena, quando questa
non è ancora iniziata, spetta, sempre nelle ipotesi contemplate
dall'art. 147 c.p., agli organi giudiziari, cioè al pubblico
ministero o al pretore competenti per l'esecuzione; la disposizione
censurata avrebbe, dunque, introdotto un'arbitraria ed irragionevole
discriminazione fra il condannato che "per qualsivoglia causa, e al
limite anche per fatto proprio, si sia sottratto all'ordine di
carcerazione", ed il condannato che espia la pena, nei confronti del
quale è prevista la competenza del Ministro.
3. - Per le ragioni sopra esposte, occorre prima di tutto indagare
se l'art. 589, comma quinto, c.p.p., confligga, come ritengono i
giudici a quibus, con l'art. 13, comma secondo, Cost. La questione è
fondata. Il caso di specie è quello, previsto nell'art. 147, comma
primo, n. 2, c.p., di un condannato che versa in condizioni di grave
infermità fisica. Il Ministro della giustizia è al riguardo investito
di un potere discrezionale ed insindacabile, che egli esercita, sia col
disporre sia col negare la sospensione dell'esecuzione della pena. Si
tratta però di materia certamente sottratta alla competenza degli
organi esecutivi, in forza della fondamentale ed inderogabile garanzia
costituzionale, consacrata nella norma della quale è denunziata la
violazione, che esige l'atto motivato dell'autorità giudiziaria per
qualsiasi restrizione della libertà personale.
La Corte ha del resto, in riferimento all'art. 13, comma primo,
Cost., già dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre
disposizioni di legge, le quali conferivano al Ministro della giustizia
poteri sotto vario riguardo interferenti nell'ambito in cui devono
operare la riserva di competenza degli organi giudiziari, e la connessa
tutela della libertà personale: il potere di revocare ex art. 207,
comma ultimo, c.p., le misure di sicurezza, prima che sia decorso il
tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge (sentenza
n. 110 del 1974), nonché il potere di concedere, ex art. 43 del r.d.
28 maggio 1931, n. 602, la liberazione condizionale prevista e regolata
nell'art. 176 c.p. (sentenza n. 204 del 1974). Quest'orientamento va
riaffermato nel presente giudizio anche per altre considerazioni. Come
nei casi decisi con le pronunzie sopra citate, così nella specie, il
potere attribuito al Ministro non trae alcun fondamento dalle regole
costituzionali (artt. 107 e 110 Cost.), che a questo organo riconoscono
espressamente certe attribuzioni, sempre, però, sul presupposto che
egli c membro del Governo, responsabile dell'organizzazione e dei
servizi del suo dicastero.
A ciò si aggiunge che il decidere intorno al rinvio
dell'esecuzione della pena concerne per un verso le restrizioni della
libertà personale, e per l'altro l'attuazione della potestà punitiva
dello Stato: la quale ultima - è stato affermato nella sentenza n. 204
del 1974, e deve ripetersi in questa sede - non può essere spostata in
capo al Ministro, senza vulnerare la sfera degli organi ad essa
istituzionalmente preposti. La norma attributiva della competenza al
Ministro va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima perché
contrasta, non soltanto con l'art. 13, ma con il sistema della
Costituzione, nonché con il principio dell'esclusività della funzione
propria dell'ordine giudiziario, e della sua distinzione dagli altri
poteri dello Stato.
Il rinvio dell'esecuzione della pena resterà conseguentemente
affidato, anche ad espiazione iniziata, agli organi giudiziari -
pubblico ministero o pretore - competenti per l'ipotesi che l'ordine di
carcerazione del condannato non sia stato ancora eseguito. Tale
previsione normativa risulta dal disposto dell'art. 589, comma terzo,
c.p.p., ed esce indenne, occorre precisare, dalle censure mosse al
comma quinto dello stesso art. 589, c.p.p., oggetto del presente
giudizio. Non si ha infatti alcuna violazione del principio di
uguaglianza, perché la parità di trattamento dei condannati è
assicurata in ogni caso in cui viene in considerazione la facoltà di
sospendere l'esecuzione della pena, e così anche in quello di cui si
discute. I rilievi sopra svolti assorbono, poi, gli altri profili della
questione, sotto i quali si deduce che al Ministro è consentito di
invadere un ambito precluso agli organi del potere esecutivo: una volta
che differimento e sospensione dell'espiazione della pena sono rimessi
agli organi dell'esecuzione penale, qualsiasi decisione, non importa se
favorevole o sfavorevole all'interessato, sarà sempre, e in piena
aderenza ai precetti della Costituzione, il risultato di un atto
motivato dell'autorità giudiziaria.
4. - Resta tuttavia da considerare che nelle ordinanze di rinvio è
altresì prospettata la violazione dell'art. 24 Cost. I giudici a
quibus assumono che, sussistendo le condizioni prescritte per la
sospensione dell'esecuzione della pena, il condannato abbia diritto ad
ottenerne l'accertamento e ad ottenere, in conseguenza, detta
sospensione. La competenza in proposito attribuita al Ministro sarebbe
incostituzionale, sotto il profilo qui considerato, proprio in quanto
il discrezionale ed insindacabile provvedimento amministrativo di
quest'organo sfugge ai rimedi giurisdizionali, che dovrebbero
presidiare il diritto del condannato.
Ora, è principio di civiltà giuridica che al condannato sia
riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive, e
garantita quella parte di personalità umana, che la pena non intacca.
Tale principio è accolto nel nostro ordinamento: nell'art. 27, comma
terzo, Cost. è detto, anzitutto, che "le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità"; ed è, allora, alla luce
di questo precetto che, nel caso in esame, va considerato il
trattamento del condannato. L'espiazione della pena offenderebbe il
senso di umanità, al quale è manifestamente ispirata la citata
statuizione costituzionale, se non fosse sospesa o differita con
riguardo a chi versa nelle condizioni di infermità previste nell'art.
147, comma primo, n. 2, c.p. Deve infatti trattarsi di grave infermità
fisica non suscettibile di guarigione mediante le cure o l'assistenza
medica disponibili nel luogo di detenzione.
D'altra parte, qui si tratta di rinvio facoltativo dell'esecuzione
della pena: agli organi giudiziari spetta pur sempre una competenza
discrezionale, diversamente dalle altre ipotesi in cui, secondo il
codice penale, detto rinvio è obbligatorio. Il che implica che gli
organi competenti sono chiamati non soltanto a verificare la presenza
delle condizioni richieste dalla legge perché sia sospesa l'esecuzione
della pena, ma anche ad apprezzare opportunamente le ragioni
giustificative della sospensione - nella specie, la grave infermità
fisica dell'interessato - in rapporto ad altre considerazioni, le quali
possono di volta in volta rilevare per il provvedimento da emettere.
Siamo comunque di fronte ad un provvedimento che, sia se concede
sia se nega il rinvio dell'esecuzione della pena, incide nella sfera
della libertà personale del soggetto. La tutela giurisdizionale della
posizione soggettiva del condannato discende, dunque, da questa natura
dell'atto riservato agli organi giudiziari, e dalla conseguente
applicabilità, nel nostro caso, dei rimedi previsti dal codice di
procedura penale. Precisamente, è da ritenere che, allo stato attuale
della legislazione, l'interessato possa proporre incidente di
esecuzione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. avverso il rifiuto o la
revoca del provvedimento di sospensione, e ricorso per cassazione, ex
art. 631, comma secondo, c.p.p., contro l'ordinanza con cui il giudice
decide su tale incidente. Diversamente, sarebbe leso l'art. 24 Cost.
La conclusione alla quale questa Corte è pervenuta esclude una simile
conseguenza; al tempo stesso, essa assicura che la sospensione
dell'esecuzione della pena ricada nell'ambito di competenza
dell'autorità giudiziaria, e sia circondata dalle garanzie connesse
con l'esercizio della giurisdizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma
quinto, del codice di procedura penale nella parte in cui - nel caso
previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 del codice penale -
attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere
l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato
sia già stato eseguito.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte