Sentenza n. 114/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di
Parrella Francesco ed altri, iscritta al n. 449 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Potenza, dopo aver premesso che nel giudizio a
quo dovrebbe essere dichiarata l'estinzione del reato per
prescrizione, il cui decorso è stato fra l'altro cagionato dalla
sospensione con rinvio del dibattimento dal 30 gennaio al 15 ottobre
1992 a causa dell'astensione dalle udienze dei difensori proclamata
dalla assemblea del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e
procuratori, rileva che la mancata previsione, tra le cause di
sospensione della prescrizione di "fatti genericamente riconducibili
all'imputato o al suo difensore" e non sintomatici, quindi, di una
inerzia dello Stato nell'esercizio della sua potestà punitiva, si
giustifica solo con l'esigenza di assegnare certezza alle situazioni
giuridiche. Tale giustificazione viene peraltro a cadere, secondo il
giudice a quo, nelle ipotesi in cui la sospensione o il rinvio del
procedimento non dipenda da esigenze processuali, ma da condotte
dell'imputato e del difensore che, per quanto "apprezzabili", non si
raccordano strettamente all'esercizio del diritto di difesa. In tali
situazioni, il confronto tra la disciplina dettata dall'art. 159 del
codice penale e le disposizioni che vengono coinvolte evidenzia
contraddittorietà di scelte normative non giustificate sul piano dei
valori costituzionali, generando disparità di trattamento che
vulnera l'art. 3 della Costituzione. Tale disparità emergerebbe,
secondo il rimettente, in relazione all'ipotesi descritta dall'art.
16, lett. c), della legge 22 maggio 1975, n. 152, considerato che i
delitti cui questa norma si riferisce richiedono con minore evidenza
la disciplina sospensiva che la norma stessa prevede in quanto
caratterizzati da termini di prescrizione assai lunghi, mentre una
simile scelta può apparire necessaria in relazione ai reati che
presentino termini di prescrizione molto brevi e che attengono ad
interessi costituzionalmente tutelati, quale è quello all'ambiente.
Altra disposizione che viene evocata è l'art. 304, primo comma,
lett. b), del codice di procedura penale, in quanto - sostiene il
giudice a quo - sarebbe priva di razionalità la scelta del
legislatore di essersi fatto carico di impedire in determinati casi
la perenzione della custodia cautelare, istituto di carattere
meramente processuale, senza preoccuparsi "invece di assicurare,
nelle stesse situazioni, l'interesse sostanziale alla punizione del
colpevole impedendo la prescrizione dei reati".
Da tutto ciò, quindi, il rimettente trae fondamento per
sollevare, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l'ipotesi di specie tra le cause di
sospensione del corso della prescrizione ovvero, in subordine, non
consente l'adozione di un provvedimento analogo a quello previsto
dall'art. 304, primo comma, lett. b), del codice di procedura penale.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Deduce
anzitutto l'Avvocatura che il caso prospettato dal giudice a quo deve
qualificarsi come rinvio e non come sospensione, sicché diverrebbe
irrilevante l'art. 159 del codice penale, che si riferisce, invece,
ai casi di sospensione del procedimento penale. Scandagliata, poi, la
problematica relativa alla disciplina dettata in tema di impedimento
del difensore, l'Avvocatura osserva che l'art. 486, quinto comma, del
codice di procedura penale, sembra demandare al giudice una scelta
tra sospensione e rinvio. Per i casi in cui la soluzione obbligata
sia la sospensione, non è escluso - afferma l'Avvocatura - che la
Corte ravvisi per tali ipotesi un caso di sospensione "disposta da
una particolare disposizione di legge" che, a norma dell'art. 159,
primo comma, del codice penale, condurrebbe a conseguenze opposte a
quelle che il giudice a quo presuppone, in quanto il periodo
intercorso tra le due udienze del giudizio principale citate
nell'ordinanza di rimessione non dovrebbe essere computato a fini di
prescrizione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Potenza, nel rilevare che il reato in ordine al
quale procede in fase dibattimentale è estinto per intervenuta
prescrizione e che il verificarsi di tale causa estintiva è in parte
dovuto alla "forzata sospensione con rinvio del dibattimento"
cagionato dalla assenza di tutti i difensori degli imputati, avendo
questi aderito alla astensione dalle udienze proclamata dal locale
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non
prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo
della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento
conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata
partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti alla astensione
dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendono
l'imputato stesso privo di assistenza. In subordine - prosegue
l'ordinanza di rimessione - l'illegittimità stessa potrebbe
profilarsi per la parte in cui l'art. 159, primo comma, del codice
penale non prevede, per le suddette ipotesi, l'adozione di un
provvedimento giudiziale impugnabile di sospensione dei termini di
prescrizione del reato per il tempo corrispondente alla durata della
sospensione e del rinvio del dibattimento. Al nucleo della dedotta
violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza starebbe,
secondo il giudice a quo, un duplice profilo di contraddittorietà
delle scelte operate dal legislatore: da un lato, infatti, la
disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 16,
lett. c), della legge 22 maggio 1975, n. 152, dovrebbe estendersi
anche ad altre fattispecie che, prevedendo termini di prescrizione
assai brevi, offendono valori di risalto costituzionale; sotto altro
aspetto, il rimettente censura come non rispondente "a canoni di
razionalità" l'opzione legislativa di impedire la "perenzione" della
custodia cautelare attraverso l'istituto disciplinato dall'art. 304,
primo comma, lett. b), del codice di procedura penale, senza che una
omologa previsione sia invece dettata al fine di "assicurare, nelle
stesse situazioni, l'interesse sostanziale alla punizione del
colpevole impedendo la prescrizione dei reati".
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, nel sollecitare
declaratoria di non fondatezza della questione, conclusivamente
rileva come l'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale,
sembra riservare al giudice una scelta tra la sospensione o il rinvio
del dibattimento, sicché, osserva la difesa dello Stato, "ove la
soluzione tecnicamente obbligata fosse quella della sospensione", non
sarebbe escluso che questa Corte ravvisasse una ipotesi di
sospensione del procedimento "imposta da una particolare disposizione
di legge" che, a norma dell'art. 159, primo comma, del codice penale,
determinerebbe l'effetto di sospendere il corso della prescrizione
con conseguenze antitetiche rispetto a quelle che il giudice a quo
pone a base delle proprie doglianze.
La soluzione interpretativa che l'Avvocatura, seppur
dubitativamente, rimette a questa Corte, non può essere accolta. A
prescindere, infatti, dalla mancata puntualizzazione di quali
sarebbero le ipotesi in cui la sospensione del dibattimento
integrerebbe "soluzione tecnicamente obbligata" e dalla quanto mai
discutibile tesi secondo la quale l'art. 486, quinto comma, del
codice di procedura penale, riserverebbe al giudice un potere di
scelta - e non è dato comprendere in base a quali parametri - tra il
provvedimento di sospensione e quello di rinvio, resta il fatto che,
né sotto la vigenza del codice abrogato né con riferimento al nuovo
codice di rito, risulta essersi affermata in dottrina o in
giurisprudenza una tesi interpretativa che abbia ricondotto le
ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato
o del suo difensore nell'alveo del concetto di sospensione del
procedimento penale imposto da una particolare disposizione di legge,
sospensione che, a mente della norma oggetto di impugnativa, opera
anche sul corso della prescrizione.
Se, da un lato, dunque, può riconoscersi che la mancanza di una
chiara definizione normativa della complessa problematica che ruota
attorno alla fenomenologia della sospensione del processo, già
avvertita con riferimento al codice del 1930, non solo non è stata
portata a coerente soluzione dal legislatore del 1988 ma, anzi,
risulterebbe acuita attraverso l'impiego di quella che la stessa
Avvocatura definisce essere una "disarmonica terminologia", è
altrettanto vero che, proprio in virtù di tale ambiguità di fondo,
la linea interpretativa presupposta dal giudice a quo, sin qui priva
di adeguati contrasti, non può essere disattesa da questa Corte.
3. - Entrambe le questioni che il rimettente solleva, in via
principale l'una e in via subordinata l'altra, sono però
inammissibili. Con la prima, infatti, il giudice a quo mira ad
introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della
prescrizione per i casi in cui il dibattimento non possa essere
celebrato per mancata partecipazione del difensore dell'imputato
dipendente dalla astensione dalle udienze deliberato dalla categoria
professionale; con la seconda, invece, si intende perseguire il
medesimo risultato attraverso un provvedimento del giudice modellato
sulla falsariga di quello previsto dall'art. 304, primo comma, lett.
b), del codice di procedura penale, in tema di sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare. Già
l'alternativa che il giudice a quo propone, evidenzia, dunque, la
pluralità delle possibili opzioni normative che varrebbero a
soddisfare il petitum che il rimettente mostra di perseguire: scelte,
quindi, che soltanto il legislatore può essere abilitato a compiere,
non potendosi prefigurare una soluzione univoca come la sola
costituzionalmente dovuta. Ma al di là di tale rilievo, che pur
scaturisce dalla stessa articolazione dei quesiti sottoposti
all'esame di questa Corte, resta il dato assorbente e pregiudiziale
rappresentato dal fatto che il giudice a quo sollecita nella specie
una pronuncia additiva in malam partem, volta ad introdurre una nuova
ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei
casi previsti dalla legge: una pronuncia, quindi, che palesemente
fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio
di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione (v., da ultimo,
sempre in tema di prescrizione del reato, l'ordinanza n. 489 del 1993
e, per ipotesi analoghe, le ordinanze nn. 188 e 98 del 1983).
Ciò non esclude peraltro l'auspicio che situazioni del tutto
patologiche, come quella descritta nel provvedimento di rimessione,
formino oggetto di attento esame da parte del legislatore. Infatti,
se può ritenersi risolto con equilibrio il problema dell'impedimento
del difensore dovuto a concorrenti impegni professionali, alla luce
dei risultati cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza di
legittimità (v., in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite
penali del 27 marzo 1992, n. 4708), resta al contrario privo di
qualsiasi adeguato bilanciamento di valori il ben diverso aspetto
dell'assenza, non del singolo difensore, ma di tutti i difensori, in
dipendenza della loro adesione alle manifestazioni di protesta deliberate dagli organismi di categoria. Manifestazioni che, per livello
partecipativo e durata, possono in concreto determinare la paralisi
dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente, grave
compromissione di fondamentali princip/' che il costituente ha inteso
affermare. D'altra parte, se il legislatore ha avvertito la
necessità di dettare, proprio in funzione della salvaguardia di beni
costituzionalmente tutelati, norme sul diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, ricomprendendo fra questi anche
l'amministrazione della giustizia (v. art. 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146), non v'è ragione per cui debbano restare esenti da
specifiche previsioni forme di protesta collettiva che, al pari dello
sciopero, sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni
che assumono, come quella giurisdizionale, un risalto primario
nell'ordinamento dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte