Sentenza n. 115/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/05/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946
del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1972 dal tribunale di Oristano
nel procedimento civile vertente tra Fais Rosa Angela e Ibba Michele,
iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1973 dal tribunale di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Lo Grasso Primavera e la società
ITALSIDER, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;
3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal tribunale di Palmi nel
procedimento civile vertente tra la società Trezza e Giordano Arnaldo,
iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
4) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dalla Corte d'appello di
Milano nel procedimento civile vertente tra Vagnarelli Serafino e
l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 449
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Lo Grasso Primavera, della
società ITALSIDER, della società Trezza e dell'INGIC;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per Lo Grasso Primavera, l'avv.
Franco Guidotti, per la società ITALSIDER, l'avv. Carlo Fornario, per
la società Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Rosa Angela Fais
nei confronti di Michele Ibba, ed inteso ad ottenere indennità varie
relative a rapporto di lavoro (straordinari, indennità sostitutiva di
ferie, gratifica natalizia), il tribunale di Oristano, avendo il
convenuto eccepita l'avvenuta prescrizione decennale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice
civile, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
Rileva, sulla non manifesta infondatezza, che gli argomenti
formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966,
per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
delle norme sulla prescrizione breve e su quella presuntiva, nella
parte in cui queste decorrevano in pendenza di rapporto di lavoro,
devono essere estesi alla prescrizione decennale. Anche l'art. 2946
cod. civ., infatti, sarebbe in contrasto con l'art. 36 Cost., poiché
il decorso della prescrizione decennale, perdurando il rapporto di
lavoro, potrebbe produrre un effetto equivalente a quello della
rinuncia da parte del lavoratore, il quale, spinto dal timore del
licenziamento o di altre ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far
valere i propri diritti.
2. - Il tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 2 febbraio
1973, nel procedimento civile vertente tra Primavera Lo Grasso e la
società Italsider, ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2935,
stesso codice, per contrasto con gli artt. 24 e 36 della Costituzione.
Il tribunale denuncia la violazione dei principi citati, operata
dalle norme sulla prescrizione ordinaria, nella parte in cui è
prevista la decorrenza dei termini in pendenza di rapporto di lavoro,
in relazione al diritto alla qualifica ed alla relativa maggiore
retribuzione.
3. - Anche il tribunale di Palmi, con ordinanza emessa l'11 luglio
1974 nel procedimento tra Arnaldo Giordano e la società Trezza, ha
promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod.
civ., in relazione all'art. 2935, per contrasto con l'art. 36 della
Costituzione.
L'eccezione riguarda l'applicabilità della prescrizione decennale,
in pendenza di rapporto di lavoro, in relazione al diritto alla
qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.
4. - Medesima questione è stata proposta dalla Corte d'appello di
Milano (ordinanza 3 maggio 1974) nel procedimento vertente tra
Vagnarelli Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo
(INGIC).
Secondo il giudice a quo la rilevanza dell'eccezione (che è stata
promossa in relazione all'art. 2946 cod. civ., rispetto agli artt. 2103
dello stesso codice e 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione), non potrebbe
essere esclusa sotto il profilo che il rapporto in contestazione
intercorre con un ente di diritto pubblico perché tale rapporto
sarebbe caratterizzato da una particolare forza di resistenza del
lavoratore al quale la legge o l'ordinamento dell'ente accorderebbe
stabilità dell'impiego e piena tutela giurisdizionale.
Al contrario l'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente
dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni stipulato nel 1940 e i
successivi accordi collettivi prevedono che per la risoluzione del
contratto devono trovare applicazione le norme del codice civile
(recesso ad nutum o per giusta causa). Sarebbe evidente, quindi,
(particolarmente con specifico riferimento al periodo in cui sarebbe
decorso il termine prescrizionale) come nel caso in esame il lavoratore
possa per timore di licenziamento, aver rinunciato ad esercitare il
proprio diritto.
5. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Si sono costituiti la soc. ITALSIDER, rappresentata e difesa dagli
avvocati Franco Guidotti ed Orazio Bottini Raimondo, Primavera Lo
Grasso, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Nappi e Luciano
Ventura, la soc. Trezza, rappresentata dall'avv. Salvatore Caldarulo e
difesa dall'avv. Giunio Bruto Leati, l'INGIC, rappresentata e difesa
dall'avv. Carlo Jossa.
Secondo l'ITALSIDER, a seguito delle sentenze nn. 143 del 1969, 86
del 1971 e 174 del 1972, apparirebbe evidente che il giudizio di
legittimità costituzionale in materia di prescrizione dei crediti
retributivi ha subito dal 1966 al 1972 una radicale evoluzione, nel
senso che, ferma restando la sospensione per i rapporti di lavoro
esclusi dalla tutela delle norme sui licenziamenti individuali (legge
n. 604 del 1966 e art. 18 dello Statuto dei lavoratori), è stata
ritenuta la normale decorrenza della prescrizione nel corso dei
rapporti soggetti alle predette norme; queste, infatti, realizzando la
stabilità d'impiego e la garanzia di concludenti rimedi
giurisdizionali, avrebbero liberato i lavoratori privati da quel timore
del licenziamento che poteva indurre a non far valere i diritti
nascenti dal contratto di lavoro. In siffatto quadro concettuale le
"ragioni" della sentenza n. 63 del 1966, cui si richiama l'ordinanza
del tribunale di Trieste, dovrebbero considerarsi superate per
novazione del diritto positivo, sia per i crediti retributivi che, in
genere, per tutti i diritti del lavoratore.
In secondo luogo, con sentenza 21 marzo 1969, n. 39, la Corte
avrebbe escluso che l'art. 36 Cost., oltre ad assicurare il diritto ad
una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del
lavoro prestato, tuteli anche diritti attinenti ai rapporti di natura
non esclusivamente patrimoniale, benché da essi possano
conseguenzialmente derivare, in via mediata, effetti di natura
patrimoniale. Tali diritti, tra i quali il più saliente sarebbe
appunto quello del riconoscimento di una qualifica maggiore, sono
volti, in genere, ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione di
una nuova posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione, e non già
ad assicurargli soltanto la corresponsione di una retribuzione
proporzionata al lavoro effettivamente prestato e che il citato
articolo della Costituzione si limiterebbe a garantirgli.
Anche sotto questo profilo il richiamo del tribunale di Trieste
alle "ragioni" della sentenza n. 63 del 1966 sarebbe privo di
fondamento, in quanto estende ad istituti diversi dalla retribuzione un
regime prescrizionale che la Corte a suo tempo dettò per i crediti
strettamente retributivi.
Di converso, la Lo Grasso contesta che la retribuzione chiesta in
giudizio, benché dipendente dal riconoscimento della diversa
qualifica, sia soggetta ai termini di prescrizione di cui all'art. 2946
cod. civ. e non a quelli di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e
2956, n. 1, cod. civ., letti in relazione al dispositivo della
sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte. Formula quindi in tal senso
eccezione di inammissibilità per manifesta irrilevanza della questione
proposta.
Nel merito concorda col tribunale di Trieste in ordine alla
illegittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., ribadendo le
argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.
6. - Nel chiedere dichiarazione di inammissibilità o di
infondatezza della questione proposta, la soc. Trezza, osserva - sotto
il primo profilo - che il diritto del prestatore di lavoro si sarebbe
estinto per avvenuta rinuncia, come risulterebbe dagli atti del
giudizio a quo.
Sotto il secondo aspetto richiama la già citata giurisprudenza
della Corte costituzionale per escludere che la sentenza n. 63 del 1966
possa estendersi a diritti del lavoratore diversi da quelli
strettamente concernenti la retribuzione.
7. - L'INGIC a sua volta, mentre riconosce che, nonostante il suo
carattere di ente pubblico, essa agisce in regime di libera concorrenza
con piena applicazione delle norme di diritto comune e di quelle della
contrattazione collettiva, anche per quel che attiene alla stabilità
del posto di lavoro, conclude per l'infondatezza della questione, sul
rilievo (a suo avviso confortato dalla giurisprudenza di questa Corte)
per cui l'art. 36 non sarebbe invocabile in relazione al riconoscimento
di una qualifica diversa o superiore.
8. - Le parti costituite hanno presentato memorie ampiamente
ribadendo le conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno
riuniti e decisi con unica sentenza, stante che sollevano identiche o
analoghe questioni di legittimità costituzionale.
2. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte possono
riassumersi nei seguenti punti:
a) se l'art. 2946 del codice civile nella parte in cui prevede che
il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di
lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36
della Costituzione, in quanto applicabile al diritto del lavoratore di
ottenere indennità varie relative al rapporto di lavoro (straordinari,
indennità sostitutiva di ferie, gratifica natalizia) (tribunale di
Oristano);
b) se il medesimo art. 2946 in relazione all'art. 2935 del codice
civile nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione
decorra in pendenza di rapporto di lavoro sia costituzionalmente
illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione in
quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore
ed alla relativa retribuzione (tribunale di Trieste, tribunale di
Palmi);
c) se il citato art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice
civile all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui
prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto
di lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt.
3, 24 e 36 della Costituzione in quanto applicabile al diritto del
lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica
superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni
effettivamente svolte (Corte di appello di Milano).
3. - La prima questione sollevata dal tribunale di Oristano è
chiaramente inammissibile per difetto di rilevanza. Oggetto del
giudizio de quo pendente avanti al predetto tribunale è il diritto di
un lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennità facenti
parte integrante della retribuzione lavorativa. Il diritto a tali
indennità è assoggettato alle prescrizioni di cui agli artt. 2948,
n. 5; 2955, n. 2; e 2956, n. 1, che la Corte con sentenza n. 63 del
1966 ha dichiarato viziati di illegittimità costituzionale
limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del
diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di
lavoro.
Risulta pertanto che l'art. 2946 del codice civile, di cui il
giudice a quo denunzia l'illegittimità costituzionale, non è
applicabile nella specie, non potendo, per espressa disposizione
dell'articolo stesso, concorrere la prescrizione ordinaria con "i casi
in cui la legge dispone diversamente", e tali sono infatti quelli delle
prescrizioni di cui ai sopra citati articoli.
4. - Inammissibili sono anche le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2946 codice civile sollevate dai tribunali di
Trieste e di Palmi.
Conformemente anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione,
il diritto ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e
distinto da quello della retribuzione per attività lavorative
effettivamente prestate e rispetto al quale in forza della più volte
citata sentenza n. 63 del 1966 il decorso della prescrizione di cui
agli artt. 2948, n. 5; 2955, n. 2, e 2956, n. 1, inizia dalla
cessazione del rapporto lavorativo.
Per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di
cui all'art. 2946 al diritto alla qualifica superiore, la Corte ha già
rilevato con la sentenza n. 86 del 1971 che la prescrizione non decorre
durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni
lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 della
Costituzione, il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una
retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro
effettivamente prestato. Come affermato nella citata sentenza, poiché
l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale
del citato art. 2946 potrebbe portare ad una dichiarazione di
illegittimità costituzionale solo nella parte in cui esso si riferisce
alle vere e proprie retribuzioni, la questione stessa per i motivi su
esposti è irrilevante.
5. - Nel sollevare questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice civile ed all'art.
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'applicazione del termine
di prescrizione ordinaria ai diritti dei dipendenti dell'Istituto
nazionale per la gestione delle imposte di consumo (INGIC) a qualifiche
superiori e alle retribuzioni lavorative, la Corte di appello di Milano
si richiama all'art. 41 del contratto collettivo nazionale per il
personale dipendente dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni
stipulato nel 1940 e ai successivi accordi collettivi, i quali
prevedono che per la risoluzione del contratto devono trovare
applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per giusta
causa). Pertanto, sostiene il giudice a quo, per effetto di tali
norme, i lavoratori di questo settore si troverebbero, riguardo al non
esercizio dei propri diritti, nella medesima condizione psicologica dei
lavoratori non dipendenti da rapporti di pubblico impiego.
La Corte non ritiene di accogliere questa tesi e di discostarsi
dalle sue precedenti decisioni (sentenze n. 63 del 1966, n. 143 del
1969), secondo le quali la dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2, e 2956, n. 1,
riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti
d'impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri
enti pubblici, anche di carattere economico.
Infatti l'assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi
enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine di
identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere
le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere
pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità
assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina
collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e
determinate. Comunque, l'interpretazione delle norme contenute nei
contratti collettivi e la determinazione della portata di queste
attengono alla competenza del giudice ordinario (v. sentenza n. 143 del
1969).
Di conseguenza, per quanto concerne il decorso della prescrizione
del diritto ad una qualifica superiore nei confronti di lavoratori
dipendenti da enti pubblici economici, valgono le considerazioni sopra
svolte. Per quanto concerne nei confronti dei medesimi lavoratori il
decorso della prescrizione del diritto a retribuzioni lavorative
saranno applicabili o specifiche norme regolatrici o gli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, senza le limitazioni di cui alla sentenza
n. 63 del 1966.
Risulta in ogni modo che anche rispetto alla questione sollevata
dalla Corte di appello di Milano non è applicabile nella specie l'art.
2946 del codice civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate
con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte