Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen.

(Sospensione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza

emessa il 25 giugno 1979 dal Tribunale di Bolzano, nel procedimento

penale a carico di Hosp Franz, iscritta al n. 698 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 353 del 29 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - in un procedimento penale a

carico di Franz Hosp, tuttora detenuto per un diverso fatto nella

Repubblica federale di Germania, essendone stata negata la richiesta

estradizione - con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in

riferimento all'art. 3 Cost., "poiché la detenzione all'estero non è

compresa fra le cause di sospensione della prescrizione: donde un

diverso trattamento dell'imputato detenuto nel territorio dello Stato,

nei cui confronti si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato

detenuto all'estero, per cui sussista legittimo impedimento alla

comparizione in udienza, a seguito della sentenza n. 212/1974 di questa

Corte, e che non consenta la celebrazione del giudizio in sua assenza";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso

della non fondatezza.

Considerato che la proposta questione, contrariamente a quanto

assume il Tribunale di Bolzano, non presenta un'attuale rilevanza ai

fini del procedimento a quo, dal momento che la "giuridica

inammissibilità del giudizio contro l'imputato" non discende dalla

norma impugnata, bensì da una norma diversa, cui l'ordinanza in esame

non rivolge alcuna censura; che, infatti, una volta preso atto che

l'imputato è detenuto all'estero, il Tribunale è comunque tenuto - in

una specie come quella in esame - a fare applicazione dell'art. 497

cod. proc. pen. (come dichiarato parzialmente illegittimo dalla citata

sentenza n. 212 del 1974), sospendendo o rinviando anche d'ufficio il

dibattimento in corso; che, dunque, l'impugnativa si dimostra astratta

ed ipotetica, avendo per presupposto la mera eventualità che, nel

frattempo, si determini l'estinzione del reato ascritto all'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte