Sentenza n. 115/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74-bisd.P.R. 687/1974
- art. 1d.P.R. 687/1974
- art. 1d.P.R. 24/1979
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 87Costituzione
- art. 1legge 825/1971
- art. 5legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 74 bis,
secondo comma, (come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974 n.
687) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 dal giudice delegato del
Tribunale di Cassino sull'istanza proposta da Sartoro Luciano iscritta
al n. 511 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 7 novembre 1983 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Cremona sul ricorso proposto da Gualazzini Cesare c.
Ufficio IVA di Cremona iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno
1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1 - Con ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 6 settembre 1978) il giudice delegato al fallimento
dei F.lli Castellucci, pendente dinanzi al Tribunale di Cassino, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,
(come introdotto dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687), in
quanto tale norma, avendo esteso il regime IVA alle vendite
fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76, 77, primo
comma, 87, quinto comma, Cost. e con gli artt. 1 e 5 della legge di
delegazione 9 ottobre 1971 n. 825, a mente dei quali ultimi
applicabilità dell'IVA è riferita alle cessioni di beni effettuate
nell'"esercizio di impresa".
In punto di fatto, si desume dall'ordinanza di rinvio: che il
giudice a quo è stato adito in data 6 settembre 1975 dal curatore
fallimentare perché stabilisse, nell'esercizio dei poteri direttivi ex
art. 25 legge fallimentare, "se le vendite fallimentari siano o non
assoggettabili all'I.V.A."; che la vendita mobiliare è stata
regolarmente tenuta il 6 settembre 1975; e che il nuovo esperimento
d'asta, fissato per il giorno 1 dicembre 1975, con ordinanza del 9
ottobre 1975 è stato sospeso fino alla definizione dell'incidente di
costituzionalità.
A sostegno della propria legittimazione, il giudice a quo rileva
come la più recente dottrina ravvisi "nel fallimento tutti i
presupposti della giurisdizione contenziosa assimilandolo al processo
esecutivo individuale"; tale legittimazione sussisterebbe anche se la
procedura fallimentare venisse assimilata ai procedimenti di volontaria
giurisdizione non avendo il provvedimento richiesto dal curatore "un
carattere puramente amministrativo" ed essendo esso di esclusiva
competenza del giudice delegato, con possibilità di eventuale reclamo
al collegio a norma dell'art. 26 menzionata legge fallimentare.
1.2 - Nel merito, l'ordinanza sostiene che il legislatore delegato
con l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, che ha introdotto
l'art. 74 bis del d.P.R. n. 633/1972, nel disporre applicabilità
dell'IVA alle "operazioni effettuate successivamente all'apertura del
fallimento", non ha osservato, in violazione dell'art. 76 Cost., i
principi e criteri direttivi della legge di delega 9 ottobre 1971 n.
825. "Questa infatti all'art. 5 n. 1 aveva più volte fatto
riferimento, come presupposto per l'applicabilità dell'IVA, all'
"esercizio dell'impresa", e lo aveva indirettamente ribadito con la
menzione dell'art. 2195 cod. civ., il quale presuppone evidentemente
un'impresa in atto, nel successivo art. 16".
Secondo il giudice a quo il fallimento non potrebbe considerarsi
un'impresa, della quale costituirebbe semmai un "atto di morte". Ciò
sarebbe confermato dal carattere eccezionale e temporaneo della
continuazione dell'impresa, pur dopo il fallimento, previsto dall'art.
90 legge fallimentare.
L'attività diretta all'accertamento del passivo e alla
acquisizione, liquidazione e distribuzione dell'attivo non potrebbe
assimilarsi all'attività di gestione di un'impresa, né gli organi a
ciò preposti a degli imprenditori.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha dedotto in primo luogo l'inammissibilità della questione
"difettando nella specie la sussistenza di un "giudizio" di merito"
Secondo l'Avvocatura, "l'unica competenza della quale il giudice
delegato al fallimento era stato investito era quella di indirizzare e
dirigere l'attività del curatore per l'amministrazione del patrimonio
fallimentare" ai sensi dell'art. 25, primo comma, legge fallimentare, e
non di emettere una decisione nel merito e nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria. In effetti, solo dopo l'emanazione
del richiesto provvedimento di autorizzazione del giudice delegato al
pagamento o non dell'IVA e, quindi, dell'ulteriore autorizzazione
rispettivamente a chiedere il rimborso o a resistere alle pretese di
pagamento da parte dell'ufficio competente si sarebbe dovuta proporre
la presente questione avanti al giudice di tali controversie.
Nel merito, l'Avvocatura rileva che, pur essendo indubbio che il
fallimento non può considerarsi una impresa, l'attività degli organi
fallimentari tuttavia "riguarda direttamente l'impresa fallita ed è
quindi da ricomprendersi nel concetto sostanziale di esercizio di
impresa, cui corrispondono puntualmente le cessioni dei beni relativi".
Infine, la fase di liquidazione, sia essa compiuta o meno dagli organi
del fallimento, rientrerebbe nell'"attività imprenditrice di
intermediazione nella circolazione dei beni" con conseguente acquisto
di maggior valore degli stessi. Da ciò il fondamento dell'imposizione
(I.V.A.), in assenza della quale si creerebbe una assurda ed
ingiustificata disparità di trattamento delle vendite in sede di
fallimento rispetto a quelle, ugualmente liquidatorie, compiute
dall'imprenditore individuale o dal liquidatore delle società
commerciali, allorché non si verifica lo stato di insolvenza.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale, con
riferimento agli artt. 76 e 87, quinto comma, Cost., è stata
sollevata, con ordinanza emessa il 7 novembre 1983, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso prodotto dall'Avv. C.
Gualazzini (nella sua qualità di curatore del fallimento della ditta
Komberg di Corbari Franco) avverso un avviso di rettifica dell'ufficio
IVA di Cremona, per inesattezze dei dati nella dichiarazione annuale
1978.
L'ordinanza prospetta gli stessi dubbi già sintetizzati nella
presente narrativa. Ha messo in luce, in particolare, che il curatore
fallimentare, tenuto, in base all'art. 74 bis, ad applicare l'IVA,
gestisce una esecuzione concorsuale in modo più complesso, ma non
sostanzialmente diverso da quanto compia il giudice dell'esecuzione. "E
nessuno si è mai sognato di ravvisare (in questo) la figura
dell'imprenditore quando oggetto della vendita abbiano ad essere
attività provenienti da imprese lato sensu commerciali (art. 2082 C.C.
in relazione all'art. 2195 C.C.)".
4. - Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha
dedotto l'infondatezza della questione avendo la norma impugnata lo
scopo di individuare il soggetto competente agli adempimenti relativi
alle operazioni da ritenere oggettivamente commerciali, anche se
effettuate nell'ambito di una procedura concorsuale.
Inoltre, viene rilevato che essendo l'IVA un tributo afferente ai
consumi, frazionato nelle varie fasi della produzione e distribuzione
(con effettivo e definitivo prelievo soltanto a carico del consumatore
finale), l'attribuzione alla curatela fallimentare di adempimento in
tema di IVA "risponde alle esigenze proprie della particolare struttura
di questo tributo". Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione
di legittimità costituzionale; i relativi giudizi vanno, pertanto,
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - L'art. 74 bis, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come
introdotto dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 (sostituito,
ma senza incidenza in punto, dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n.
24), estende il regime d'imposta sul valore aggiunto alle vendite
fallimentari, ponendo i relativi adempimenti a carico del curatore.
Tuttavia, secondo i giudici a quibus tale norma sarebbe in contrasto
con gli artt. 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), ove
è prevista applicabilità del tributo in parola alle "cessioni di beni
di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese" (Così
testualmente art. 5, n. 1, legge n. 825) e tali non apparendo, in
generale, le operazioni conseguenti al fallimento.
Sicché, sempre a parere dei remittenti, risulterebbero violati
(eccesso di delega) gli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma,
della Costituzione.
3. - Dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per conto
del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata eccepita la
inammissibilità della questione sollevata dal giudice delegato al
fallimento (ord. 511/1978): difetterebbe, infatti, la sussistenza di un
"giudizio", non spettando al giudice a quo emettere, in fattispecie,
una decisione nel merito e nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria.
L'eccezione va accolta.
In concreto, il curatore fallimentare aveva fatto istanza al
giudice delegato affinché nell'esercizio dei poteri direttivi ex art.
25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), questi
avesse a chiarire l'assoggettamento o meno della vendita fallimentare
all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Sicché il provvedimento richiesto, chiaramente da emanarsi
nell'ambito di una mera potestà direttiva, risulta privo delle
connotazioni di esercizio della funzione giurisdizionale.
Il "giudizio" incidentale di cui alla menzionata ordinanza va
dichiarato, pertanto, inammissibile.
4. - L'incidente viene, peraltro, in rilievo nel merito con
l'ordinanza n. 287/1984 della Commissione tributaria di primo grado di
Cremona.
Ma la questione non è fondata.
Essa si incentra su di un assunto eccesso, ad opera del legislatore
delegato, il quale avrebbe normativamente affermato applicabilità del
tributo, esorbitando dai principi e criteri emanati con la legge n.
825/1971, determinanti l'assoggettamento all'imposta (art. 5, n. 1)
delle cessioni effettuate nell'esercizio d'impresa.
Esercizio questo che viene ora contestato nell'ambito proprio delle
vendite fallimentari, finalizzate - quando siano al di fuori della
continuazione temporanea dell'impresa (autorizzabile ex art. 90 regio
decreto n. 267/1942) - alla liquidazione delle passività e delle
attività ed al solo scopo, perciò, delle inerenti operazioni
debitorie e creditorie.
Ora è noto che l'attività liquidatoria è volta alla tutela di
interessi precipuamente radicati nelle elaborazioni comuni largamente
regolate nell'esperienza civilistica, con indubbia confliggenza, se
esaminata in tali sensi, tra liquidazione da fallimento e normale
esercizio d'impresa.
Senonché, è altrettanto rimarchevole che i principi regolanti i
rapporti privati in genere non si trapiantano per ciò stesso,
integralmente, nella normativa tributaria cui essi danno origine. Per
quest'ultima infatti i rapporti giuridici che la presuppongono
costituiscono, generalmente, soltanto un dato di fatto ai fini del
successivo - ma non per questo identico-rapporto d'imposta, le cui
finalità e il cui svolgimento, attengono al potere d'imposizione, e
sono indipendenti, di regola, dai primi.
Il fenomeno impositivo, in altri termini, viene sovente a incidere
nella realtà economica con una disciplina che può divergere e financo
ampliare - per gli interessi sociali che vi sono coinvolti - il corpus
di regole comuni.
Può essere conferente evidenziare, all'uopo, come anche nella
identificazione positiva del reddito d'impresa i connotati deducibili
delle norme civilistiche siano stati utilizzati, nel campo tributario,
per dilatare in parte le configurazioni civilistiche medesime (sentenza
n. 42 del 1980), sì da trarne una concettualità positiva più lata
pei fini del carico tributario relativo.
In concreto, adunque, con riferimento alla dedotta vicenda di
applicazione dell'IVA, il legislatore tributario ha ragionevolmente
mostrato, con stretto riferimento all'imposta di cui trattasi (a tanto
conforta anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione), di
non voler distinguere tra l'attività gestionale dell'impresa e il
momento della sua liquidazione, ancorché coattiva. All'incontro, per
gli specifici intenti di prelievo fiscale cui si riconducono i principi
normativi relativi, ha proiettato in un unicum le due fasi: di
gestione, cioè, e di liquidazione. Talché nessun eccesso di delega
appare essersi prodotto negli ambiti puntuali di cui è questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordinanze n. 511/1978 e 287/1984);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74 bis, secondo comma, (come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23
dicembre 1974 n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979
n. 24) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) sollevata, con riferimento agli artt.
76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost. e agli artt. 1 e 5 della
legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria), dal giudice del Tribunale di
Cassino, delegato al fallimento con l'ordinanza emessa il 24 ottobre
1975 (n. 511 R.O. 1978);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 74 bis, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
(Così come introdotto e sostituito) sollevata, con riferimento agli
artt. 76 e 87, quinto comma, Cost. e agli artt. 1 e 5 della legge di
delega 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Cremona con ordinanza emessa il 7 novembre 1983 (n. 287 R.O.
1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte