Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 48,

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza

emessa il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Ferrara sul ricorso proposto da Enrico Farioli contro l'Ufficio

IVA di Ferrara, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (r.o. n. 205

del 1996) la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara - nel

corso di un giudizio promosso da Enrico Farioli contro un atto di

accertamento induttivo dell'Ufficio IVA di Ferrara, con cui gli

veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per

l'anno 1987, oltre alla omessa registrazione di operazioni attive,

con conseguente applicazione delle sanzioni di legge - ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale:

dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in

cui non prevede, nell'ipotesi in cui il contribuente sia stato

nell'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla

normativa in questione per cause di forza maggiore, la possibilità

di computare in detrazione l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto

di beni e servizi;

dell'art. 48, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972,

nella parte in cui non consente agli organi del contenzioso

tributario di dichiarare non dovute le pene pecuniarie, sempre nella

ipotesi predetta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non tiene conto delle

soluzioni ermeneutiche alle quali è approdata la giurisprudenza;

che, quanto alla prima questione, va ricordato l'orientamento

secondo il quale l'accertamento induttivo di cui al citato art. 55

non comporta automaticamente la perdita, in sede di esercizio del

diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di

beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972), del relativo

credito maturato, in quanto la disposizione predetta non esclude di

poter dimostrare l'entità dei crediti vantati, nel caso di

incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con

altri mezzi probatori, purché compatibili con la disciplina

dell'imposta in questione e con i principi generali accolti

dall'ordinamento processuale tributario;

che, del pari, quanto all'altra questione sollevata dal

rimettente, occorre rammentare quella giurisprudenza che, pur

ritenendo sufficiente ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie

la semplice volontarietà del comportamento sanzionato, la cui prova

non incombe all'amministrazione, non esclude tuttavia l'esonero da

sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute (Cass.

SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993);

che, pertanto, le questioni prospettate sono da reputare

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, e dell'art. 55 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto), sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte