Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI DETRARRE L I.V.A. SULLE FATTURE DI ACQUISTO NELL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO PER ERRORE GIUSTIFICABILE DI DIRITTO. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - SANZIONI - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEGLI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI DICHIARARE NON DOVUTE LE SANZIONI IRROGATE NELL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' E COLPA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 'EX' ART. 3 L. N. 689/81 ED AI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 48 u.c. e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. L'accertamento induttivo di cui all'art. 55 non comporta automaticamente la perdita del credito maturato, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. cit.) in quanto l'onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta, non puo' essere assolto, nel caso di incolpevole impossibilita' di produrre i relativi documenti, con le modalita' previste dall'art. 2724 c.c. e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie. Del pari, quanto all'applicabilita' delle soprattasse e delle pene pecuniarie in materia tributaria, pur essendo sufficiente la mera volontarieta' del comportamento sanzionato - la cui prova non incombe all'amministrazione - non e' escluso l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute. red.: R. Foglia
Riguarda ancheart. 48 Testo unico IVA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CONTRIBUENTI A CONTABILITA' SEMPLIFICATA - DICHIARAZIONE ANNUALE - OMESSA PRESENTAZIONE - IMPOSTA ASSOLTA, MA NON ANNOTATA SULLE OPERAZIONI PASSIVE DELL'ULTIMO TRIMESTRE - NON CONSENTITA DETRAZIONE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI CONTRIBUENTI A CONTABILITA' ORDINARIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE ANALOGA A PRECEDENTI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
In ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, concernente l'impossibilita' di detrazione da parte dei contribuenti a contabilita' semplificata dell'imposta assolta, ma non annotata sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre, in caso di omessa presentazione di dichiarazione annuale I.V.A. - questione pressoche' analoga a precedenti gia' dichiarate manifestamente inammissibili in quanto implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore - va ribadito che non sono identiche le situazioni poste a raffronto, che l'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione comunque possiede i mezzi per tenere conto della situazione dell'ultimo trimestre, che il mancato riconoscimento, in altre ipotesi, di imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione e che, infine, nella specie, i limiti di ragionevolezza posti all'azione discrezionale del legislatore volta a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealta' e correttezza da parte del contribuente, non risultano superati. - O. nn. 108/1988, 817/1988, 1038/1988, 385/1989.
ORD. N. 385/89. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETRAZIONI IMPOSTA CORRISPOSTA SUGLI ACQUISTI, NON RISULTANTE DALLE DICHIARAZIONI MENSILI O TRIMESTRALI, ANCORCHE' DOCUMENTATA DA REGOLARI FATTURE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26.10.1972, N. 633, ART. 55, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 76, 53.
E' manifestamente inammissibile in quanto gia' decise nel senso della manifesta inammissibilita' con precedente ordinanza, ne' sono stati addotti dal giudice "a quo" elementi da modificare tale indirizzo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziato - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non consente da detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalla dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorche' essa sia domuntata da regolari fatture. - v. O. n. 108/1988.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTURE NON INSERITE NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE - RIVALSA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 denunziato, per contrasto con l'art. 76 Cost., nella parte in cui non consente la rivalsa dell'imposta corrisposta sugli acquisti non evidenziata nella dichiarazione annuale, pur quando il relativo assolvimento sia comprovato da documenti e fatture. O. n. 108/1988.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - FATTURE NON REGISTRATE - INDETRAIBILITA' DELL'IMPOSTA RELATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' affermato con precedente pronuncia, l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealta' e correttezza da parte del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 76 Cost. nella parte in cui esclude la detraibilita' delle imposte pagate, risultanti da fatture regolarmente tenute ma non registrate). O. n. 108/1988.