Corte costituzionale

Ordinanza n. 1158/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e

54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc.

civ., promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal Pretore di Mineo

il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di Trieste il 12

gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183,

244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle

G.U. della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno

1988.

Visti gli atti di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg

Eleonora nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27

gennaio 1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni

contro il Ministero delle Finanze, e Ufficio II.DD. di Caltagirone,

avente ad oggetto il pagamento di imposte relative all'anno 1979,

iscritte a ruolo nonostante il ricorso alla Commissione Tributaria e

la sospensione della loro riscossione coattiva, dopo avere sospeso

l'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costutuzionale

degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella

parte in cui vietano al giudice, investito della opposizione

all'esecuzione proposta dal debitore della imposta, di sospendere

l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione e, nel merito, per la sua

infondatezza;

che il Pretore di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12

gennaio ed il 9 febbraio 1987, ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale anche egli dopo avere ordinato la

sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo che era stato

impugnato l'accertamento;

che la parte costituita ha concluso per l'accoglimento della

questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un

unico provvedimento per l'evidente connessione;

che le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno

disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate

inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza,

avendo i giudici remittenti esaurito il loro potere (Ordd. nn.

426/1987; 142/1988 e 916/1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54,

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e

113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte