Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1964

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1964 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal

Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera,

iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Nicola Jaeger.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ruggieri Venera,

imputata del reato previsto nell'art. 670 del Codice penale, per essere

stata sorpresa a mendicare in una via cittadina, il Pretore di Milano

pronunciava in data 13 gennaio 1964 una ordinanza, con la quale

disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

"perché si pronunzi circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione

sull'art. 670 del Codice penale, come precisato in premessa".

Nella motivazione dell'ordinanza il Pretore rilevava "un certo

contrasto" tra l'art. 38, commi primo e quarto, della Costituzione e

l'art. 670 del Codice penale, perché "oggi, dopo l'entrata in vigore

della Costituzione, non dovrebbero essere puniti quali colpevoli del

reato di mendicità i cittadini che, come la Ruggieri, si dedichino

alla mendicità, quando gli stessi siano inabile al lavoro e sprovvisti

dei mezzi necessari per vivere e, inoltre, per qualsiasi motivo, non

siano stati messi, dagli organi predisposti od integrati dallo Stato,

nella concreta possibilità di esercitare il diritto al mantenimento

ecc., di cui all'art, 38 della Costituzione".

Dopo un'ampia esposizione dei precedenti legislativi e

giurisprudenziali in argomento, il Pretore ha osservato che "il

precisare se la norma dell'art. 38 della Costituzione, commi primo e

quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art.

670 del Codice penale, è materia che non rientra nella previsione

dell'art. 15 delle disposizioni preliminari e che, quindi, appartiene

alla competenza della Corte costituzionale. A questa, quindi, vanno

trasmessi gli atti perché dichiari se, anche dopo l'entrata in vigore

della Costituzione, l'art. 670 del Codice penale conservi la sua

originaria portata o se, invece, dalla sua previsione restino esclusi i

fatti commessi da cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi

necessari per vivere, nei cui confronti gli organi predisposti o

integrati dallo Stato non abbiano reso concretamente possibile

l'esercizio del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come

indicato dall'art. 38 della Costituzione".

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Non si è avuta costituzione di parte, né intervento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, e pertanto, in applicazione

dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dell'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi", il

Presidente della Corte costituzionale ha disposto che la causa fosse

esaminata in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Dal testo stesso della ordinanza del Pretore di Milano risulta nel

modo più evidente che il giudice non ha proposto all'esame della Corte

una questione di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 670 del Codice penale, ma ha invece richiesto alla Corte di

precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, commi primo e quarto,

abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del

Codice penale" e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38

della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale".

La soluzione di tali questioni, che riguardano la interpretazione e

la applicabilità al caso concreto di una disposizione di legge

ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme

costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte, la

cui funzione ha quale oggetto il controllo della legittimità

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Poiché nell'ordinanza di rimessione non si prospettano dubbi di

tale natura per quanto concerne la norma dell'art. 670 del Codice

penale, i quesiti relativi alla interpretazione ed alla applicazione di

essa non danno luogo a problemi di legittimità costituzionale e

pertanto la questione deve essere qualificata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano

con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a

carico di Ruggieri Venera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte