Sentenza n. 116/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 97/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15
commi primo e secondo, legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e
degli avvocati dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Pezzana Aldo ed altro e Ministero del
Tesoro ed altri, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 1982;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1981 dal T.A.R. per il Lazio sul
ricorso proposto da Imperatrice Giovanni c/Presidente del Consiglio di
Stato ed altri, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 192 del 1982;
3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1983 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Pezzana Aldo e Ministero del Tesoro,
iscritta al n. 1097 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 1984;
4) ordinanza emessa il 26 novembre 1983 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Delli Priscoli Mario e Ministero del
Tesoro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Pezzana Aldo e De Simone Felice;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Filippo Bracci per Pezzana Aldo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 (comunicata il 26 e
notificata il 28 del successivo novembre; pubblicata nella G.U. n. 96
del 7 aprile 1982 e iscritta al n. 812 R.O. 1981) nel giudizio promosso
da Pezzana Aldo (presidente di sezione del Consiglio di Stato) e De
Simone Felice (consigliere di corte d'appello), membri del collegio
arbitrale costituito ai sensi del capitolato generale per gli appalti
delle opere pubbliche per la risoluzione della controversia tra
l'Impresa Vito Bonaccorso e il Consorzio di Bonifica Borgo Cascino, che
avevano anche nei confronti del Min. Tesoro chiesto liquidare secondo
giustizia gli onorari di arbitri e condannare - previa, ove occorresse,
rimessione degli atti alla Corte Costituzionale - le parti in solido a
versare per intero gli onorari, salve le ritenute IRPEF, ad essi attori
e non al Min. Tesoro, il Tribunale di Roma, Sez. 1.a civ., giudicò
rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 53 e 36 Cost., non
manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 15, comma primo e, per conseguenzialità, comma secondo l. 2
aprile 1979, n. 97 sul riflesso I) in riferimento all'art. 3 che non
sarebbe razionalmente giustificata la discriminazione operata ai danni
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato nei confronti
degli altri arbitri in genere e, in particolare, di quelli che sono
dipendenti dello Stato o dipendenti pubblici perché Ia) nel
particolare status dei magistrati e degli avvocati dello Stato non si
ravviserebbe alcun elemento che possa avere interferenza con la
attribuzione dei compensi per l'eventuale attività arbitrale, Ib) né
giustificazione si rinverrebbe nel trattamento economico spettante a
magistrati e avvocati dello Stato, che non sarebbe il più elevato tra
quelli dei pubblici dipendenti, Ic) né rappresenterebbe utile
spiegazione l'attività svolta nei due campi "giacché - a parte il
rilievo che l'affinità è insussistente per gli avvocati e i
procuratori dello Stato - non appare giustificabile, comunque, per tale
considerazione il quasi totale esproprio del compenso (all'80% di
ritenute va aggiunta, poi, l'applicazione dell'IRPEF con aliquote, in
genere, tra il 30 e il 40% sul residuo 20%)", Id) nella più parte
delle controversie di solito compromesse per arbitri "il singolo
magistrato, nominato arbitro, o la categoria cui appartiene non avrebbe
giurisdizione o competenza per giudicare", Ie) né, infine, sarebbe
ragionevole evocare la opportunità di "disaffezionare" i magistrati e
gli avvocati e procuratori dello Stato dall'attività arbitrale "sia
perché in molti casi, come il presente, la partecipazione dei
magistrati ai collegi arbitrali è imposta dalla legge, sia perché non
potrebbe ritenersi ammissibile al fine uno strumento del genere, tanto
più che il sistema delle preventive autorizzazioni degli organi
competenti esclude ogni possibilità di abuso", II) in riferimento
all'art. 53 che l'afflusso delle ritenute nel conto entrate del Tesoro
senza una particolare destinazione rappresenterebbe un'anormale forma
d'imposizione che prescinde dalla entità dei compensi, III) in
riferimento all'art. 36, comma primo che non sarebbe proporzionata alla
qualità e alla quantità del lavoro degli arbitri una retribuzione
coattivamente ridotta ad un quinto di quella liquidata o liquidabile
come congrua per lo stesso lavoro ad un soggetto non rientrante nella
previsione dell'impugnato art. 15.
1.2. - Avanti la Corte non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e delle parti del giudizio a quo si sono
costituiti i soli Pezzana e De Simone con memoria depositata il 16
novembre 1982 e, pertanto, fuori termine.
2.1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1981 (comunicata l'11 e
notificata il 15 gennaio 1982; pubblicata nella G.U. n. 192 del 14
luglio 1982 e iscritta al n. 106 R.O. 1982) sul ricorso proposto da
Giovanni Imperatrice (presidente di sezione del Consiglio di Stato) con
atto notificato il 17 luglio 1981 avverso il decreto 16 maggio 1981 con
cui il Presidente del Consiglio di Stato lo aveva nominato quinto
membro, con funzioni di presidente, del collegio arbitrale da
costituirsi su istanza dell'ATAC di Roma e dell'impresa Pessina s.p.a.,
che (parti nel contratto di appalto per la costruzione della rimessa
Magliana) avevano stipulato clausola compromissoria nella quale avevano
richiamato il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche
appr. con d.P.R. 16 maggio 1962, n. 1063, il T.A.R. Lazio Sez. l.a,
ritenuti la propria giurisdizione e l'interesse dell'Imperatrice a
proporre ricorso, reputò rilevante la questione d'illegittimità
costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 15 l. 97/1979 -
proposta dall'Imperatrice - che giudicò manifestamente infondata in
riferimento all'art. 36 comma primo e agli artt. 3 e 24, e non
manifestamente infondata I) in riferimento agli artt. 3 e 36 comma
primo Cost. a motivo della irrazionale discriminazione operata in danno
del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e dei magistrati
amministrativi regionali rispetto ad altre categorie di soggetti e in
particolare agli altri dipendenti della pubblica Amministrazione, con
specifico riferimento all'art. 45 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
(Approvazione del capitolato generale di appalto), e II) in riferimento
agli artt. 3 e 53, comma primo Cost. per non tenersi conto dei criteri
di cui all'art. 53 comma primo in danno del personale di cui alla l.
392/1951.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
3.1. - Con ordinanza emessa il 7 ottobre 1983 (notificata il 21
novembre e comunicata il 6 dicembre 1983; pubblicata nella G.U. n. 134
del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 1097 R.O. 1983) sulla domanda,
proposta con atto notificato i 5, 7 e 9 aprile 1983 alla s.p.a.
Cantieri Navali Riuniti e ai Ministeri della Difesa e del Tesoro con la
quale Aldo Pezzana, che aveva presieduto il collegio arbitrale
costituito per dirimere le controversie tra la s.p.a. Cantieri Riuniti
di Genova e il Min. Difesa per la revisione prezzi e conseguente
risarcimento dei danni in dipendenza di contratto di appalto della
costruzione di quattro fregate, aveva chiesto accertarsi - previa
dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione
d'incostituzionalità dell'art. 15, commi primo e secondo l. 2 aprile
1979, n. 97 - il diritto a percepire l'intero compenso per l'opera di
arbitro, il Tribunale di Roma giudicò rilevante e, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 53 Cost., non manifestamente infondata la proposta
questione.
3.2. - Avanti la Corte non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri; si è costituito per il Pezzana l'avv. Filippo
Bracci giusta delega in margine alla memoria depositata il 21 dicembre
1983, con la quale, richiamate la C. cost. 141/1980, resa dalla Corte
in merito alla l. 10 dicembre 1976, n. 797, e la C. cost. 42/1980
dichiarativa dell'illegittimità dell'ILOR a carico dei lavoratori
autonomi, ha posto in rilievo la inidoneità della qualità di
magistrato a giustificare il trattamento discriminatorio, ad es., nel
campo degli arbitrati in materia di opere pubbliche, la violazione
dell'art. 36, ha richiamato la C. cost. 130/1982 dichiarativa
dell'esclusione del diritto a compenso dei componenti delle commissioni
tributarie che siano impiegati amministrativi dello Stato e, infine, la
dec. 12 dicembre 1972, n. 1302 con la quale il Cons. Stato sez. IV
giurisd. riconobbe spettare ai magistrati (ordinari e amministrativi)
l'indennità mensile prevista per i componenti il Trib. sup. acque
pubbliche dalla l. 1 agosto 1959, n. 704. Nella memoria depositata il
5 marzo 1985 la difesa del Pezzana si è soffermata sulla rilevanza
della questione nell'esame della domanda di rilievo.
4.1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1983 (comunicata il 24
febbraio e notificata il 2 aprile del 1984; pubblicata nella G.U. n.
266 del 26 settembre 1984 e iscritta al n. 502 R.O. 1984) nel giudizio
promosso con atto notificato il 14 febbraio 1982, con il quale Delli
Priscoli Mario, magistrato di Cassazione in sevizio presso il Tribunale
di Roma, che ebbe ad espletare funzioni di presidente del collegio
arbitrale, costituito per dirimere la vertenza insorta tra s.p.a.
"Alpina" e l' "A.N.A.S." aveva chiesto - previa rimessione degli atti
alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo e, per
conseguenzialità, comma secondo l. 2 aprile 1979, n. 97 - condannare
il Min. Tesoro al pagamento, a favore di esso attore, della somma di
lire 88.000.000 con la rivalutazione monetaria e gli interessi, il
Tribunale di Roma giudicò rilevante e non manifestamente infondata la
questione d'illegittimità dell'art. 15 l. 97/1979 I) in riferimento
all'art. 3 Cost. per essere ingiustificato il trattamento
discriminatorio riservato al personale di cui alla l. 392/1951 e ai
magistrati amministrativi regionali, e II) in riferimento all'art. 53
Cost. perché la norma impugnata, con prevedere il diretto versamento
dell'80% dei compensi in conto entrate del Tesoro dello Stato, ha
introdotto nell'ordinamento una imposizione di carattere fiscale che
non risponde ad alcuno dei requisiti prescritti dalla norma
costituzionale.
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita né ha spiegato intenento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. - Nella pubblica udienza del 19 marzo 1985 il giudice Andrioli
ha svolto la relazione dei quattro incidenti e l'avv. Bracci
nell'interesse del Pezzana ha illustrato la conclusione di fondatezza
della questione. Considerato in diritto :
6.1. - Oggetto dei quattro incidenti sono i commi primo ("Le somme
dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai
magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo
svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro
che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro,
nella misura dell'ottanta per cento") e secondo ("Degli avvenuti
versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di
appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato e procuratore dello
Stato interessato") dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi
per gli arbitrati) della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e
degli avvocati dello Stato), e, sebbene non tutti i giudici a quibus
abbiano assunto a parametro, senza esclusione, gli artt. 3, 36 e 53
Cost., se ne impone la riunione ai fini di unica deliberazione
6.2. - La constatazione - desunta dai lavori preparatori relativi
all'art. 15, commi primo e secondo - che non solo i conditores non
avvertirono la esigenza di porre la nascitura disposizione a raffronto
con i dettami costituzionali, ma non pochi si dolsero di ciò che
soltanto l'80 per cento dei compensi fosse da versare in conto entrate
del Tesoro, non impedisce alla Corte di procedere allo scrutinio di
costituzionalità che sarebbe per contro superfluo in ordinamenti
stranieri nei quali non s'incontrano, per quanto consta, norme che
impongano né interpretazioni che consiglino falcidia dei compensi
dovuti a magistrati per l'esplicazione di funzioni arbitrali.
7. - Dei tre parametri, cui han fatto in varia guisa capo il
Tribunale di Roma (supra 1.1., 3.1., 4.1.) e il T.A.R. Lazio (supra
2.1.), è sufficiente a corroborare la proposta questione l'art. 3
perché del tutto priva di razionalità è la sottrazione dell'80 per
cento dei compensi arbitrali comminata dai due primi commi dell'art. 15
a carico di magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori
dello Stato (del personale - si vuol dire - di cui alla l. 392/1951) e
dei magistrati amministrativi regionali: sul piano obiettivo la
naturale identità di opera spiegata da costoro e da altri che non
rientrino nelle specie delineate nella l. 392/1951 ne esplichino
funzioni di magistrati amministrativi regionali non consente che il
compenso dovuto ai primi sia sol pari ad un quinto del compenso cui
possono aver diritto gli altri; sul piano soggettivo, poi, lo status di
magistrati e di difensori dello Stato, in punto a legittimazione a
spiegare funzioni arbitrali, non giustifica la falcidia dei compensi di
cui non sono per contro fatti segno gli esercenti di altre pubbliche
funzioni e, addirittura, i dipendenti pubblici di qualsiasi genere.
Né a conferire una qualche ragionevolezza alla disposizione
impugnata giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni
arbitrali che a magistrati e a difensori dello Stato potrebbe rivenire
dal prelievo pecuniario vuoi perché - a tacer d'altro - unica
"disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare funzioni
arbitrali (che, a quanto consta, nessun ordinamento straniero commina),
vuoi perché non può senza contraddizione il potere legislativo per un
verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso
chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti nell'art. 45 del
Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del
Ministero dei lavori pubblici (appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063) in una con un componente tecnico del Consiglio superiore dei
LL.PP. e di un funzionario della carriera direttiva, amministrativa e
tecnica del Ministero dei lavori pubblici i cui compensi non sono
assoggettati a prelievo di sorta.
Né, infine, va lasciata in ombra la discrasia tra avvocati e
procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali
organicamente costituiti presso le province, i comuni, le istituzioni
di beneficenza e, in genere, qualsiasi altra amministrazione o
istituzione pubblica, soggetta a tutela o a vigilanza dello stato,
delle province e dei comuni, iscritti in un albo speciale, annesso
all'albo ordinario, che sono retribuiti con stipendio e rivestono
quindi qualità di impiegati e - pur essendo soggetti alla disciplina
forense - non di professionisti.
Sancendo l'incostituzionalità dei due primi commi dell'art. 15
questa Corte mantiene ferma la ratio decidendi, che la indusse a
dichiarare con la sent. 130/1982 l'incostituzionalità dell'art. 12
ultimo comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nella parte in cui
escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione
dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni
tributarie impiegati amministrativi dello stato con trattamento
onnicomprensivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 812/1981, 106/1982,
1097/1983,502/1984,
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo
dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati)
della l. 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli
avvocati dello stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte