Sentenza n. 116/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58Testo unico IVA
- art. 1d.P.R. 24/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del
d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Matera, sul ricorso proposto da
Giannasio Luigi iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 dell'anno
1980;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rovigo, sul ricorso proposto da Zerbinati
Giancarlo iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 13 novembre 1979 (n. 567 R.O. 1980) la
Commissione tributaria di secondo grado di Matera ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma,
del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recte art. 58, quarto comma, d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633 come sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio
1979 n. 24), in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Nell'ordinanza si espone che la Commissione in data 3 dicembre 1977
aveva già sollevato tale questione di legittimità dell'art. 58,
quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma la Corte
costituzionale (con ordinanza n. 22 dell'anno 1979), prendendo atto che
medio tempore era entrata in vigore la normativa dettata con d.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, aveva rinviato gli atti per un riesame della
rilevanza.
Il Collegio a quo sottolinea che con la propria precedente
ordinanza aveva dedotto il contrasto con il principio di eguaglianza,
dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto tale
norma prevedeva la possibilità di definizione della vertenza
tributaria soltanto con riferimento alle "violazioni constatate in
occasione degli accessi, verifiche o indagini, ai sensi dell'art. 52",
e non anche nella ipotesi in cui le violazioni fossero state constatate
a seguito di controllo formale da parte dell'Ufficio. In tale ordinanza
si era dedotto che per due fattispecie, obiettivamente identiche, il
legislatore aveva previsto un trattamento differenziato,
conseguentemente ponendo in una situazione deteriore il contribuente la
cui violazione fosse stata accertata attraverso controllo formale, dato
che per detto contribuente veniva sostanzialmente negata la
possibilità di evitare la irrogazione della sanzione.
Il sopra delineato sospetto di incostituzionalità, a parere della
Commissione tributaria di Matera, persiste anche a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo testo di legge (introdotto dal d.P.R. n. 24 del
1979) in quanto la nuova formulazione dell'art. 58, quarto comma,
d.P.R. n. 633 del 1972, non dirime il contrasto dato che, nel momento
in cui prevede che la controversia possa essere definita con il
versamento del sesto della pena massima "nel termine di trenta giorni
dalla data del verbale di constatazione della violazione", altro non fa
che rinviare all'art. 52 stesso d.P.R. rimasto immutato, nel cui sesto
comma si parla appunto di "processo verbale". Rimarrebbe, quindi, la
impossibilità della definizione della vertenza, con le forme indicate,
nel caso in cui l'accertamento della violazione scaturisca da controllo
formale, nonostante che l'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
preveda, in via generale, per ogni forma di violazione delle leggi
finanziarie, l'oblazione mediante il pagamento di una somma pari ad un
sesto del massimo della pena pecuniaria.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata in quanto sollevata sulla base di
una erronea interpretazione della normativa che regola la materia.
La norma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, sia nella
iniziale come nella nuova formulazione, non disciplinerebbe l'istituto
della oblazione, che estingue la obbligazione relativa alla pena
pecuniaria già irrogata, ma disporrebbe soltanto in ordine alla
irrogazione delle sanzioni, rendendo possibile, con la norma del quarto
comma, impedire in via preventiva tale irrogazione qualora "nel termine
di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della
violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del
massimo della pena".
Secondo l'Avvocatura, ricorrerebbe sempre la possibilità
dell'oblazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
ove la conciliazione in via amministrativa delle violazioni delle norme
delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria,
mediante il pagamento di una somma pari al sesto del massimo della
pena, è prevista in via generale, purché eseguita nel termine di 15
giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
3. - Con ordinanza in data 19 dicembre 1980 (n. 239 R.O. 1981) la
Commissione tributaria di primo grado di Rovigo - che aveva anch'essa
già posto questione analoga alla precedente e a seguito di
restituzione degli atti alla stessa da parte di questa Corte (ord. n.
129 del 1979) - ha sollevato nuovamente questione di legittimità
dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
modificato dagli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979,
n. 24, in quanto limita la possibilità di versamento di un sesto del
massimo della pena pecuniaria alle sole violazioni riscontrate con
verbale di constatazione", ponendosi così in contrasto con l'art. 3
Cost..
Nell'ordinanza si osserva che anche dalla nuova normativa deriva
una ingiustificata disparità di trattamento fra i contribuenti, nei
confronti dei quali viene redatto il verbale di constatazione della
violazione, e quegli altri, ai quali è notificato avviso di
accertamento o di rettifica a seguito della dichiarazione
spontaneamente presentata, con la comunicazione della irrogazione delle
sanzioni. Considerato in diritto :
1. - La questione, sollevata con le due ordinanze in epigrafe, è
prospettata in termini sostanzialmente analoghi; pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.
2. - L'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nel
testo sostituito dall'art. 1 del successivo d.P.R. 29 gennaio 1979, n.
24, consente, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e per il
caso di violazioni da parte del contribuente, di evitare la irrogazione
della pena pecuniaria mediante il versamento di una somma pari al sesto
del massimo della pena medesima.
Ciò a condizione che in tali sensi si provveda nel termine di
giorni trenta dalla data del "verbale di constatazione" della
violazione.
Secondo i giudici a quibus il disposto contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione (per la Commissione tributaria di Matera anche con
l'art. 53), per una disparità di trattamento fra i contribuenti
oggetto di controllo cartolare e segnatamente quelli che avessero a
presentare, spontaneamente, una rettifica di precedente dichiarazione
del tributo (sono queste le fattispecie dedotte) e coloro i quali
fossero oggetto, invece, di esplicita constatazione.
3. - La questione non è fondata.
Per l'Avvocatura generale dello Stato, che ha dispiegato
intervento, tale infondatezza discenderebbe dal disposto dell'art. 15,
primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) là dove ed in
via generale appunto resta consentito ai trasgressori per violazione,
comunque, delle norme finanziarie di corrispondere, con effetti
liberatori, il sesto della pena pecuniaria relativa.
Tale asserto, tuttavia, non ha pregio poiché - a ciò confortando
anche la giurisprudenza tributaria - l'art. 58, quarto comma, del
d.P.R. n. 633 (così come ora sostituito, ma di ciò si dirà in
appresso) ha introdotto un istituto assolutamente diverso dalla
definizione in via breve prevista dal richiamato art. 15 della legge
n. 4/1929, in quanto consente di determinare, con effetti estintivi
della sola pena pecuniaria, il mero aspetto sanzionatorio delle
violazioni, escludendosi, per intanto, il contestuale pagamento del
tributo, così come richiesto invece dalla legge del 1929 con tutte le
conseguenze a ciò inerenti.
4. - Per una corretta disamina della questione qui considerata -
limitata come si è espresso alla estinzione della pena pecuniaria e
fuori, pertanto, dalla portata della legge n. 4 del 1929 - va chiarito
che la dizione originaria dell'art. 58 circoscriveva la facoltà dei
versamenti estintivi in parola ai soli casi relativi ad accessi,
verifiche o indagini dell'Autorità finanziaria, attività tutte
correlate per principio generale (art. 24 legge n. 4), ancor prima che
in forza dell'art. 52, comma sesto, d.P.R. n. 633, al puntuale rigore
di redazione del processo verbale delle operazioni accertative
conseguenti.
All'incontro, la nuova normativa (art. 1 del d.P.R. n. 24 del
1979) pone in luce un contenuto più ampio rispetto alla primitiva
norma, dalla quale sono stati chiaramente espunti gli ambiti iniziali,
strettamente connessi, come detto, ad un accertamento specifico -
mediante accessi, verifiche o indagini - delle perpetrate violazioni.
Consegue, e anche qui sorregge in parte la giurisprudenza
tributaria, che la lata dizione "verbale di constatazione", se e quando
svincolata dalle richiamate formalità del procedimento ispettivo in
contradittorio ex art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 (suscettibile
addirittura di operazioni necessitanti di autorizzazione dell'Autorità
giudiziaria), consente di esser riportata, a seconda delle ipotesi che
abbiano in concreto a ricorrere, alla più generale nozione di "atto
ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza, cioè,
fra documenti, pur sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, che
abbiano tuttavia, allorché inerenti a fattispecie radicate su di un
mero controllo cartolare, a trovare loro spiegazione funzionale e
correlato senso tecnico nello svolgersi di situazioni concrete pur
diverse, ma riconducibili onnicomprensivamente alla ratio di legge,
ostativa comunque, ricorrendo la certezza documentale ai fini del
versamento in termini, alle irrogande sanzioni pecuniarie.
Il che comporta, indubbiamente la collocazione paritaria delle
varie situazioni, per gli scopi di cui è causa, non potendosi,
pertanto, ravvisare inciso dalla norma l'art. 3 della Costituzione (e
meno ancora il successivo art. 53, sul quale - peraltro - la relativa
ordinanza non ha portato argomentazione di sorta).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordinanze n. 567/1980 e 239/1981);
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979
n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte